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§ 2.

Così veniamo senz'altro alla classificazione che, quantunque muova da un criterio estrinseco, ha praticamente una grande importanza, segnando nella nostra dottrina due parti ben distinte e regolate da principi sostanziamente diversi. Secondo che le presunzioni siano o no stabilite dalla legge, e così abbiano o no un valore determinato a priori, sorgono due grandi categorie, e cioè, per usare il linguaggio della glossa, le praesumptiones juris aut legis (1) e le praesumptiones facti aut hominis aut judicis. E le prime ammettendo, oppure no, la prova contraria, danno luogo ad una suddivisione espressa dagli antichi dottori colle formule spiacenti ai moderni di praesumptiones juris tantum e juris et de jure (2). « Praesumptio juris dicitur quia a lege introducta est, et de jure quia super tali praesumptione lex inducit firmum jus et habet eam pro veritate » (3). Classificazione e sotto-classificazione che si trovavano già implicitamente nel diritto romano (4) e si trovano nelle mo

statutum Venetum... appellat hanc praesumptionem necesariam.... Si probatum extitit homini amputatum fuisse caput, inde descendet necessaria atque ita violenta praesumptio hominem illum esse vita defunctum. Est his simile exemplum, si dicimus fumus e domo exivit, ergo ibi ignis adfuit. Natura enim hoc efficit..... Si exhibeo instrumentum hic Patavii inter me et te confectum, die 10 Septemb. ində necessario fiet, me ea die 10 Septembris Romae non fuisse; cum ob maximam locorum distantiam fieri non possit, ut eadem die esse potuerim utroque in loco. Hoc enim miraculose, non autem natura effici potest (Menochius, lib. I, q. III, 1, 4).

(1) Dette poi praesumptiones canonis nel diritto ecclesiastico.

(2) Linguaggio che il Demolombe dice «assai poco elegante » (lib. III. tit. III, c. VI, sez. III, § 2, n. 25), il Laurent « barocco » (XIX, 615), il Marcadé « semibarbaro (III, art. 1349), il Maynz « barbaro» (I, lib. I, tit. V, § 68, IV), ma che è consacrato dall'uso. (3) Menochius, lib. I, q. III, 18. (4) V. parte I, cap. VIII, § 2.

derne leggi italiane e straniere (1), benchè nè in quello nè in queste siano usati termini precisi a formularle.

Abbiamo dunque: presunzioni stabilite dalla legge o legali o di diritto (giuridiche), e presunzioni che non sono stabilite dalla legge o estralegali o di fatto, dette anche semplici, naturali, dottrinali, libere, dell'uomo, del giudice. Subordinatamente le presunzioni della legge si distinguono in relative o vincibili o discutibili, ed assolute o invincibili o perentorie. Relative, che in tanto hanno valore, in quanto il contrario non sia provato; assolute, che sempre hanno valore, non potendo provarsi il contrario.

Altri dice presunzioni legali od anche semplicemente presunzioni in contrapposto alle assolute (2), ma con minore esattezza di linguaggio, dacchè le assolute siano anche e sempre legali.

V'ha pure chi contrappone le presunzioni legali alle semplici, chiamando legali quelle che non ammettono prova contraria, semplici quelle che l'ammettono (3). Ma si può opporre che anche le presunzioni semplici, così intese, sono legali, perchè sono stabilite dalla legge.

Qualche autore distingue le presunzioni legali in tre categorie: assolute, che non ammettono mai prova contraria; semplici, che ammettono sempre qualunque prova contraria; miste, contro le quali la prova o non è ammessa che in determinati casi, o non può farsi che con determinati mezzi (4).

Noi serbiamo con altri autori (5) la qualifica di semplici alle presunzioni che non sono stabilite dalla legge, e quanto alle legali le distinguiamo unicamente in assolute e relative: quelle

(1) V. parte 1, cap. VIII, § 3.

(2) Vitali, Presunzioni applicate alle forme dei testamenti, I. (3) Borsari, III, p. I, art. 724, § 1543; Giorgi, I, 419 ss.

(4) Zachariae, III, § 750; Pacifici Mazzoni, II, 224.

(5) Pothier, oblig., 848; Mattirolo, III, 345.

non ammettono mai in contrario nessun mezzo di prova (1); queste ammettono in contrario o soltanto certi mezzi di prova (2) o soltanto la prova di certi fatti (3) o qualunque mezzo di prova ammessibile secondo i principi generali (4).

§ 3.

Ma le presunzioni legali vogliono anche classificarsi secondo il loro obbiettivo giuridico, come fa in modo puramente dinostrativo l'articolo 1350 (5), e come noi tenteremo di fare in modo completo. La classificazione, che proponiamo, consta di quattro categorie, al di fuori delle quali resta una presunzione sola che deve stare a sè. Quattro categorie, e cioè: presunzioni legali dirette:

1° Ad impedire la formazione di un rapporto giuridico; 2 A riconoscere la esistenza di un rapporto giuridico o di un fatto da cui seguono determinati effetti giuridici;

3 A riconoscere le modalità di un rapporto giuridico già costituito ;

4° A riconoscere lo scioglimento di un rapporto giuridico. Per esempio. Le presunzioni, sul fondamento delle quali la legge annulla certi atti come fatti in frode delle sue disposizioni (6) o di terzi interessati (7), sono dirette ad impedire che si formino rapporti giuridici contrari alla legge o lesivi dell'altrui diritto (8). Le presunzioni con cui la legge dichiara che la

(1) Art. 1353. Es.: art. 160, 773 cap., 1279.

(2) Es.: art. 546, 565 del cod. civ., 4 del cod. comm.

(3) Es.: art. 159 comb. cogli art. 162 a 165.

(4) Es.: art. 702, 724, cap., 1121, 1607, 1622, 1834.

(5) V. parte II, cap. V, § 1.

(6) Art. 773 cap. e 1053. (7) Cod. comm. art. 709.

(8) Cfr.: art. 1350, 1°.

proprietà comune od esclusiva risulta da certe condizioni materiali dei luoghi (1) sono dirette a riconoscere la esistenza di un rapporto giuridico (2); e le presunzioni di assenza (3), di paternità (4), di vitalità (5), di commorienza (6) sono dirette a riconoscere la esistenza di fatti, da cui derivano conseguenze giuridiche determinate dalla legge. In terzo luogo, le presunzioni con cui la legge dichiara, nel silenzio delle parti, che un contratto è soggetto a condizione (7) od è stipulato a certo tempo (8) o con vincolo di solidarietà (9), sono dirette a riconoscere le modalità di rapporti giuridici già costituiti. Finalmente, le presunzioni con cui la legge dichiara che la liberazione da un vincolo obbligatorio risulta da alcune determinate circostanze (10), sono dirette a riconoscere lo scioglimento di un rapporto giuridico (11).

Al di fuori di queste categorie resta unicamente la presunzione di verità che la legge attribuisce alla cosa giudicata (12). Questa presunzione reclama un posto indipendente come ha un carattere suo proprio che la distingue da tutte le altre. Essa riguarda qualunque rapporto giuridico da qualunque fatto abbia origine ed a qualunque materia appartenga; le altre invece riguardano speciali rapporti giuridici, che nascono da certi falli determinati ed appartengono ad una determinata materia

(1) Art. 448, 546, 547, 565 a 569.

(2) Cfr.: art. 1350, 2".

(3) Art. 20.

(4) Art. 159.

(5) Art. 724 cap.

(6) Art. 924.

(7) Es.: cod. civ. art. 1453, cod. comm. art. 345, 1o. (8) Es.: art. 1607, 1608, 1622, 1664 pr., 1681, 1708.

(9) Cod. comm. art. 40.

(10) Es.: art. 1196, 1197, 1279, 1834.

(11) Cfr.: art. 1350, 2°.

(12) Art. 1350, 3o.

Ramponi

(contrattuale, testamentaria, ecc.). E sono tutte comprese nelle quattro categorie che abbiamo delineate. In verità le presunzioni legali essendo prove giudiziarie, tendono sempre a dimostrare un fatto come base di un diritto. Dunque una presunzione legale non avrebbe ragione di esistere se non fosse stabilita in riguardo ad un vinculum juris presente e reale o futuro e possibile. Ma quale funzione potrà essa compiere? Evidentemente una di queste: o impedire che il rapporto si formi o riconoscerne la formazione; e se è già costituito, riconoscerne le modalità o lo scioglimento. Ecco la scala di tutte le ipotesi. Ma a queste corrispondono altrettante categorie, dunque tutte le presunzioni stabilite dalla legge debbono necessariamente adattarsi alla classificazione che ne abbiamo fatta (1).

§ 4.

Si possono anche dividere le presunzioni legali per materia, secondo che riflettano diritti personali o patrimoniali, e subordinatamente per questi ultimi, diritti reali od obbligatori. Così si hanno presunzioni in materia di figliazione (2), di proprietà (3), di possesso (4), di successione (5), di donazione (6), di contratti (7), e per questi singolarmente: di contratto matrimoniale (8), di vendita (9), di locazione (10), di società (11), di mandato (12), di mutuo (13), ecc.

(1) V. parte II, cap. V.

(2) Art. 159, 160.

(3) Art. 448, 565 a 569.

(4) Art. 687, 692, 702.

(5) Art. 724 cap., 773 cap., 924.

(6) Art. 1053 comb. col 773 cap.

(7) Art. 1121, 1127, 1175, 1196, 1197, 1279, 1326.

(8) Art. 1437.

(9) Art. 1453.

(10) Art. 1592, 1607, 1608, 1610, 1622, 1664, 1681.

(11) Art. 1708, 1723, 1°.

(12) Art. 1739.

(13) Art. 1834.

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