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prima di questa età (1), col matrimonio (2). L'uomo che ha compiuto gli anni diciotto, la donna che ha compiuto gli anni quindici possono contrarre matrimonio (3).

La legge suppone che anche prima degli anni ventuno abbiano i giovani la capacità naturale di testare con ragionevolezza. Onde la relativa capacità civile è fermata agli anni diciotto ; ma non prima, ritenendosi che in età più giovanile abbiano troppo facile via le insidie della malizia e della cupidità altrui (4). E benchè sia stabilita agli anni ventuno l'età maggiore per gli effetti civili, nulla meno la legge riconosce che « lo sviluppo più celere delle facoltà intellettuali e dell'attività personale in alcuni minori può dimostrare la convenienza di scioglierli anzi tempo ed in parte dallo stato di dipendenza in cui li tiene la patria potestà o la tutela » (5). Onde l'istituto dell' emancipazione.

Quanto all'età richiesta per contrarre matrimonio, l'ipotesi su cui è fondato l'articolo 55 ha carattere precipuamente fisiologico. Requisito indispensabile a raggiungere il fine del matrimonio (propagazione della specie) è la potenza generativa. Della quale non volendosi esigere in ogni caso la verificazione diretta (6), il legislatore determina la capacità fisica al matrimonio col criterio presuntivo dell'età. Ecco perchè il termine ordinario degli anni ventuno si abbassa ai diciotto ed ai quindici. Ma,

(1) Art. 55, 68 cap.

(2) Art. 310.

(3) Art. 55.

(4) Relaz. minist., 86; Relaz. senat., 210; Relaz. della commiss. della Camera, 51; Discuss. parlam., 90; Verbali della commissione di coordinamento, v. 28, n. 12.

(5) Relaz. senat., 133.

(6) Sarebbe necessaria una inspectio habitudinis corporis, una indecora observatio, una indagatio corporis inhonesta. Pr., I., Quib. mod. tut. fin., I, XXII; 1. 3, C, Quando tut. vel curat. esse desin., V. LX.

tranne in via eccezionale (1), non si abbassa di più, perchè non solamente alla capacità fisica di procreare bisogna aver riguardo, sì anche alla capacità morale di reggere una famiglia (2). Ed è già molto, è troppo secondo alcuni (3), questo abbassamento nel grado della età, onde si reputa capace a contrarre un vincolo indissolubile (4), ad educare ed istruire dei figli (5) chi per regola generale è presunto incapace ad amministrare il più meschino patrimonio. Dal quale rimprovero tuttavia si può, almeno in parte, difendere la legge avvertendo che essa richiede alla validità del matrimonio per l'uomo fino agli anni venticinque (più oltre dunque nel termine comune), per la donna fino ai ventuno il consenso dei genitori (6), o pei minori degli anni ventuno il consenso degli avi o delle avole (7) o del consiglio di famiglia (8). Nè i genitori o i consulenti l'accorderanno (anche questa è un'ipotesi logica) se non quando veramente il minore offra tali prove di maturo senno che altri possa con animo tranquillo permettergli si grave risoluzione. Naturalmente poi << il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni o donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio » (9). Col matrimonio (fu detto più sopra) il minore è emancipato di diritto (10). E come per la eman

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Discuss. parlam., 85, 97, 98, 99, 100, 105; Ver

bali della comm. di coord., v. 5, n. 11.

(2) Discuss. parlam., 122.

(3) Laurent, II, 281.

(4) Art. 148.

(5) Art. 138. (6) Art. 63. (7) Art. 64. (8) Art. 65. (9) Art. 1386. (10) Art. 310.

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Relaz. senat., 53; Discuss. parlam., 337.

cipazione volontaria (1), è riconosciuto capace « di fare da sè solo tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione » (2), « può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto » (3), e quando abbia anche l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela può compiere << tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione» (4). Può inoltre esercitare il commercio, sempre che autorizzato dal genitore con atto avanti il pretore o dal consiglio di famiglia o di tutela con deliberazione omologata dal tribunale civile (5).

Ma talora il termine ordinario degli anni ventuno si innalza ai ventiquattro, ai venticinque, ai trenta, ai quaranta, a quella etå insomma nella quale la legge suppone avere l'uomo acquistato quel più maturo senno e quella più larga esperienza che si richiedono per l'esercizio di certi diritti o per l'adempimento di alcuni uffici (6). E così ad esempio:

<< Non possono i minori di ventiquattro anni, salvo un caso eccezionale, essere nominati notari (7) nè i minori di venticinque anni essere nominati giudici conciliatori (8) o pretori (9) o giudici di tribunale (10), nè i minori di trent'anni essere eletti deputati (11), o essere nominati presidenti di tribunale (12)

(1) Art. 311.

(2) Art. 317.

(3) Art. 318.

(4) Art. 319.

(5) Cod. comm., art. 9.

(6) V. più indietro, pag. 101, 103.

(7) Testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2); art. 5, 1o.

(8) Legge sull'ord. giud., art. 33, 1°.

(9) Stessa legge, art. 39 cap. ult.

(10) Stessa legge, art. 50 pr.

(11) Statuto fondamentale 4 marzo 1848; art. 40; legge elett. polit., art. 81.

(12) Legge sull'ord. giud., art. 51.

o consiglieri di corte d'appello (1) o giurati (2), di anni quaranta essere nominati senatori (3) ».

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E tutto ciò a prescindere dagli altri requisiti che la legge richiede fra i quali pure ve ne ha taluno che parte da criteri presuntivi di capacità. Come quando la legge suppone che coloro i quali esercitano talune professioni od occupano alte cariche od appartengono a certi ordini, consigli ed accademie abbiano l'ingegno, la coltura, l'esperienza necessaria all'esercizio di alcuni diritti od uffici (4) o non manchi educazione civile a quelli che di procacciarsela ebbero mezzo sì come fa palese lo stato di loro fortuna (5).

Anche la esclusione della donna dall'esercizio dei diritti politici e dagli alti uffici dello stato, trova in parte il suo fondamento nella presunta incapacità morale. Non che si voglia l'intelligenza della donna assolutamente inferiore a quella dell'uomo e minore l'energia del carattere, benchè taluno appoggi in tesi generale anche questo assunto (6). Ma piuttosto si ritiene che dalla con

(1) Stessa legge, art. 72.

(2) Stessa legge, art. 84, 2o.

(3) Statuto fondam., art. 33 pr.

(4) Statuto, art. 33; legge elett. polit., art. 2, 99; legge comun. e prov., art. 20.

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(5) Statuto, art. 33, n. 21°; legge elett. polit., art. 3, 102; legge comun. e prov., art. 21. << Se si ammette il diritto elettorale nei censiti non lo si può ammettere che come presunzione di capacità, avendo non solo indipendenza economica, ma d'ordinario anche una certa educazione », ed allora « bisogna ammettere per lo meno come equivalente (al censo) la dimostrata capacità intellettuale per titoli accademici, funzioni o professioni ». Luigi Palma, Corso di diritto costituzionale. Firenze, 1881, II, c. I, 7.

(6) « Spencer, colla solita finezza della sua analisi, avverte che è un grave errore il supporre che le differenze nella maternità, nel sistema vasco-muscolare, nel cervello, ecc., non rechino delle diversità nell'organismo intellettuale e nelle facoltà morali, si erra a comparare l'eletta delle donne alla media degli uomini e a considerare

formazione organica e dall'indole morale, fisiologicamente e psicologicamente, la donna sia portata a svolgere un'attività particolare, la quale meglio si esercita nel governo della famiglia e nella direzione della economia domestica che ne! reggimento dello Stato e nelle pubbliche aziende. Però mentre coll'abbandono di vecchi pregiudizi e col progresso di nuove idee liberali si è riconosciuta nella donna la capacità all'esercizio dei diritti civili (1) ponendo solo alcune limitazioni (2), in ispecie quelle richieste dal riconoscimento dell'autorità maritale nell'interesse della famiglia (3), si nega tuttavia alla metà del genere umano l'esercizio dei diritti politici, delle funzioni legislative, amministrative e giudiziarie (4), e perfino di certe professioni, come quella di avvocato (5), la quale nemmeno può, a rigore di termini, qualificarsi un vero ufficio pubblico.

Resta a toccare per ultimo della incapacità giuridica che colpisce gl'interdetti e gl'inabilitati.

<< Il maggiore di età ed il minore emancipato il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, deve essere interdetto » (6).

come normale il prodotto di stimolanti e di attività speciali ottenute a spese dell'attività naturale che è quella di procreare ». Palma, Dir. costit., II, c. I, 12.

(1) Arg., art. 323.

Relaz. minist., 182; Relaz. senat., 71.

Relaz. minist., 45.

(2) Es.: art. 268, 1"; 351; 788. (3) Art. 134, 1106, cod. comm., art. 13. Discorso del ministro guardasigilli (Pisanelli) al Senato del Regno (15 luglio 1863), 17; Relaz. minist., 23, 182; Relaz. senat., 71, 231, 236; Discuss. parlam., 25, 97, 101, 104, 128, 178, 203, 222, 223, 224, 228; Verbali, v. 9, n. 11; v. 11, n. 1 a 9; v. 29, n. 2; v. 32, n. 2; v. 45, n. 4, 5; Relaz. del ministro guardasigilli (Vacca) a S. M. il Re (25 giugno 1865), 10.

(4) Statuto, art. 33, 40; legge elett. polit., art. 1, 81; legge comun. e prov., art. 30, b.

(5) C. Torino, 18 aprile 1884, ric. Poet, Riv. giur. bol., XII, 167. (6) Art. 324.

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