Obrázky na stránke
PDF
ePub

§ 75. Chi di voi, Giovani ingegnosi, non ravvisa in tutto questo i più importanti e pregevoli attributi del metodo che dal semplice procede al composto, e dal generale al particolare; vale a dire la brevità, la facilità e la fecondità? Chi per lo contrario non vi riscontra i vizj che derivano dall'adoperare diversamente; cioè la lunga fatica, e il meschino, greve e mal concepito frutto di nozioni ristrette, interrotte e singolari?

§ 76. Queste considerazioni servirono, se mal non mi appongo, agli ordinatori degli studj che nel passato secolo scrissero gli Avvertimenti generali pe' i Professori nella Regia Università di Pavía; in quel tempo cioè in cui essa parve di nuovo risorgere, ed altissimo grido per tutta Europa levò di sua celebrità.

Leggansi primieramente gli Articoli generali, e noi troveremo quan

to segue.

« XVIII. Lo scopo generale di tutti i Professori nelle loro istruzioni » dovrà essere quello della brevità e precisione, accompagnate da buon » metodo e da una ordinata gradazione delle dottrine. Devono mettersi » su la buona strada i giovani; devono essere scortati nel cammino; >> devono essere muniti dei lumi necessarj, perchè possano, bene prepa» rati da sè, innoltrarsi nelle cognizioni più recondite. >>

XIX. La grande arte della precisione, per avvezzare alla quale » gli allievi dev'essere impegnata la cura d'ogni Professore, consiste >> nell'impiegare le sole idée necessarie, nel distribuirle con l'ordine » conveniente, ed esprimerle con termini proprj: ciò che forma la vera >> eloquenza dei filosofi, e che dovrebb' esserlo di tutti. »

La gradazione delle dottrine, la esattezza delle idée, le buone definizioni si ottengono forse con l'ingolfarsi a piè pari nella trattazione interna e con l'esposizione immediata delle materie positive?

Per ultimo complemento passiamo a leggere il Piano scientifico per l'Università di Pavia, formato dalla medesima mano, e prescritto pure dal Governo d'allora. Esso potrà servire di lume autorevole a ciò che in appresso dovrò esporvi sì nello scritto che con la voce.

« La scienza delle leggi civili (ivi si dice) in gran parte è appog» giata ai principj del Diritto naturale e sociale, ed è fondata su le mas» sime di giustizia e di equità naturale ...... Il Professore sbandirà >> dalle sue Lezioni la varietà e la moltitudine delle dottrine e dei casi >> con cui tanto sovente si vede oppressa la capacità dei principianti.

« Dovrà però avvezzare i suoi uditori a distinguere le leggi che de» rivano direttamente, o per una legitima induzione, dal Gius naturale,

» da quelle che dipendono dal Diritto meramente arbitrario e positivo. >> Accennerà la sorgente di queste nel costume, nell' indole del Governo, » nelle circostanze dei tempi, nelle diversità di clima, e nel carattere » della nazione per cui furono publicate; e procurerà d'indirizzare gli » scolari a rintracciarne da sè medesimi il principio, la natura e lo spi>> rito; a conoscerne i caratteri, la giustizia e l'utilità; e ad acquistare a » poco a poco con questo metodo i talenti e le qualità d'un Giurecon»sulto filosofo e legislatore » (pag. 40).

Ecco, Giovani egregi, qual è il mio e quale dev'essere il vostro voto.

§ 77. Ho detto che voi dovete formare il voto di divenire un giorno Giureconsulti filosofi e legislatori. Questo 'voto espresso dal Governo che con tanto splendore riordinò gli studj di questa celebre Academia; questo voto rinovato dal Governo che architettò il nuovo Codice civile; questo voto che i grandi uomini dei passati secoli trasmisero come un legato alla posterità, per essere compiuto allora quando la forza vittoriosa del tempo, trionfando dell'ignoranza e della soperchiería feudale, richiamasse per diritto, dirò così, di postliminio l'umanità al legitimo possesso della ragione dell' equo e del buono; questo voto, io dico, non ha in mira di ottenere una semplice perfezione, ma più tosto di adempiere ad un rigoroso dovere, determinato dall'essenza stessa della civile Giurisprudenza.

$ 78. Piaciavi, Uditori, di svolgere meco l'indole di codesta Giurisprudenza; ed io m'avviso conchiuderete che il nome di vero Giureconsulto conviensi solamente a colui che la cognizione della Ragione civile non dalla parte sola delle leggi positive ritrae, ma dalla scienza ancora delle ragioni, delle origini e delle radici, dalle quali l'arte del

יך

equo e del buono viene naturalmente e dimostrativamente generata. Il che se venga fatto, egli è chiaro che ogni lode e possanza di filosofía e di saper civile legislativo viene al Giureconsulto giustamente attribuita.

§ 79. Per lo contrario coloro che, seguaci di bassa, inerte e vulgare usanza, posposte le definizioni, i principj e le graduate teorie, si aggrappano a dirittura su l'addentellato dei testi e dei casi singolari, e quasi polipi aderenti allo scoglio, altro non colgono che le cose che l'onda circostante fa per solo caso cader loro sotto la mano, non laude o titolo di Giureconsulti,'ma solo il nome di Prammatici o di Legulėj possono giustamente meritare.

$ 80. E per verità, cosa è la civile Giurisprudenza? Voi già lo vedeste. Essa è l'arte di determinare nei fatti occorrenti nelle civili relazioni quello ch'è di ragione, dietro i dettami delle leggi vigenti nelle civili società. =

§ 81. Posta questa definizione, quali sono le funzioni essenziali e precipue della civile Giurisprudenza? Eccole.

1.° Determinare ed accertare la specie di fatto.

2.° Decidere, dietro la mente della legge, quello ch'è di ragione nel dato caso.

§ 82. Ai Consulenti, ai Patrocinatori, ai Giudici è necessario sotto rispetti diversi il compiere l'una e l'altra funzione. Imperocchè, sia che voi consultiate; sia che presentiate una giudiziale domanda, vale a dire che instituiate un'azione avanti ai Tribunali; sia che studiate una deduzione o pronunciate un'arringa; sia finalmente che formiate una sentenza, l'operazione della vostra mente e l'ultimo risultato del vostro discorso si riduce sempre al seguente sillogismo: Il fatto sta così; ma la legge in questo caso dispone espressamente o tacitamente così: dunque a ragione o a torto si pretende o si ricusa o in tutto o in parte la data cosa; dunque si deve fare o non fare la data azione, dare od astenersi da una data providenza. =

§ 83. Prescindendo ora dalle disquisizioni di puro fatto (che debbono essere instituite ed ordinate dietro i cánoni della critica giudiziaria, i quali altro veramente non sono che le regole logiche riguardanti la credibilità dei fatti come possono estrinsecamente constare alla ragione umana), atteniamoci ora alla parte del Diritto, come a quella che immediatamente riguarda il nostro argomento.

$ 84. A finé di affermare che la legge nel dato caso dispone o espressamente o tacitamente così, che cosa si ricerca? Ognuno di voi mi risponde che ricercasi la cognizione della vera mente, o espressa o presunta, della legge.

Ma domando io: la cognizione della mente o espressa o presunta delle leggi si può essa dedurre dalla materiale cognizione del loro testo; oppure ricercasi un ulteriore o precedente corredo di altre dottrine e di altri principj?

§ 85. Onde rendere più utile e luminosa la soluzione di codesta questione, restringiamoci a contemplare la Giurisprudenza nella sua più nobile ed importante funzione, qual è la decisione giudiziaria.

§ 86. Ogni Magistrato non può essere autore, ma solamente interprete e ministro della legge. La mente dunque del Giudice dev'essere

diretta dalla mente della legge. Per la qual cosa

pronunciare a norma dei dettami delle leggi circa il diritto o il torto delle parti ; ordinare conseguentemente, in virtù dell'autorità e del potere di cui il Giudice è rivestito dal Governo, quello che deve farsi ecco tutto quello che sotto il concetto della decisione giudiziaria si può ragionevolmente comprendere.

=

§ 87. Ma il pronunciare a norma dei dettami delle leggi importa due successive operazioni: la prima delle quali è conosciuta sotto il nome di applicazione delle leggi; la seconda si può denominare conchiusione o decisione per concedere o negare, condannare o assolvere.

§ 88. Applicare la legge altro propriamente non è che scoprire e individuare co'l discorso la disposizione o generale o speciale della legge riguardante il fatto proposto, facendo sentire l'identità o l'analogía del fatto contemplato dalla legge co'l fatto pratico di cui si tratta. — Quì faciamo punto.

§ 89. Il far sentire l'identità o l'analogía del fatto contemplato dalla legge co'l fatto pratico di cui si tratta suppone essenzialmente che il Legislatore abbia pensato e statuito su 'l caso avvenuto; altrimenti se l'ipotesi legislativa mancasse, o non fosse la medesima del fatto reale, non si potrebbe formare il giudizio dell'identità o dell'analogía, il quale necessariamente suppone la coesistenza di due oggetti, l'uno dei quali venendo dall' intelletto confrontato con l'altro, ne emerge il sentimento dell'identità o dell'analogía.

§ 90. Ora domando io: la supposizione che la legge abbia statuito su tutti i casi occorrenti nell' esercizio pratico della Giurisprudenza, è dessa conforme alla verità?

La risposta a questa ricerca esige una distinzione. O si parla delle leggi civili positive, quali a noi furono date, nel che le romane e le moderne del Codice Napoleone si comprendono; ovvero si parla di qualunque ordine di leggi che in sè abbracci anche quelle che dal naturale e politico Diritto vengono determinate.

Nel primo caso rispondo, che tanto è lungi che le due Legislazioni su mentovate s'avvisino di statuire su tutti i casi che praticamente possono accadere, che anzi per massima generale professano di essere del tutto aliene da tale pretensione.

§ 91. E quanto alla romana Legislazione, ne fanno fede le leggi seguenti, tratte dal Titolo De legibus, inserito nei Digesti.

Neque Leges, neque Senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur; sed sufficit a

quae plerumque accidunt contineri. Jura constitui oportet, ut dixit Theophrastus, in his quae plurimum accidunt, non quae ex inopinato: ex iis quae forte uno aliquo casu accidere possunt, jura non constituuntur: ad ea potius debet aptari jus quae et frequenter et facile, quam quae perraro eveniunt.

S 92. Quanto poi alla vigente Legislazione, l'Oratore del Governo esprime chiaramente lo stesso pensiero delle romane leggi con le seguenti parole: « Gli è officio delle leggi lo statuire su i casi che più » di sovente avvengono. Gli accidenti, i casi fortuiti, i casi straordinarj » non saprebbero formare materia di legge. »

« Nelle materie stesse che meritano di fissare la cura del Legisla»tore è cosa impossibile determinar tutto con regole precise. È savia >> providenza pensare che non si può tutto prevedere. Ricorre per» tanto una folla di circostanze, nelle quali un Giudice trovasi sen>> za leggi, »>

§ 93. Le Legislazioni pertanto, di cui parliamo, non ebbero la folle presunzione di provedere a tutti quei casi che nell'esercizio della civile Giurisprudenza si possono offrire al Giudice ed al Giureconsulto. Per lo contrario esse professano che molti sono gli oggetti su i quali non si può statuire; e che nelle materie stesse, intorno a cui la legge statui, mancano talvolta regole acconce a determinare ciò ch'è di ragione nei casi che l'esperienza può presentare.

§ 94. Ciò posto, come si dovrà provedere alla decisione del Giudice ed ai responsi del Giurisprudente? Per mancanza d'una legge, la cui ipotesi combaci co 'l fatto avvenuto, sarà dunque permesso di pronunciare a capriccio? Ma il giusto e l'ingiusto allora spariscono; avvegnachè e l'uno e l'altro in tanto nelle cose pratiche si generano, in quanto esiste una norma precedente, a cui il fatto e la decisione si riferiscono. Allora le fortune dei privati, lasciate in balía delle passioni e degli errori, quasi nave senza governo, commessa ad instabile e procelloso mare: Exercitatus aut petit Syrteis Noto, - Aut fertur incerto mari. (HORAT. Epod. Od. IX.)

Allora la libertà, le sostanze e la condizione del cittadino, preda dell'astuzia, della potenza e della ferrea insaziabile cupidigia, non trovano più legitimo sostegno, perchè i Magistrati inferiori, ai quali è affidato il dover sacro di tutelare la sorte dei privati, non riconoscono una norma onde correggere il mal fatto delle passioni e degli errori dei cittadini; e perchè i Magistrati superiori non hanno un regolo autorevole, con cui raddrizzare le ordinazioni e i giudizj degl' inferiori, Allora

« PredošláPokračovať »