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4. E sebene il Codice Napoleone sia l'unico testo che ha forza di legge, l'unica norma con la quale si debbono pronunciare i giudizj civili, e si può decidere in ultima istanza della giustizia od ingiustizia di una sentenza riguardante il Diritto avanti il Tribunale di Cassazione; tuttavia è necessario il confronto delle nuove dottrine co 'l Diritto romano, sì perchè egli è la fonte principale da cui furono attinte le nuove leggi; sì perchè, come fu avvertito nelle Conferenze legislative, il Codice Napoleone si rimette in parecchie materie al Diritto antico; e sì perchè dopo molte discussioni del Consiglio di Stato di Francia fu conchiuso, che il Diritto romano, sebene non debba aver forza di legge espressa, tuttavía serve di regola in tutti i casi non preveduti dal Codice Napoleone: di maniera che i giudici possono prenderlo per guida in mancanza del Codice Napoleone. (Processo verbale del 19 Ventoso, anno XII. Tom. V. pag. 297. Veggasi Locré, Spirito del Codice, Introduzione, Cap. XXXV.)

In conseguenza di questa massima la legge dell'anno XII. su l'istruzione publica legale, publicata in Francia, obligò allo studio del Diritto romano, come riflette il console Cambaceres nelle citate Conferenze (luogo sopracitato).

5.° Tutto il Corso di Diritto civile si divide in due parti massime; e queste sono i Prolegomeni e la trattazione propria.

Nei Prolegomeni si tratta in generale della legge del Diritto e della nuova Giurisprudenza; e ciò secondo le dichiarazioni degli autori del Codice Napoleone, espresse nelle Conferenze del Consiglio di Stato. Possono in parte servire di norma i primi sei Titoli del Progetto del Codice, che furono quasi tutti rimessi alle scuole come oggetti di dottrina.

Nella trattazione propria si espone l'íntima dottrina delle leggi contenute nel Codice Napoleone, tessuta secondo l'ordine logico, cioè procedendo dal semplice al composto, dal generale al particolare, unendovi i motivi che ne palesano la mente e la ragione, e confrontandone le disposizioni co'l Diritto romano.

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Primo oggetto dei Prolegomeni.

Più oggetti contengono i Prolegomeni. Il primo consiste nelle

dal

§ 39. nozioni preparatorie della scienza della Ragione civile. Queste nozioni in parte corrispondono al primo Titolo del Progetto del Codice civile francese, e al primo Titolo dei Digesti. Si può quì far uso delle parole risguardanti il Titolo preliminare del Codice Napoleone, espresse sig. Grenier nel suo Rapporto al Tribunato. « Tali disposizioni >>zioni generali hanno un punto di contatto con tutte le leggi. L'appli>> cazione delle leggi dipende da esse come da un regolatore generale; » e se per avventura esse in qualche punto si allontanassero dalle verità » immutabili, che debbono essere i principj fondamentali e preliminari » d'ogni legislazione, di leggieri si sente quanto le conseguenze ne sa» rebbero funeste » (Rapporto del Tribunato su 'l Titolo preliminare, Tomo I. pag. 28. Locré, Spirito del Codice, Introduzione, Parte III. Cap. XXXVI.) - Da queste parole è evidente che il primo oggetto dei Prolegomeni è decisivo per l'esercizio di tutta la Giurisprudenza.

II.

Della Giurisprudenza civile nel suo aspetto più generale.

§ 40. Sotto il nome di civile Giurisprudenza viene designata in generale l'arte di determinare nei diversi fatti occorrenti nelle civili relazioni quello ch'è di ragione, dietro i dettami delle leggi vigenti nelle civili società.=

Basti per ora questa generale definizione, la quale si può, se così piace, prendere più tosto come la spiegazione del vocabolo. Siccome ogni arte di ragione deriva da una scienza antecedente, così la più profonda e speciale definizione non si può nè produrre nè intendere se non che dopo avere sviluppati e raccolti gli aspetti della scienza medesima.

Ora invece si deve osservare, che dalla definizione sovra recata consta essere così necessario alla civile Giurisprudenza il dirigere le dottrine e le decisioni dietro i dettami delle leggi vigenti nelle politiche società, che questa subordinazione e dipendenza costituiscono i principali requisiti di lei. Senza di ciò essa cangerebbe natura, ed i Magistrati e i Giureconsulti o usurperebbero le facoltà proprie del Legislatore, o trascorrerebbero di fatto in un esercizio arbitrario delle loro competenze. Il primo disordine accaderebbe quando i Magistrati volessero emanare disposizioni indipendenti, e per modo di regolamenti generali; il secondo si verificherebbe quando, prescindendo dallo statuire espressamente, ordinassero di fatto o eseguissero atti particolari contro o sopra quello che dalle leggi venne disposto. Nell'uno e nell'altro caso le intenzioni fondamentali di un Governo regolare sarebbero violate; la libertà del privato non sarebbe più diretta da leggi solenni, e determinata dalle vedute della comune utilità; ma cadrebbe vittima delle opinioni e delle passioni dei privati. L'ordine sociale sarebbe abbandonato alla versatile ed indiscreta cupidigia degli astuti e dei potenti; e il cittadino, invece di vivere sotto norme comuni, avvalorate dalla ragione publica dello Stato, verrebbe insidiato dalle corruttele sempre perniciose al debole ed al povero.

III.

Del secondo oggetto dei Prolegomeni della Ragione civile.
Delle leggi in generale.

§ 41. Ma di ciò si dirà più ampiamente allorchè si parlerà in generale delle leggi che formano il secondo oggetto dei Prolegomeni della Ragione civile. In questa parte si tratta della natura, del soggetto e dei rapporti delle leggi, della loro divisione, publicazione, effetti, applicazione, interpretazione ed abrogazione, prendendo il Titolo secondo e seguenti del Libro preliminare del Progetto del Codice civile francese, e i Titoli II. III. IV. dei Digesti, come testi da commentarsi.

IV.

Terzo oggetto dei Prolegomeni. Notizie preliminari
del Codice Napoleone.

S42. La terza parte dei Prolegomeni abbraccia le nozioni preliminari del Codice Napoleone. Sotto questa rubrica si comprendono:

1.o Le notizie storiche su la formazione e publicazione del Codice Napoleone, precedute da un brevissimo ragguaglio delle diverse compilazioni del Diritto romano. Da tali notizie si allontana tutto ciò che può formare oggetto di mera curiosità; e si riportano solamente quelle circostanze che possono avere qualche relazione con l'uso delle leggi medesime.

2.o Le osservazioni necessarie per comprendere quale sia stato l'effetto del Codice Napoleone su le leggi antecedenti, onde determinare sino a qual segno esse possano influire su la nuova Giurisprudenza.

3.o Le regole speciali che possono servire a ben comprendere, la mente delle nuove leggi, avuto riguardo al modo co 'l quale furono discusse, compilate e sanzionate.

V.

Quarto oggetto. Partizione delle materie del Diritto civile.

§ 43. Il quarto ed ultimo oggetto dei Prolegomeni consiste nella partizione ragionata delle materie tutte del Diritto civile, esposte nel loro ordine logico. Da essa deve risultare il prospetto generale e succinto, che tutta abbracci la corporatura, dirò così, della scienza del nuovo Diritto civile, e ne segni i vincoli naturali con quegli oggetti, co' i quali si trova necessariamente congiunta. Tale prospetto deve servire come di una mappa generale, con la quale si possano estendere altre carte particolari, e così formare un tutto complesso, che renda lo spirito umano padrone di tutto il regno della nuova Ragione civile.

VI.

Partizione dei Prolegomeni.

§ 44. Dietro le premesse considerazioni io divido questi Prolegomeni nei quattro Libri seguenti.

1.° Della legge e del Diritto nel loro aspetto più generale.

2.° Della società e della legge civile.

3.° Della nuova Giurisprudenza civile.

4.° Della partizione delle materie del Diritto civile.

VII.

Metodo generale.

45. Procedere con una stretta graduazione dal semplice al composto, dal generale al particolare; discendere dalle supposizioni univer

sali, e di loro natura uniformi e speculative, alle vedute più speciali e prossime allo stato reale delle cose, e più accomodate alla pratica; accoppiare i risultati di ragione con le disposizioni positive, e manifestare la mente di queste: ecco le condizioni che la buona logica prescrive ad oggetto di scoprire, dimostrare, insegnare e ritenere le cose nella maniera più breve, più facile, più ferma e proficua.

Questo è il metodo che io mi propongo seguire in questo scritto,

quella scelta però e sobrietà che índichi per lo più i punti sostanziali della dottrina, e ne abbandoni lo sviluppo alle spiegazioni. Nei Prolegomeni ci guarderemo dal preoccupare le trattazioni di quegli oggetti che specialmente appartengono al corpo della dottrina.

LIBRO I.

DELLA LEGGE E DEL DIRITTO NEL LORO ASPETTO
PIÙ GENERALE.

VIII.

Necessità di trattare della legge e del Diritto
in generale.

§ 46. La civile Giurisprudenza, considerata come dottrina, non è una scienza indipendente, nè primitiva, ma forma un ramo della Giurisprudenza universale: quindi ha con l'universale Giurisprudenza molte cose comuni. Mediante queste si lega al sistema del Diritto naturale e politico; e per esse si dimostra la generazione, la verità e la giustizia del più gran numero delle teorie della Ragione civile.

per

Senza richiamare pertanto le dette nozioni, e senza conoscerle fettamente, non è possibile ragionare e giudicare rettamente degli oggetti di Diritto civile.

In questo Libro non si ricorderanno che quelle nozioni, le quali predominano in tutto il corso della dottrina giusta il metodo sopra stabilito (n.° VII).

Quelle che riguardano qualche parte speciale del Diritto civile verranno esposte o definite allorchè si tratterà della parte speciale a cui appartengono.

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