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XVII

§ 3.

· Terza Pag.

Quarta

Seconda eccezione: impossibilità della prova scritta.
eccezione: caso di simulazione in frode alla legge.
eccezione: materia commerciale. · Rimedio della cassazione
contro la sentenza che violi queste regole

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Avvertenze sulle regole esposte. Avvertenza prima: Soppressione di una frase ambigua contenuta nell'articolo 1353 del codice francese. Avvertenza seconda: Se e quando le presunzioni possano costituire un principio di prova idoneo a rendere ammissibile la prova testimoniale. Avvertenza terza: Innovazione portata dall'ultimo codice di commercio italiano. Confronto col sistema del codice antecedente. Avvertenza quarta: Valore dell'espressione non si presume usata dalla legge. Avvertenza quinta: Ammissibilità delle testimonianze su fatti che non provano direttamente, ma costituiscono semplici presunzioni

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287

. 297

Capo II. Valore probatorio delle presunzioni semplici
§ 1. Valore di piena prova delle presunzioni semplici gravi,
precise e concordanti, le quali inducano nel giudice la cer-
tezza morale. Quando le presunzioni semplici siano gravi,

§ 2.

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precise e concordanti. Due principi che interessano questa
materia. Primo: non è ammessa una presunzione tratta da
altra presunzione. Secondo: una sola presunzione semplice
può costituire la prova completa. Esempi. Incensurabilità
della sentenza che decide sulla gravità, precisione e concor-
danza delle presunzioni semplici, o che ommette di dichiarare
tale gravità, precisione e concordanza. - Le presunzioni
semplici come prova completa e come prova sussidiaria ed
incompleta.

Ammissibilità della prova contraria alle presunzioni semplici. Efficacia probatoria singolare e collettiva delle pre

sunzioni semplici. Conseguenze

Autori citati

Raccolte di giurisprudenza

Indice esegetico

Indice analitico-alfabetico

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Avvertenze.

Gli articoli citati senza indicazione di codice o di legge sono del codice civile italiano.

Per gli autori citati si vegga l'elenco a pag. 321.

Le abbreviazioni usate nell'indicare le raccolte di giurisprudenza si spiegano a pag. 332.

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Chiunque voglia far valere un diritto in via di azione o di eccezione (1), deve provare i falli positivi o negativi (2) sui quali il preteso diritto si fonda. A questo principio di ra

(1) ... Factum adseverans onus subiit probationis », l. 10, C., De non numer. pec., IV, XXX. —1. 18 § 1, 19 pr., 21, 22, D., De prob. et praes., XXII, III; 1. 8, C., De prob., IV, XIX; 1. 4, C., De edendo, II, I; § 4, I., De legatis, II, XX.

(2) Per falsa interpretazione delle leggi 2, D., De prob. et praes., XXII, III; e 23, C., De prob., IV, XIX sorse la dottrina che esonera dall'obbligo della prova chi allega un fatto negativo (negativa non est probanda). Inutile combattere questo errore già pienamente confutato. Si veggano: Bartolus, Dig., ad l. 8, De verb. obl., XLV, I; Mascardus, Conclus., concl. 1093, n. 1; Bonnier, 38 a 45; Marcadé, III, art. 1315; Laurent, XIX, 95; Pescatore, p. I, c. XV; Mattirolo, III, 363 a 367; Borsari, III, p. II, art. 1312, § 3272; Ricci, VI, 359.

gione giuridica naturale e di legge positiva (1) fa capo la teoria delle prove, cioè dei mezzi per cui si dimostrano i fatti che stanno a base del diritto. Ma la verità di un fatto non si dimostra altrimenti che procedendo dal noto all'ignoto per via di logica induzione. Dunque la prova mette in evidenza il rapporto da un fatto noto ad un fatto ignoto.

Se non che questo rapporto può essere immediato o mediato, e così il fatto noto può collegarsi direttamente all'ignoto o indirettamente, cioè « per via di ulteriore induzione » (2). Suppongasi. Tizio, volendo provare di aver pagato a Caio un capitale in denaro ed i relativi interessi in certa misura e per certo tempo, produce una quitanza pel capitale senza riserva degl'interessi rilasciatagli dal suo creditore. Ora la quitanza è un fatto noto, il quale si collega direttamente ad un fatto ignoto, il pagamento del capitale, ed indirettamente ad un altro fatto ignoto, il pagamento degl'interessi. Indirettamente, cioè per via di ulteriore induzione, in quanto si pensi che gl'interessi sono comunemente pagati prima del capitale, e suole il creditore imputare a quelli anzi che a questo ciò che riceve. Il creditore sa bene che il capitale non pagato alla scadenza produce interessi (3), mentre gl'interessi scaduti non producono nuovi interessi se non in forza di giudiziale domanda o di convenzione posteriore e solamente quando trattisi d'interessi dovuti per un'annata intera (4); e sa pure che il debito degl'interessi si prescrive in cinque anni (5), mentre quello del capitale non si prescrive che in trent'anni (6). Dunque se ha lasciato ricevuta

(1) Arg. art. 1312. V. anche art. 42, 924, 1298 cap. 2o. (2) Pescatore, p. I,

(3) Art. 1231.

(4) Art. 1232.

(5) Art. 2144. (6) Art. 2135.

C.

XIV.

del capitale, bisogna ritenere che degl'interessi sia già stato soddisfatto (1). Abbiamo pertanto, chi bene osservi, in questo esempio due figure diverse di prova, perchè abbiamo due specie di rapporti dal noto all'ignoto: un rapporto immediato tra la quitanza e il pagamento del capitale, un rapporto mediato tra la stessa quitanza e il pagamento degl'interessi. Dei due fatti in questione la prova, come sopra dicevamo, colpisce l'uno direttamente, l'altro indirettamente. Nel primo caso il lavoro che la mente deve compiere per venire alla conclusione è facile, semplicissimo, l'operazione intellettuale è rapida, istantanea, quasi inavvertita. Il creditore dichiara nella quitanza di aver ricevuto il pagamento del capitale, dunque questo pagamento è seguito. Nell'altro caso invece l'operazione intellettuale è laboriosa, complessa. Il documento dice che fu pagato il capitale, e non parla dei frutti. Ma vi sono buone ragioni per ritenere che, se questi non fossero stati pagati, il creditore non avrebbe rilasciata quitanza pel capitale, od almeno avrebbe fatta riserva degl' interessi. Dunque il pagamento anche di questi è avvenuto. Identica la conclusione, punto di partenza lo stesso fatto, uguale in sostanza il procedimento logico, ma nel primo caso l'induzione è spontanea, hoc ex hoc, nel secondo è frutto di un elaborato giudizio (2).

Ecco come si ha da una parte la prova diretta o naturale (inartificialis), e dall'altra la prova indiretta o artificiale o congetturale o indiziaria, o, come dice il Bentham (3), circostanziale: da una parte la prova in senso stretto, dall'altra la presunzione.

Nell'esempio citato la quitanza costituisce la prova del pa

(1) Art. 1834.

(2) Cfr.: Bonnier, 707; Seilhan, p. III, c. 1, 6.

(3) Prove, lib. I, c. VI.

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