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si prendano le precauzioni richieste ed usitate, ad effetto che non si possa sostituire un altro scritto in iscambio di quello che contiene la vera volontà del testatore. Ciò nonpertanto la legge voleva allora, come oggidì, che il testamento fosse chiuso e suggellato: d' onde deesi conchiudere, che la volontà del Legislatore sia adempiuta ogniqualvolta il testamento sia chiuso in maniera che non possa venire aperto senza lacerare l'involto. »

S 843. Malgrado queste ragioni, fu deciso in senso contrario, e dalla Corte suprema fu riconosciuto che la forma voluta dal Codice Napoleone non fu osservata con una semplice chiusura, senz' apposizione d'impronto o suggello (1). Così fu dichiarata espressamente l'intelligenza del testo della legge per ciò che riguarda la suggellazione; e si rileva che per costituire la suggellazione voluta dalla legge si ricerca non solamente che la carta venga chiusa con pasta o con cera, ma che su questa pasta o su questa cera sia impresso l'impronto d'un suggello, e che di tutto ciò si facia espressa menzione.

§ 844. Dopo l'esecuzione di questa formalità succede il processo verbale, ossia la dichiarazione che fa il Notajo su'l testamento chiuso e suggellato. Qui nasce una questione. In questo processo verbale interviene Ja sottoscrizione dei testimonj. Si domanda se la disposizione dell'articolo 974 del Codice Napoleone, il quale dichiara che nelle campagne basterà che il testamento sia sottoscritto da minor numero di testimonj, di quello che fa d'uopo nelle città, si possa estendere ai testamenti místici.

A questa domanda, pure di ragione interpretativa, fu concordemente risposto negativamente da ripetute Decisioni di più Corti d'Appello dell'Impero francese, confermate finalmente da una Decisione del 20 Luglio 1809 della Corte di Cassazione. Da esse risulta che la disposizione del citato art. 974. è totalmente relativa al testamento per Atto publico, di cui si parla nell'art. 971; e però l'art. 974 non si può per analogía applicare al testamento místico, ma per lo contrario in questa specie di testamenti è necessario l'intervento di sei testimonj, come prescrive l'articolo 976.; ed è pur necessario che tutti si sottoscrivano, come dispone

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$ 845. Si dirà forse per ciò che le forme dei testamenti siano in generale così incomunicabili fra una specie e l'altra, talchè p. e. il testamento místico se non vale sotto questa forma, non possa valere come testamento ológrafo? Questa conseguenza non sarebbe esatta tutte le volte che nel testamento místico si verificassero tutte le forme volute dal testamento ológrafo. Ora esaminando l'art. 976., prescrivente le forme del testamento místico, noi troviamo che talvolta può essere fatto in modo da contenere tutte le formalità del testamento ológrafo. « Quando un testatore (ivi si dice) vorrà fare un testamento místico o secreto, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni tanto se siano scritte da sè stesso, quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. » Quì dunque si suppone il caso di una cedola testamentaria scritta per intiero dal testatore, che devesi sottoscrivere da lui. Se aggiungete la data pure apposta di carattere del testatore, qual condizione mancherà affinchè la cedola non sia un testamento ológrafo? Leggasi l'art. 970., e si rimarrà convinti di questa perfetta identità.

Se dunque a sì fatta cedola si aggiunga un Atto di soprascrizione per avventura irregolare, nulla osta che se l'Atto non può valere come testamento místico, non valga come testamento ológrafo, qualunque sia stata l'intenzione del testatore nel rivestirlo delle forme proprie del testamento místico. La forza testificativa della forma usata è indipendente dalla volontà di chi l'impiegò; essa di sua natura fa fede della verità dell' Atto per ministero solo della legge, la quale scegliendo la formá ológrafa, ebbe in mira la forza testificativa di questo mezzo, avuto riguardo alla natura delle cose, anteriormente ed indipendentemente dalla volontà dei particolari, in potere dei quali non istà il fissare la credibilità d'un dato mezzo di prova, come non istà in potere dello stesso Legislatore che lo trascelse, onde far fede della verità ossia dell'identità della volontà del testatore, con quella che viene espressa dall' Atto me. desimo.

§ 846. In appoggio di questa ragione si può consultare una Decisione della Corte d'Appello di Venezia del giorno 7 Aprile 1809, ed un'altra della Corte d'Appello dell' Impero francese di Aix del 18 Genajo

sua moglie contro Brochart Puylloy (Sirey, Tom. VIII. Parte II, pag. 158); e finalmente la Decisione della Corte di Cassazione del 26 Luglio 1809 in questa medesima Causa, confermante la Decisione antecedente della predetta Corte di Bordeaux (Sirey, Tom, IX,

Parte I. pag. 370); (*)

(*) Queste Decisioni si leggono in una nota nel Giornale di Giurisprudenza, Tomo V. pag. 20 a 32; ma non essendo necessarie si omettono, come furono omesse anche in altre edizioni di questo scritto. (DG)

1808 (1). Lo stesso deve aver luogo nel caso contemplato dall'art. 979., nel quale si figura che un testatore non possa parlare, ma possa scrivere. Ivi la legge avendo imposto la condizione, « che il testamento sia interamente scritto, datato e sottoscritto di propria mano e carattere del testatore, » ed avendo con ciò ordinate tutte le forme prescritte nell'articolo 970. per il testamento ológrafo, ne viene che se per qualche irregolarità nell'Atto di soprascrizione questo testamento non potesse valere come testamento místico, dovrebbe valere come testamento ológrafo. In verità si può dire allora che la questione riducesi ad una dísputa di parole, perchè un testamento di questa natura è precisamente un testamento ológrafo, vestito sovrabondantemente con le divise di testamento místico. E siccome, in materia di forme la sovrabondanza non vizia, ma riconferma l'Atto, così nel caso nostro tolta la sovrabondanza, rimane il

necessario.

§ 847. Dalle cose esposte sin qui risulta che tutto il sistema delle forme ordinate per il testamento místico tende essenzialmente a far fede della identità della espressione del documento con la volontà manifestata dal testatore. L'identità immediata fra l'intenzione del testatore e il contenuto nel documento è attestata dalla cedola ossia dallo stesso autore del testamento, che scrive, sottoscrive o approva, dopo la lettura propria dello scritto dettato ad altri, il contenuto stesso. L'identità poi della cedola presentata al Notajo con quella che fu estesa dal testatore viene comprovata dalla di lui effettiva presentazione della cedola stessa, e dichiarazione al Notajo ed ai testimonj. L'identità finalmente di questa cedola con quella che si riscontra nell'atto dell'apertura viene comprovata da tutti i mezzi che al momento dell'apertura comprovano che la cedola, che allora si apre, è quella stessa che fu presentata chiusa, consegnata e soprascritta dal Notajo, dal testatore e dai testimonj: lo che risulta dalla integrità della carta e dei suggelli apposti, nonchè dal riscontro delle indicazioni espresse nel processo verbale di soprascrizione con le cose e circostanze contenute nel documento.

$ 848. Questa catena, in cui ogni identità si risolve in un'altra per finire in un solo punto, risulta dall'osservanza di formalità parte transitorie o fuggitive, e parte permanenti. Così l'Atto della presentazione e delle dichiarazioni verbali fatte dal testatore sono cose transitorie; lo scritto poi, sia nella cedola, sia nella carta esterna fatta dal Notajo, dal

(1) Anche queste Decisioni sono riportate in un'altra nota nel Giornale di Giurispru

denza, Tom. V. pag. 32 a 51. S'intende benissimo il testo, senza bisogno di riferirle. (DG)

testatore e dai testimonj, ed inoltre la esistenza della chiusura, dei suggelli intatti ec., sono cose permanenti. Dico la esistenza della chiusura e dei suggelli intatti, più tosto che esprimere la contestività dell' atto della chiusura e dell' apposizione dei suggelli. Riferendoci noi con la mente al tempo dell'apertura del testamento, il vederlo allora chiuso e ben suggellato prova bensì che questa chiusura fatta con suggelli esiste, e che questa funzione fu fatta in un tempo anteriore all'apertura; ma non prova concludentemente ch'essa sia stata fatta contestivamente all'atto della presentazione e dichiarazione, e prima dell'Atto di soprascrizione. Ora da questo modo preciso risultando l'identità della cedola chiusa, e questo modo o contestività essendo cosa transitoria, risulta che nel testamento místico le forme transitorie sono tre; cioè: 1.° la contestività o la coesistenza della chiusura, della suggellazione e della consegna al Notajo; 2.° l'atto di presentazione al Notajo ed a sei testimonj; 3.o la dichiarazione del testatore, che il contenuto in quella carta è il suo testamento. Il tutto prima dell'Atto di soprascrizione.

$849. Le forme poi transitorie rendonsi in qualche maniera permanenti mediante la menzione che si deve fare della loro esecuzione nel processo verbale, ossia nell'atto di soprascrizione scritto dal Notajo e sottoscritto dai testimonj; talchè in fine tutto è reso permanente e perpetuo.

Per altro questa distinzione tra le forme permanenti e le transitorie è infinitamente importante per la questione del giudizio provisorio, o definitivo, irrevocabile della nullità o validità dell'Atto, come sopra si è veduto: perocchè nel caso della inosservanza di una forma per sè permanente il giudizio è irrevocabile, e la nullità è irrimediabile; dovechè nel caso della mancanza di menzione, ma non di omissione d'una forma transitoria, pare (in linea almeno di ragione) che il giudizio di nullità non debba essere irrevocabile, e quindi che la nullità si possa sanare.

DELLA RAGIONE

DELLE FORME DEL TESTAMENTO SOLENNE OD AUTENTICO (

§ 850. Nel testamento solenne il testatore esprime la propria vo

lontà a voce, e la trasmette ad un Notajo che la scrive. Tutta la cura dunque del Legislatore si doveva concentrare su l'atto di ricevere questo testamento. Dunque tutte le forme che la legge aveva a stabilire dovevano essere dirette ad assicurare l'identità fra le cose espresse dal testatore e le cose espresse dal Notajo. Per la qual cosa nell'Atto di ricevimento che fa il Notajo si deve primieramente restringere l'esame, con la mira di verificare la intesa identità.

$ 851. La frase ricevere un testamento, riferita all'attualità delle funzioni del Notajo, può intendersi in due sensi: l'uno ristretto, e l'altro ampio. Intendendosi nel senso ristretto, esprime unicamente la funzione che fa il Notajo di ricevere ne' suoi Atti la volontà a lui trasmessa a voce dal testatore; lo che appunto viene eseguito mediante l'azione che fa il Notajo di scrivere quanto gli viene dettato, e munire questo Atto con la fede publica, di cui egli è investito.

§ 852. Ciò è d'essenza della parola ricevere applicata alle funzioni di Notajo, com'è noto a tutto il mondo; e ciò appunto è indicato dagli articoli 971. e 972. del Codice Napoleone. La parola ricevere poi nel suo più ampio senso racchiude (benchè impropriamente) le forme necessarie, dirette ad assicurare esternamente, ossia a far fede che la redazione del Notajo è conforme ai sensi manifestati dal testatore.

§ 853. Ma questa formalità essendo ordinata a fine di assicurare con una prova visibile, che le disposizioni scritte dal Notajo siano assolutamente quelle stesse che furono espresse dal testatore, perciò il Legislatore volle che dal Notajo si facesse lettura successiva dello stesso scritto al testatore, presenti i testimonj.

(1) Ho creduto conveniente di publicare questo brevissimo Articolo dell'Autore, che manca nel Giornale di Giurisprudenza, per compiere possibilmente la trattazione dell'argomento. Dopo il Discorso su le forme dei

testamenti in genere e del testamento místico in particolare viene opportunissimo quello del testamento solenne, del quale si tratta in questi pochi paragrafi. (DG)

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