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durata delle locazioni di case, secondo la consuetudine dei luoghi (1), che quando un inquilino, spirato il termine della locazione, continua nel godimento della casa senza opposizione del proprietario, s'intende che la ritiene alle stesse condizioni pel tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi (2), che la data delle cambiali e degli altri titoli all'ordine e quella delle loro girate si ha per vera sino a prova contraria (3). In questi casi siamo anche di fronte a presunzioni legali? Non è serio dubitarne quante volte, come negli articoli citati, appaia manifesto alla più superficiale osservazione che quelle espressioni della legge non altro possono denotare se non conseguenze che la legge stessa deduce in via di probabilità e verosimiglianza da fatti noti per risalire a fatti ignoti. Non è serio, per esempio, dubitare che nell'articolo 568 il codice civile stabilisca una presunzione, mentre è certo che la stabilisce nell'articolo 565, solo perchè in questo è detto che « tutti i fossi tra due fondi si presumono comuni », e nell'altro invece che << ogni siepe tra due fondi è riputata comune ».

La equipollenza delle espressioni è troppo manifesta. Non altrimenti nelle leggi romane troviamo qua e là espressioni equivalenti alle parole praesumptio e praesumere, e denotanti vere presunzioni legali. Nello stesso significato di praesumptio è usata, per esempio, la voce indicium (4), e altrove coniectura (5); volendo dire praesumitur, si adoperano altri modi, come credendum est (6), verisimile est (7),

(1) Art. 1607.

(2) Art. 1610.

(3) Cod. comm., art. 55.

(4) L. 6, C., De dolo malo, II, XXI; 1. 19, C., De rei vindicat., III, XXXII. V. parte I, cap. VI, § 1, pag. 48. (5) L. 77, § 15, D., De legatis (11o), XXXI.

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V. pag. 47.

(6) L. 24, D., De reb. dub., XXXIV, V; 1. 1, C., De contrah. et committ. stipulat., VIII, XXXVIII.

(7) L. 6, D., De condict. causa data, ecc., XII, IV.

intelligitur (1); e alla forma passiva praesumi è sostituito videri (2).

Sarebbe per altro grave errore il credere che certe espressioni, come si reputa, s'intende, e via via, dinotino sempre presunzioni legali. In ogni lingua avviene che la stessa voce abbia significati diversi; il contesto del periodo rivelando l'idea di chi scrive fa manifesto in qual senso si voglia la parola interpretare.

E così non sappiamo veramente darci ragione che altri abbia annoverato tra le presunzioni legali gli articoli 5, 6 ed 8 del codice civile, ed abbia scritto: « La legge presume cittadino il figlio nato e residente nel regno da padre che ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio (articolo 5) » (3). No, la legge non presume, la legge dichiara di riconoscere la qualità di cittadino in chi è nato nel regno e vi ha la sua residenza (4), quando anche non sia figlio di padre cittadino (5), purchè il padre abbia un tempo goduto la cittadinanza. Da quale concetto della presunzione si parte, chiediamo, per dire che l'articolo 5 è una presunzione? Forse la nascita e la residenza nel regno sono i futti noti da cui la legge deduce una conseguenza per risalire al fatto ignoto della cittadinanza? (6). Assurdo; perchè è la legge stessa che stabilisce le condizioni occorrenti a determinare la cittadinanza. Se l'articolo 5 fosse una presunzione legale ammetterebbe la prova contraria, non

(1) L. 9, D., De reb. dub., XXXIV, V.
(2) L. 74, D., De legatis, (IIo), XXX.
(3) Fulvio, 8.

(4) Art. 5 pr.

(5) Art. 4.

(6) Art. 1349.

essendo di quelle presunzioni sul fondamento delle quali si annullano certi atti o si nega l'azione in giudizio (1). E però quel figlio il quale sia nato nel regno da padre che ha già perduto la cittadinanza, e sia residente nel regno, sarebbe ammesso a provare di non essere cittadino. Invece egli è cittadino e non può in alcun modo provare il contrario. Se la qualità di cittadino non gli piace, elegga quella di straniero nel tempo e nei modi voluti dalla legge (2): allora cesserà di essere cittadino e comincerà ad essere straniero.

Si dice ancora: « La legge presume straniero il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza (articolo 6)» (3). Ed è sempre lo stesso errore. Ma poi si aggiunge: << Questa presunzione cede alla scelta del figlio quando ne faccia dichiarazione esplicita » (4), come se la elezione della qualità di cittadino costituisse una prova contraria alla immaginata presunzione legale. No. Il figlio nato all'estero da padre non cittadino non è cittadino nè per territorio (jure loci), nè per dipendenza famigliare (jure sanguinis). Ma come la legge favorisce quanto è possibile la cittadinanza nazionale, così al figlio nato da chi la ebbe un tempo dà facoltà di eleggere la qualità di cittadino. Elezione poi che può farsi non solo con dichiarazione esplicita, ma anche implicitamente: accettando un impiego pubblico nel regno o soddisfacendo alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero (5). — Tale il senso dell'articolo 6. Dire che esso stabilisce una presunzione è come dire, per esempio, che il codice di commercio all'articolo 3, ove è scritto: « La legge reputa atti di commercio... » i seguenti,

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stabilisce ventiquattro presunzioni legali; mentre a nessuno sfugge il vero significato di quella espressione, e cioè che la legge riconosce negli atti enunciati dall'articolo 3 il carattere di atti commerciali. Bene è una presunzione il successivo articolo 4: « Si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile, o se il contrario non risulti dall'atto stesso ». È la presunzione che tutti i contratti e tutte le obbligazioni dei commercianti abbiano riferimento ed attinenza al loro commercio, salvo prova contraria, la quale può risultare o dalla natura essenzialmente civile o da caratteri intrinseci e modalità particolari dell'atto (1).

Dunque non vi è un criterio aprioristico per conoscere se certe espressioni denotino veramente presunzioni legali. La natura e lo spirito di ogni norma giuridica vale a risolvere il quesito nel caso particolare.

A termini dell'articolo 1546: « Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso può farsi liberare dal cessionario rimborsandolo del prezzo reale della cessione... ». Ma quand'è che il diritto può dirsi litigioso? Risponde l'articolo successivo: <«< Il diritto si ritiene per litigioso quando la sussistenza di esso già sia giudizialmente contestata ». Si ritiene, ossia è tale agli effetti di legge, ha questo carattere. Nessuno dirà che qui si tratti di una presunzione legale. Sarebbe possibile che un diritto, la cui sussistenza è giudizialmente contestata, non fosse un diritto litigioso?

E quando la legge dice che « nel testamento si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi

(1) V. parte II, cap. V. § 4, in fine.

od al buon costume » (1), e che il rinunziante all'eredità « è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato » (2), stabilisce finzioni legali che sono ben altra cosa dalle presunzioni (3).

Nè può venire in mente ad alcuno che le voci si considerano, s'intende, si reputeranno ed altrettali caratterizzino come presunzioni gli articoli 77, 340, 409, 413 cap. 2°, 414 cap. 2o e 3o, 415, 465, 467, 470, 571 cap. 3o, 960, 961, 1201, 1390, 1571 pr., 1574 cap., 2011 pr., 2027, 2128. Mentre le stesse voci segnano veramente presunzioni legali negli articoli 547 cap. 2o, 773 cap., 1437, 1592, 1607, 1608, 1610, 1622, 1664, 1708. E non sappiamo spiegarci la riluttanza del Laurent ad ammettere che negli articoli 1758 e 1774 del codice francese l'espressione est censé denoti una presunzione legale (4), come noi non dubitiamo che la denotino le espressioni s'intende e si reputa nei corrispondenti articoli 1608 (5) e 1622 (6) del codice italiano. I quali hanno proprio tutti gli estremi della presunzione: il fatto noto, il fatto ignoto che s'induce, il rapporto di evidente probabilità che giustifica l'induzione.

Piuttosto crediamo abbia ragione il Laurent di escludere dal novero delle presunzioni legali gli articoli 847 ed 849 del codice francese, pari al 1004 ed al 1006 dell'italiano.

<< Le donazioni fatte al discendente dell'erede sono sempre considerate (sont toujours réputés) come fatte colla dispensa dalla collazione. L'ascendente che succede al donante non è tenuto a conferirle ». <<< Le donazioni in favore del coniuge di un discendente sono riputate (sont réputés) come fatte colla dispensa dalla collazione ».

(1) Art. 849.

(2) Art. 945.

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