Obrázky na stránke
PDF
ePub

SU LE FORME

DEI

TESTAMENTI

7

PRIME MATERIE E QUESTIONI

SOPRA

4

LE FORME TESTAMENTARIE

Dal Giornale di Giurisprudenza Universale del 1812,
Tom. IV. pag. 6 a 27.

[ocr errors]

§ 789. A fine di determinare la scelta io osservo che nei primi tem

pi, ne' quali si è attivata la nuova Legislazione, sono insurte parecchie questioni su l'importante materia dei testamenti. Omettendo le questioni di Diritto transitorio, le quali non formano parte delle collezioni publicate, e che con l'andare degli anni vanno o più presto o più tardi a cessare, qui cadono in considerazione le questioni di forme, le quali versando sopra un oggetto finito e positivo, sono pure di loro natura circoscritte ad un numero non molto grande; e si può prevedere che co'l tratto del tempo o non si riprodurranno, o ne sarà prevenuta la decisione. Io incomincio quindi da queste, come più adattate all' epoca in cui viviamo, e più opportune a prevenire li sbagli di coloro che ricevono i testamenti.

$ 790. E qui giova avvertire, che in materia di formalità estrinseche la ricerca della conseguente esecuzione od omissione, e quindi della' validità od invalidità di un Atto, sembra a prima vista che non dovesse soffrire questioni; o se pure si eccitassero, ne dovesse riuscire facile ed evidente la soluzione. Siccome da una parte il giudizio di fatto, se sia stata o no eseguita una formalità estrinseca, è, per così dire, un affare più tosto di occhi che di raziocinio, attesochè deve risultare dalla sola lettura dell'Atto, nè può ammettersi veruna prova suppletoria fuori dell'Atto medesimo; e dall'altra il giudizio di validità o di nullità altro non è che un immediato risultato del riscontro fatto dell' Atto materiale co'l testo della legge; ed a ciò basta la mera intelligenza del contenuto della legge medesima: così pare non poter esservi luogo a questioni, o almeno ch' esse siano di una facilissima soluzione. Guai

se in materia di nullità fosse lecito argomentare con la stessa maniera che si usa nelle materie di Diritto intrinseco! Questa maniera (quanto alle formalità) è cosa proscritta dalla ragione e dalla legge, come si dirà più sotto. Le nullità sono di strettissima interpretazione, e vanno trattate a guisa delle cose penali, perocchè la nullità pronunciata dal Legislatore è una vera pena.

§ 791. Ad onta di tutto ciò, l'esperienza comprova pur troppo che sono insorte ed insorgono tuttavia questioni di nullità, le quali seriamente occupano la cura dei Tribunali giudiziarj. Ma come può avvenire ciò? Qui convien distinguere le questioni, dirò così, storiche, da quelle che non sono tali; quelle che versano su la ricerca, se la forma sia stata o no adempiuta, da quelle che versano su la regolarità dell'esecuzione della medesima. Quanto alle prime, siccome in esse non si controverte se la legge abbia colpito di nullità l'inosservanza di una determinata forma (a meno che non si voglia, per un apertissimo eccesso di potere, fare un'aggiunta alla legge, estendendo la nullità a fatti, ai quali il Legislatore non l'appose); così si disputa più tosto su 'l fatto concreto, cioè se esso sia il caso contemplato dalla legge, o no.

$ 792. Ma come può mai ciò avvenire? Qui convien distinguere questione da questione. Altre di esse cadono su la condizione delle persone necessarie alla celebrazione dell'Atto, avuta relazione alla sua validità; ed altre cadono su la espressione dello scritto che deve far fede delle cose volute dalla legge. Volendo noi parlare di queste ultime, si domanda di nuovo com' esse possano aver luogo, postochè ogni cosa deve risultare dalla semplice lettura dell'Atto. La formalità da osservarsi non è forse chiaramente espressa nel testo della legge? Su ciò non v'è dubio. Forsechè si pretende che la legge debba dichiarar nullo un altro fatto espressamente non contemplato da lei? Nè meno. Forsechè si vuole estrinsecamente provare che sebene l'esecuzione dell'Atto non sia stata formalmente enunciata nel documento, ciò non ostante essa fu veramente effettuata? Nè meno. Ridotta la cosa a questi angusti límiti, dove dunque può cadere la questione di fatto, se sia o no intervenuta una nullità? Eccolo.

§ 793. La legge ha bensì comandata l'osservanza di una data formalità sotto pena di nullità, ed ha pure comandata la menzione della di lei esecuzione; ma nello stesso tempo non ha prescritto con quale locuzione ossia con quali parole questa menzione debba esser fatta nel rispettivo documento. Da ciò segue, che sebene non si possa nè si ardisca disputare su la necessità della esecuzione medesima e della rispettiva

menzione espressa, ciò non ostante si disputa ancora della verità di fatto dell'esecuzione della formalità, perchè si pretende raccoglierne la prova mediante parole diverse, o enunciative dirette o indirette, o sparse o unite nel documento medesimo.

§ 794. Tutte le questioni pertanto, non apertamente temerarie, che vengono eccitate in punto d'esecuzione di fatto di formalità estrinseche nei testamenti, o in qualunque altro Atto che importi la menzione espressa, in ultima analisi sono questioni filologiche, nelle quali si tratta delI' EQUIPOLLENZA, ossia dell'intrinseca identità di significato delle frasi impiegate nel documento, con le frasi usate dal Legislatore (1). Quì la parola significato si riferisce, come ognun vede, alla realità del fatto, e come connotante la storia dell'effettiva esecuzione della formalità ; e per conseguenza la parola significato quì non si assume in un senso puramente grammaticale, co'l quale venga indicata l'idéa immediata annessa al singolare vocabolo; ma bensì viene impiegata in senso logico, cioè come esprimente l'esistenza passata di quello stesso fatto voluto dalla legge, benchè sotto altri vocaboli anche in ordine diverso.

Ecco in che consiste l'equipollenza, che forma e può ancora formare oggetto di controversia in punto di nullità di un Atto, pe 'l solo titolo del fatto della esecuzione o inesecuzione di una formalità estrinseca stabilita dalla legge.

$ 795. Ho detto per solo titolo del fatto di esecuzione o d'inesecuzione. Con ciò intendo esprimere la mera esistenza o inesistenza dell'esecuzione apparente di una data formalità; e ciò per non escludere le altre questioni, le quali cadono più tosto su 'l modo della esecuzione medesima, benchè non si contenda che la formalità rapporto alla sua materialità sia stata adempiuta di fatto; ma solamente si disputi se lo sia stato convenevolmente, o per rapporto alla località ed al tempo, o per qualunque altro motivo. Così, per esempio, non si potrebbe negare che dalla lettura di un dato documento non apparisca che la menzione della tale formalità non esista. Ma nello stesso tempo si può disputare se la menzione stessa essendo stata fatta dopo la firma del testatore e dei testimonj, si abbia o no adempiuto all'intenzione del Legislatore, e per conseguenza se l'Atto sia valido o nullo. Lo stesso può aver luogo per

(1) Est enim Philologia sermonis studium et cura; quae circa verba versatur, eorumque tradit historiam, dum eorum origines et progressus enarrat, et sic per linguae aetates dispensat, ut corundem teneat pro

prietates, translationes et usus. (Vico, De uno universi Juris principio et fine uno, Lib. II. Part. II. De constantia Philologiae, Capo I.)

« PredošláPokračovať »