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2.o Illuminare e dirigere il giudizio e le ordinazioni dei Magistrati in modo che servano il più che si può alle leggi, e non abusino di gli arbitrj che l'insuperabile limitazione umana costringe d'abbandonare ad essi nell'esercizio della loro autorità.

3. E per conseguenza illuminare e dirigere l'istruzione publica in modo da somministrare una norma luminosa e costante onde ragionare e giudicare, specialmente in tutti que' casi nei quali la dottrina e il raziocinio devono servire di supplemento e di sussidio dove mancano le ordinazioni speciali della legge.

$ 18. Ma questa norma luminosa e costante non può essere stabilita dove non si fissino e promulghino regole generali, le quali eminentemente racchiudano le norme di ragione che si debbono applicare ai casi particolari. Tali regole non esistono quando un Codice, invece di esprimere il concetto pratico di un comando o di un principio, adduce un frammento di dottrina, la quale altro non presenta che una parte dei motivi o delle relazioni che possono determinare ad una regola legislativa. Allora il testo si trova o al di quà o al di là del soggetto su 'l quale deve statuire; allora nasce la necessità di congetturare, d'interpretare, di argomentare: da ciò la difficoltà ributtante dello studio positivo della Giurisprudenza; da ciò le incertezze, le perplessità, gli arbitrj, e tutte quelle violente stiracchiature e quegli appigli che la logica scrutatrice e cavillosa dell'interesse particolare inventa onde offuscare il più limpido aspetto delle cose, e confondere la ragione di chi deve giudicare.

§ 19. Ecco il difetto massimo ed irrimediabile delle Pandette di Giustiniano, considerate come un Codice di leggi. Fu per altro nostra somma ventura che un tal difetto si commettesse dai compilatori di Costantinopoli, più tosto che incorrere nell'ardimento di architettare senza tutti i lumi della Nomotesía un Codice tutto precettivo, e concepito a modo di regole generali. I rottami d'un edifizio di castigata architettura saranno agli occhi di un intendente assai più preziosi che una mole eretta con gusto arabesco, nel quale questi stessi rottami fossero stati deturpati, cementati e sepolti. I Trattati degli espositori delle Leggi, dei Senatoconsulti e degli Editti dei Pretori; le dottrine ed i responsi dei gravi ed eleganti giureconsulti della bella età della filosofía e della lingua del Lazio, spirano ancora la romana sapienza e maestà, ed offrono ai tardi posteri, come offrirono ai nostri maggiori, tutte le fonti del giusto e dell' utile civile, e molte norme di publica amministrazione. A si venerandi frammenti si può applicare ciò che il Pindaro Ticinese cantò degli avanzi delle moli romane:

Mirate là tra le memorie sparte,

Che glorioso ardire

Serbano ancora infra gli orror, degli anni
Delle gran moli i danni;

E caldo ancor dentro le sue rüine

Fuma il vigor delle virtù latine (1).

§ 20. Codesti avanzi, affidati in seno al tempo, quasi semi fecondi d'un ordine più perfetto, sviluppati dalla forza progressiva ed irresistibile della intellettuale, morale e politica perfettibilità, finalmente produssero un sistema semplice, armonico e luminoso di civile equità. Così il germe del mondo, deposto dal Caos in seno della Notte, fece schiudere, al dire di Esíodo, l'Amore, che chiamò tutte le parti della Natura all'ordine, alla vita e alla riproduzione. Invano la potenza feudale e sacerdotale (2) tentò di opporsi al trionfo della ragione e della comune utilità: l'energía equilibrante del grande ordine dell' universo vinse il contrasto; e l'umanità maravigliando s'accorse che la natura va al suo scopo anche a traverso delle ruine.

$21. Per tale maniera le dottrine e le decisioni particolari della romana Giurisprudenza furono trasformate in principj e in regole generali. Per questo mezzo il Codice Napoleone ci somministra non solamente un preziosissimo sussidio, ma eziandio un possentissimo eccitamento alla publica istruzione. Dall' alto delle idée generali lo spirito umano, predominando il vasto orizonte delle relazioni civili, acquista il sentimento di una più grandiosa potenza. In questo punto di vista solamente le dottrine vengono appoggiate alle loro prime basi, ed ottengono quella sovranità e forza sistematica, la quale chiama, dirò così, sotto le proprie insegne e conia con l'impronta del Diritto una moltitudine di altri principj e di altre providenze, delle quali un interesse sperimentale fa bensì sentire l'utilità, ma non ne dimostra mai nè il titolo giustificante, nè il centro di unione fino a che non vengano redente dai tortuosi giri delle considerazioni puramente empiriche, e brillino nel loro aspetto nativo. Là solamente la regola mostrasi co 'l corredo di tutti i suoi titoli originali, proclamata dalla voçe della natura, consacrata dai dettami dell'eterna e indeclinabile giustizia, sostenuta e consolidata dalla legge della necessità d'ordine, unico principio di verità, di benessere e di libertà. Allora solamente, forte per tutte le forze del vero e dell'utile, fiancheg

(1) Guidi nella Selva: O noi d'Arcadia fortunata gente, pag. 51, edizione di Venezia 1787, per Pietro Piotto. (2) Vedi le note ai §§ 2. 33. (DG)

Tom. VII.

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giata dalla catena infrangibile dell'ordine imperioso delle cose', diretta dalla possanza del genio, può con felice successo vendicare e difendere il diritto e la sorte dei privati dall'oppressione e dagli attentati dell'arbitrio e della corruttela.

Ecco i vantaggi che all'istruzione publica ridondano dalla forma con cui fu concepito e promulgato il Codice Napoleone.

III.

§ 22. Ma v' ha ancora di più. Per ciò stesso che la publica istruzione dee servire di supplemento e di sussidio alle leggi, essa deve coglierne senz'ambiguità la mente e la ragione, onde avvalorare le dottrine che si espongono, e presentarle come altretante emanazioni autentiche dell'autorità e della giustizia. A ciò giovano mirabilmente le leggi concepite con locuzioni proprie alle idée giuridiche e morali: ostano per lo contrario le leggi estese o con frasi improprie, o in una lingua straniera, o con modi pieni di allusioni a certe maniere di sentire, o a certe discipline che furono abolite dal tempo, o, dirò meglio, dai progressi delle civili società.

$ 23. E chi di fatto non sa che la perfetta cognizione e l'uso costante della proprietà del linguaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci per escludere l'incertezza nel pensare, la perplessità nel giudicare, e gli arbitrj nocivi nell' agire? A chi non sono note le infinite e strepitose controversie insorte dall' ambiguità delle locuzioni fra tutti i maestri delle dottrine filosofiche, giuridiche e religiose? Ma chi pure non sa che in tutte quelle materie che riguardano il benessere degli uomini riescono perniciosissime, come di fatto riuscirono, tali ambiguità? Per lo che importa assaissimo il prevenirle mediante la cognizione e l'uso costante della proprietà delle parole.

§ 24. Sembra che gli antichi fossero persuasi di questa verità, sì ben dimostrata e tanto inculcata da Locke. Imperocchè presso i Greci la dottrina della proprietà del linguaggio fu subordinata alla ragione ed alla filosofía. Platone nel Cratilo tratta della origine dei vocaboli: l' interpretazione di essi forma presso Aristotile parte della Logica. Soventi volte gli Stoici, ponderando il significato delle parole, tentarono spiegare la natura delle cose. E per parlare di materie che più da vicino riguardano la Ragione civile, noi vediamo nei frammenti degli antichi giureconsulti, raccolti nel Digesto, con quanta cura ed accorgimento vanno investigando le etimologie delle parole, come p. e. di servo, testamento, mutuo, stipulazione, furto, interdetto, e di altre moltissime.

I libri De legatis sono pieni delle significazioni proprie ad una moltitudine di nomi e di espressioni che possono occorrere nella vita civile. Finalmente a' piè dei Digesti sta un lunghissimo Titolo De verborum significatione.

$ 25. Ma, a fronte di queste diligenze, rimaneva ancora ampia materia di disputa e d'investigazione. Era serbato al secolo della filosofía il perfezionare questa parte importantissima della Legislazione. E rità, come si potrà mai impiegare proprietà di parole dove non si ha proprietà d'idée ? Ma come si potrà ottenere la proprietà delle idée dove prima l'analisi non ne abbia rilevati gli aspetti, segnate le differenze; e quindi la riflessione non abbia ricomposte tutte le parti d'un soggetto in un corpo di nozioni distinte e adequate? In queste operazioni sta racchiuso tutto il magistero dello scibile umano: mirabile e possentissimo magistero, che sottrae la mente umana dal corso fortuito e prepotente delle esterne combinazioni, per creare un nuovo universo ideale, e attribuire all'uomo una potenza tutta sua sopra gli oggetti co'i quali trovasi in commercio. I soggetti morali e politici abbisognano più che tutti gli altri di questo magistero. Le complesse e moltiformi nozioni che presentano nei loro fatti, le varie e concatenate relazioni che debbono tessere con l'ordine moderatore delle azioni degli uomini, invocano ad ogn' istante l'analisi, e quindi la lingua filosofica più conseguente e più castigata. Il Diritto civile poi, strettamente preso, altro non essendo in massima parte (1) che un ramo del naturale Diritto sanzionato dalla publica autorità, non poteva aspettare il suo ultimo sviluppamento, e quindi la sua finitezza, che dai progressi delle dottrine della Ragione naturale, nè ricevere la sua esatta espressione che da una lingua naturalmente filosofica e precisa.

$ 26. Se dunque co 'l Codice Napoleone ci è dato di evitare il più delle volte le penose aberrazioni alle quali il senso meno esatto delle leggi avventurava anche il più accorto e il più imparziale espositore; se limpida ed esatta ora ci si manifesta la mente del Legislatore, e dove pur sorgesse argomento di esitazione possiamo chiamare in ajuto la filo

(1) Io penso che le dottrine dell'Autore siano conformi al principio della identità sostanziale tra il Diritto civile e il naturale, in guisa che il civile sia lo stesso Diritto naturale con l'aggiunta di una positiva promulgazione e sanzione. Quindi credo, a non dubitarne, che queste espressioni in massima parte si debbano intendere nel senso, che il

Diritto civile contenga alcune determinazioni, le quali non sono date dal naturale; come, a cagione d'esempio, l'epoca della maggiore età, il tempo della prescrizione; e non già che il civile Diritto aggiunga o tolga nulla essenzialmente alle norme del Diritto naturale. (DG)

sofía a servirci d'interprete delle di lui ordinazioni: quanto non dobbiamo noi rallegrarci d'essere in necessità di atteggiare la nostra mente giusta i più esatti concepimenti della giurídica filosofía? ed a quanta fiducia elevar non ci dobbiamo di cogliere ampia messe di civile sapienza? Tali sono i vantaggi che l'istruzione publica trae dalla proprietà del linguaggio con cui le nuove leggi furono concepite.

IV.

§ 27. Questo vantaggio cresce vie più allorchè la lingua delle leggi è quella stessa che viene parlata dal popolo che deve osservarle. Io lascio di riprodur quì la giusta querela tante volte ripetuta su l'aggravio che si reca ad un popolo con l'imporgli doveri e pene in una lingua che non è la sua; e di proclamare ad un tempo stesso la regola, che niuno si presume ignorare il Diritto. Attenendomi invece a ciò che concerne l'istruzione publica, fo osservare che senza la notorietà della lingua in cui le leggi furono scritte, comunque esatta ne fosse la locuzione nel testo loro originale, esse obligherebbero sempre quelli che si consacrano al loro studio ad una traduzione, nella quale l'arbitrio, l'errore e l'interesse privato concorrerebbero incessantemente a renderne controverso il significato.

§ 28. Qual era circa questo punto la nostra situazione prima del Codice Napoleone? È troppo noto che non solamente noi avevamo a fronte tutte le difficoltà di una lingua che più non si parlava in Europa; ma tutti gli svantaggi eziandio che risultavano dalle mutazioni successive dei secoli, dei diversi giureconsulti ed Imperatori, e dalle vicende che l'intelligenza del testo Giustinianéo dovette subire nei secoli barbari per l'ignoranza della vera filología.

§ 29. Spesso ancora sorgeva la necessità di accertare fra le diverse lezioni dei testi quelle che fossero le più approvate e le meno ripugnanti con altri passi del Diritto romano. Spesso conveniva ristorarli dalle ingiurie del tempo e d'ignoranti chiosatori. Più sovente si dovevano raddrizzare le false e precipitate interpretazioni date alle parole; e molte volte ricorrere ad un Poliziano, ad un Agostini, ad un Ottomanno, a Cujacio, a Gottofredo, a Noodt, a Binckersoechio, intorno alla retta lezione dell' emendato esemplare pisano, giovata dalle moltiplici loro congetture e combinazioni.

S 30. Grazie però siano rese al Codice Napoleone, che ha tolto di mezzo questo primo e gravissimo inciampo alla scienza della Ragione civile. Recate le leggi in una lingua vivente, anzi nella nostra medesima

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