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stipulato (1); la nullità della donazione fatta in riguardo di futuro matrimonio quando il matrimonio non segua o sia annullato (2); la restrizione agli effetti del diritto di riversibilità sui beni donati nel caso preveduto dalla legge (3); l'obbligo del conduttore di soffrire l'incommodo, qualunque sia, che gli arrecano le riparazioni urgenti di cui abbisogni la cosa locata durante l'affitto; la proporzionale diminuzione del prezzo d'affitto se tali riparazioni continuino oltre venti giorni; e l'eventuale scioglimento del contratto se le riparazioni siano di tale natura da rendere inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia (4); l'obbligo dell'affittuario di sopportare il danno nel caso fortuito impreveduto di perdita del bestiame (5); la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite non determinata dal contratto di società (6); le facoltà di ciascuno dei soci incaricati di amministrare, quando non siano determinate le loro funzioni nè sia espresso che l'uno non possa agire senza l'altro (7); la rivocazione tacita del mandato per la nomina di un nuovo mandatario allo stesso affare (8); la nullità della transazione fatta sopra documenti che si sono in appresso riconosciuti falsi (9); la validità della transazione generale sopra tutti gli affari, non ostante la posteriore scoperta di documenti (10); la irrepetibilità degli interessi non convenuti od eccedenti la misura convenuta pagati dal mutuatario (11).

(1) Art. 1178.

(2) Art. 1068.

(3) Art. 1072; cfr.: art. 1976.

(4) Art. 1580.

(5) Art. 1691.

(6) Art. 1717.

(7) Art. 1721.

(8) Art. 1760.

(9) Art. 1775.
(10) Art. 1777.
(11) Art. 1830.

§ 7.

Un ultimo gruppo di norme giuridiche informate a criteri ipotetici troviamo in alcune disposizioni proibitive ed annullatrici, le quali presentano una certa affinità nel carattere ed analogia nei motivi su cui sono fondate. Faremo cenno delle principali.

Prima dell'approvazione del conto definitivo il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela (1); nè può stipulare col minore fatto maggiore alcuna convenzione (2); nè può mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, quantunque il testatore morisse dopo l'approvazione del conto (3).

In primo luogo il tutore non può adottare il suo amministrato «ne forte turpis causa adrogandi subsit » (4). E nemmeno può con lui stipulare convenzioni o ricevere da lui per testamento, chè l'influenza ancor viva dell'autorità tutoria ed un certo timore reverenziale, se non anche raggiri dolosi, potrebbero nuocere alla libertà del consenso ed alla spontaneità della disposizione (5). Ma questo motivo vien meno quando l'amministrato sia congiunto al tutore da stretto vincolo di sangue. Allora è più ragionevole ed equo il presuniere che la disposizione sia dovuta al naturale affetto anzi che a male arti od a timorosi riguardi. Gli è per ciò che le disposizioni dell' ammistrato in favore del tutore che sia ascendente, discendente,

(1) Art. 207.

(2) Art. 307 cap.

(3) Art. 769 pr.

(4) L. 17 pr., D., De adopt. et emanc., I, VII.
(5) Cfr.: Seilhan, p. III, c. II, 20; Relaz. minist.,

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fratello, sorella o coniuge del testatore, sono efficaci quantunque fatte prima dell'approvazione del conto tutelare definitivo (1).

<< Le istituzioni ed i legati a favore del notaio, o di altro uffiziale civile, militare, marittimo o consolare, che abbia ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo non hanno effetto » (2).

Perchè si teme la influenza indiretta o diretta che quelle persone possono esercitare sulla volontà del testatore (3).

«Sono parimente prive di effetto le istituzioni ed i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna » (4).

Perchè lo scrivente avrebbe potuto abusare dell'altrui fiducia per introdurre a suo vantaggio disposizioni non dettate (5).

<«< È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o legatario » (6). Tale condizione si ritiene captatoria.

I coniugi non potranno durante il matrimonio cangiare in verun modo le convenzioni matrimoniali di qualunque specie (7), nè farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti (8). Tanto grave è « il pericolo della seduzione o della violenza e quello della frode riguardo ai terzi » (9).

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<< Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente nè per interposte persone :

<< Il genitore, dei beni dei figli soggetti alla sua podestà;

<< I tutori, i protutori, e i curatori, dei beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela o cura;

<< I procuratori, dei beni che sono incaricati di vendere;

<< Gli amministratori, de' beni dei comuni o degli istituti pubblici affidati alla loro cura, salvo che, per particolari circostanze nell'atto che permette la vendita, siano autorizzati a concorrere agli incanti;

<< I pubblici uffiziali, dei beni che si vendono sotto la loro autorità o mediante il loro intervento » (1).

<< I giudici, gli uffiziali del pubblico ministero, i cancellieri, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori o patrocinatori ed i notai non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della corte, del tribunale o della pretura, di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti o per difesa di beni posseduti.

Inoltre gli avvocati e procuratori non possono nè per loro nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun patto nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta od altro simile sulle cose comprese nelle cause alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese

(2).

Non si è voluto mettere l'interesse personale alle prese col dovere, mentre la condizione vantaggiosa in cui una parte con

(1) Art. 1457. (2) Art. 1458.

traente si trova rispetto all'altra renderebbe agevole la frode in danno di questa.

Il codice francese e, con qualche variante, la più parte dei codici anteriori all'unificazione del regno sancivano il divieto in massima della vendita tra coniugi. Le leggi austriaca ed italiana tolsero anche questo divieto, come la francese aveva tolta la proibizione generale di qualsiasi contratto fra coniugi stabilita in Francia dalle antiche consuetudini. E bene dimostrava il Pisanelli la necessità della innovazione: « Permettere la vendita fra i coniugi è sembrato abilitarli a donazioni mascherate o a simulazioni a danno dei creditori. Nondimeno questo pericolo non è sufficiente per stabilire una incapacità affatto eccezionale. Quando un atto si presenta sotto le forme di una vendita, per dichiarare la nullità del medesimo si richiede qualche cosa di più che la mera possibilità di un vantaggio indiretto. Si potranno per ciò ammettere le prove, ma dichiarare in principio che un contratto deve ritenersi come simulato indipendentemente dagli accidenti che vi sono connessi, importa un sistema di eccessiva diffidenza. Se uno dei coniugi non è in grado di comprare, o l'altro nella necessità di vendere; se esiste una differenza notabile tra il valore della cosa ed il prezzo attribuito alla medesima; se la vendita è fatta da quel coniuge che già trovasi, o può trovarsi esposto all'azione dei creditori; allora vi saranno indizi che faranno scovrire la vera natura dell'atto, e l'autorità giudiziaria, apprezzando le varie circostanze che l'accompagnano e che riesce impossibile di definire astrattamente, potrà sulla domanda degli interessati dichiarare la nullità del contratto. Ma in mancanza di prove o di indizi, o di reclamo per parte degli interessati, la vendita deve ritenersi reale e non finta e simulata » (1).

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