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Sorgevano pure in questa medesima regione acque minerali cui la virtù sanatrice facea dare il nome di Santissime, come leggesi in altra lapide (1).

NYMPHIS. SANCTISSIMIS

P. AELIVS MARCE

LLINVS SIGNIFER

ET QVAESTOR N. BRIT

MORTIS PERICVLO LI

BER V.S.L.M

IMP. COMM. AVG

FELICE. V. ET GLABRIONE. II COS

Ecco brevemente dimostrato quanto ebbero a cuore i Romani il beneficio delle acque minerali di cui si servirono come il meno dispendioso e più certo mezzo di guarigione. Presso le sorgenti delle acque stesse erigevano ad Esculapio templi che io chiamerei meglio stazioni mediche esperimentali. La conosciuta virtù di quelle ridonava certa salute; e senza possedere le grandi risorse dell'orgogliosa scienza dei nostri giorni, allora giungevano più spicci a quel risultato che noi medici di sovente sogliamo conseguire dopo avere sperimentato inefficacemente gran parte dei rimedi che ci consiglia la difficile arte della medicina.

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Le famiglie patrizie curano i feriti in Valetudinarii, veterinarii 'negli accampamenti.

merie nelle case private guerra

I. Alcuni recenti infaticabili scrittori di storie italiche hanno voluto spingere l'arditezza delle ricerche ad epoche anteriori alla dominazione romana in Italia, per rintracciare sulla fede dei documenti rimasti, gli usi e le costumanze civili, militari, agricole degli Umbri, Pelasgi, Sicani ed Etruschi da cui tante cognizioni trassero i Romani nello stabilire le primitive costituzioni della loro patria.

Mediante siffatti studi non manca certamente di avere efficace appoggio l'opinione che i sentimenti di umanità e di filantropia verso le classi più infelici, facessero sentire in Italia la loro voce, e consigliassero a tutelare la pubblica igiene e la morale.

II. È noto come l'esposizione dei fanciulli abbia formato in ogni epoca una delle piaghe sociali più estese e riprovevoli. Un barbaro uso presso quasi tutti i popoli dell'antichità privava i fanciulli esposti dei diritti che accorda la legge ai cittadini; e niun provvedimento veniva assunto dallo Stato per la conservazione della loro vita. Così veniva praticato presso gli Ebrei, i quali oltre a ciò solevano privare d'ogni diritto civile i figli degli esposti, nepoti e pronipoti, fino alla sesta generazione. Nè meno

lagrimevole era il destino riservato ai trovatelli nella colta Grecia, ove le leggi di Licurgo avevano stabilito che quelli di imperfetta conformazione venissero precipitati nel baratro, e gli altri fossero venduti e trattati a guisa di schiavi. Tale uso praticavasi di frequente in Tebe; mentre in altri luoghi della Grecia solevano fabbricare vasi di creta configurati a conchiglia, ed ivi od in panieri di vimini collocavano gli esposti abbandonandoli alle eventualità della sorte. Stando poi a quanto riferisce Firmico Materno, erano talune volte lasciati in balia dei cani, ovvero sommersi nei laghi, nei fiumi, a seconda dei perfidi suggerimenti degli astrologi ed indovini.

Gli antichi popoli italiani (1) invece sentivano orrore di siffatte crudeli abitudini, come anche attesta l'oratore e storico greco Teopompo, vissuto verso l'anno 358 avanti Cristo. Egli parlando dei costumi degli antichi Toscani che apprese a conoscere nei frequenti viaggi in Italia (ove dimorò per non lieve lasso di tempo) ci indica molte particolarità importanti, che dimostrano essere stati quei popoli animati da vero spirito di beneficenza. Infatti, sebbene non sieno a noi pervenute le molte opere di Teopompo, pure Ateneo Grammatico, parlando di lui, afferma che nel quarantesimoterzo libro Teopompo non dimenticò di accennare fra le molte savie leggi vigenti in Etruria, atte a frenare gravi disordini, l'obbligo (2) da parte dello Stato di allevare i bambini di ignota paternita. Τρέφειν δέ τους Τυῤῥηνοὺς παντα τα γινόμενα παιδία, οὐκ εἰδότας ὅτου πατρός εστιν εκαστον.

Da questo passo di Teopompo si arguisce che la carità pubblica non faceva difetto in Italia poichè presso gli Etruschi rinomatissimi fra tutti i popoli più civilizzati dell'antica nazione italica, lo Stato stesso si assumeva l'obbligo di provvedere a proprie spese all'allevamento degli esposti.

Coloro poi che prendevano cura di quegli esseri infelici avevano l'obbligo di mantenerli, educarli a seconda del grado di loro condizione e ricchezza. Nè è fuor di luogo osservare che i Ro

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L'Italia avanti il dominio dei Romani. Torino, 1819.
Deipnosophistarum; Lib. XII.

mani, come ereditarono da quelle popolazioni, leggi, usi e consuetudini religiose, politiche e civili; così pure in fatto di beneficenza seguirono la pietosa cura di quei popoli.

È noto che in Roma, dove la patria potestà aveva assoluto diritto sulla vita dei figli, esistevano persone appositamente incaricate della custodia dei trovatelli. Siffatti custodi detti nutricatores, s'impadronivano di quei fanciulli che trovavano esposti in pubbliche località: ne facevano oggetto di lucro vendendoli come schiavi, ovvero affidandoli alle amorose cure di quei coniugi che avendo perduto ogni speranza di prole, amavano di vedere allietata la loro dimora dalla presenza di qualche bambino. I nutricatores dovevano però cedere gli infanti da loro allevati ogni qualvolta si presentasse a richiederli il padre, previo il pagamento degli alimenti e previe le necessarie informazioni atte a comprovare la paternità del richiedente. Anzi Trajano in una lettera a Plinio giuniore, parlando sull'istesso argomento, vuole che il nutricator debba, dietro invito, restituire il figlio adulto al padre, senza poter forse () pretendere il prezzo degli alimenti «< ideo << nec assertionem denegandam iis, qui ex ejusmodi causa in << libertatem vindicabuntur, puto; neque ipsam libertatem retinen<< dam praetio alimentorum ».

Questo costume di alimentare e prender cura, sia pure per fin di guadagno, i bambini esposti, è perfettamente conforme alle usanze seguite dagli Etruschi, come più sopra vedemmo. Nè saremo lungi dal vero, ritenendo che i Romani per quello spirito di saviezza che i distinse in ogni cosa, dovevano aver stabilito leggi speciali che determinassero l'indennità spettante ai nutricatori, e le prove di paternità da esibirsi da ciascun richiedente.

Non può sapersi con certezza se gli esposti venissero collocati presso diverse famiglie, ovvero riuniti in molti in un ospizio pubblico o brefotrofio che sia. È certo però che l'azione benefica dello Stato, oltre di provvedere (per incarico dato ad apposite persone) al mantenimento, educazione e restituzione dei trovatelli ai rispettivi parenti, emise altre benevoli disposizioni che ren

(1) TRAIANUS PLINIO

Epist. LXXII. Parisiis, 1749.

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