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Gli atti fatti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione, od anche dopo la nomina eventuale del curatore temporaneo deputato a prender cura della persona e dei beni dell'interdicendo (1) sono nulli di diritto (2).

Ora la infermità di mente, benchè abituale, può non essere continua. Come un raggio di luce nel buio può la ragione entrare per poco nella sconvolta intelligenza. E se l'interdetto faccia testamento (3) o contragga un'obbligazione (4), dovranno questi atti dichiararsi validi come seguiti intermissionis tempore? No, la prova del lucido intervallo non è ammessa perchè nulla rileverebbe: la legge suppone che l'interdetto sia in uno stato di continua alterazione mentale, e su questa ipotesi, nell'interesse medesimo dell'infelice ne annulla gli atti. Lo stesso è a dirsi quanto all'inabilitato per gli atti ch'egli non può compiere senza l'assistenza del curatore (5).

Si avverta poi che « la persona capace di obbligarsi non può opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o della donna maritata con cui essa ha contrattato » (6), e di cui per avventura sapendo la condizione (7), ne abusò a proprio vantaggio (8).

§ 3.

Un altro gruppo di norme giuridiche delle quali il carattere generale è ottenuto per approssimazione, sul fondamento di una

(1) Art. 327 cap. 2o; cod. proc. civ., art. 839 cap.

(2) Art. 335 pr.

(3) Art. 763, 2o.

(4) Art. 1106.

(5) Art. 341.

(6) Art. 1107 cap.

(7) Nemo praesumitur ignarus conditionis cius cum quo contrahit. (8) Cfr.: Laurent, XVIII, 541, 553.

ipotesi logica, concerne il grado della responsabilità penale in rapporto all'età del reo. Come nel campo del diritto civile la legge è necessariamente condotta a fissare una età maggiore (1) così, sotto altro aspetto e per altro fine, nei riguardi penali. La maggiore età civile determina la capacità di esercitare i diritti, la maggiore età criminale determina la responsabilità penale supponendo la capacità a delinquere. In vero « l'intelletto dell'uomo benchè al primo momento della nascita di lui abbia perfetta la potenza di svilupparsi, pure non giunge se non per gradi all'attualità del suo pieno servigio » (2). A questi gradi fanno riscontro periodi di età che sarebbero diversi per ogni individuo, ma che la legge con criterio presuntivo fissa in modo invariabile per tutti. E così da un primo stadio di incapacità assoluta a delinquere (presumendosi, senza ammettere prova contraria, la mancanza del necessario discernimento (3)) si passa ad un secondo stadio di incapacità relativa (presumendosi mancare e, quando sia dimostrato, essere immaturo il discernimento stesso (4)) e ad un terzo stadio di capacità meno piena (presumendosi il discernimento, ma non ancora completo (5)), finchè si giunge all'ultimo stadio di piena capacità (presumendosi che l'intelligenza abbia raggiunto il suo completo sviluppo). Cioè si giunge alla maggiore età criminale, uguale od inferiore alla maggiore età civile (6) secondo che si

(1) Art. 323.

(2) Carrara, I, § 215.

(3) Codice penale per il regno d'Italia, 30 giugno 1889: art. 53. (4) Cod. pen. it., art. 54.

(5) Cod. pen. it., art. 55, 56. Questo terzo stadio è suddiviso in due periodi: diminuzione di imputabilità e conseguente diminuzione di penalità dai 14 ai 18 anni; diminuzione più lieve dai 18 ai 21.

(6) Uguale, per esempio, nel codice penale sardo 20 novembre 1859 (art. 87) e nel nuovo codice penale italiano (arg. art. 56); inferiore nel codice penale toscano 20 giugno 1853 (art. 39).

ritenga occorrere uguale o minore esperienza e maturità di consiglio a «< comprendere tutta l'importanza del proprio dovere in faccia alle leggi penali » che « a bene amministrare le cose proprie ed a difendersi dall'altrui callidità nelle contrattazioni »> (1).

§ 4.

Dalla responsabilità penale venendo alla responsabilità civile extra-contrattuale, troviamo anche in questo campo disposizioni della legge informate a criteri presuntivi. Ciascuno è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio (2) o per propria negligenza od imprudenza (3), ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere o colle cose che ha in custodia (4), perchè essendo tenuto a sorvegliare la condotta di quelle persone, ad invigilare su quelle cose, il difetto di sorveglianza o di vigilanza è certamente una colpa (5). Ma come della colpa spetta al danneggiato dare la prova così questi, nell'ipotesi, è obbligato a dimostrare che veramente la incuria del preteso responsabile abbia cagionato il danno (6). Tuttavia in certi casi è presupposta dalla legge la colpa o la negligenza di chi sarebbe obbligato a sorvegliare certe persone o ad aver cura di certe cose quando per fatto delle prime o in causa delle seconde sia recato un danno. Cosicchè il supposto colpevole è tenuto alla prova che il danno non si debba in nessuna maniera a lui imputare.

« Il padre, e in sua mancanza la madre, sono obbligati pei

(1) Carrara, I, § 227.

(2) Art. 1151, 1152.

(3) Art. 1152.

(4) Art. 1153 pr.

(5) Art. 1151.

(6) V. parte I, cap. IV.

danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi; i tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi; i padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati; i precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza ... » (1). « Il proprietario di un animale o chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito » (2).

È dunque una presunzione di colpa (3) che sta a fondamento della responsabilità civile nei casi di cui parliamo. Presunzione che i genitori o il tutore o i precettori ed artigiani non abbiano vigilato a dovere sulla condotta dei figli, degli amministrati, degli allievi ed apprendenti; che i padroni ed i committenti non abbiano usate le cure necessarie o per impedire il fatto dannoso (culpa in vigilando) o, ad ogni modo, per scegliere domestici e commessi meglio atti all'esercizio delle loro incombenze (culpa in eligendo) (4); che il proprietario o l'utente dell'animale non abbiano adoperato nel custodirlo o nel servirsene i dovuti riguardi. Onde la responsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani (5), il proprietario o l'utente

(1) Art. 1153.

(2) Art. 1154.

(3) Cfr.: Giorgi, V, 247; Ricci, VI, 91; Borsari, III, p. II, art. 1153, § 3052.

(4) Nelle condizioni odierne della società è iniqua questa presunzione di colpa, sulla quale la legge fonda un principio rigorosissimo, negando ai padroni ed ai committenti la facoltà di provare che essi non poterono impedire il fatto dannoso (arg. art. 1153 cap. ult.). Cfr.: Laurent, XX, 588; Giorgi, V, 252, 329.

(5) Art. 1153 cap. ult.

dell'animale (1) provino di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili.

Quanto alla responsabilità del proprietario di un edifizio rovinato per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione (2) non è luogo, checchè altri ne dica (3), a parlare di criterio presuntivo, da che la colpa del proprietario stia appunto nel difetto delle riparazioni necessarie, ed anche nel vizio della costruzione (4) se egli stesso abbia diretti i lavori o di quel vizio abbia avuto conoscenza. Che se invece lo ignori, allora è difficile giustificare questa responsabilità, per chi non si contenti della ragione addotta dal Laurent: che la colpa del proprietario è di aver trattato con un architetto inabile (5).

La responsabilità derivante da delitto o quasi-delitto, cioè da colpa extra-contrattuale o Aquiliana (culpa legis Aquiliae) non vuol'essere confusa con quella derivante dall'inadempimento di una obbligazione ossia da colpa contrattuale (6). Non vuol essere confusa, per esempio, colla responsabilità del conduttore pei deterioramenti o per la perdita o per l'incendio della cosa locata (7); dei vetturini per la perdita, i guasti o le avarie delle cose loro affidate (8); degli osti o degli albergatori per la perdita o i deterioramenti degli effetti portati nell'albergo dal

(1) Laurent, XX, 626; Giorgi, V, 400, 401; Ricci, VI, 101; Borsari, III, p. II, art. 1154, § 3057.

(2) Art. 1155.

(3) Ricci, VI, 102.

(4) «Non si tratta, come negli articoli precedenti, di colpa presunta; si tratta di colpa che deve essere provata, di colpa che deve consistere nell'uno o nell'altro dei due fatti indicati tassativamente »

Giorgi, V, 410.

(5) XX, 642.

(6) G. P. Chironi, La colpa extra-contratt. Torino, 1887; I, 16.

(7) Art. 1588, 1589, 1590.

(8) Art. 1631; cod. comm., art. 400.

Ramponi

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