Obrázky na stránke
PDF
ePub

§ 4.

Presunzioni che hanno per obbiettivo
di riconoscere le modalità

di un rapporto giuridico già costituito.

[ocr errors]

I.

SUCCESSIONI

1. « Le disposizioni a favore dei poveri od altre simili espresse genericamente senza che sia determinato l'uso, l'opera pia, o il pubblico istituto in cui favore siano fatte, o quando la persona incaricata dal testatore di determinarlo non possa o non voglia accettare l'incarico, s'intenderanno fatte in favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e saranno devolute all'istituto locale di carità » (1).

Cosicchè le disposizioni fatte con qualsiasi espressione in favore dei poveri non sono mai viziate per incertezza dell'onorato (2). Ma se sia rimesso all'arbitrio dell'erede o di altra persona, come sarebbe per esempio il parroco, lo scegliere i poveri che debbono partecipare al legato, la congregazione di carità non solo non ha diritto alla devoluzione dei beni in proprio favore (3),

[ocr errors]

(1) Art. 832. A. Torino, 12 luglio 1879, T. c. R., Giur. Tor., 1879, 664; C. Torino, 30 settembre 1881, Tacconet in Peradotto c. Congregaz. di carità di Rocca Corio, Reviglio e R. Econom. gener. dei benef. vac. di Torino, Annali, 1882, 43; C. Firenze, 14 giugno 1886, Congregaz. di carità di Mel c. Zampieri, Legge, 1886, II, 409.

(2) A. Genova, 22 aprile 1881, Marchelli, Scribanis, Acquarone, Eco Gen., 1881, II, 257.

(3) C. Torino, 8 agosto 1882, Congregaz. di carità di Brescia c. Montini, Giur. Tor., 1882, 688; C. Napoli, 30 gennaio 1883, Palmese c. Cantone, Legge, 1883, II, 517.

ma non ha nemmeno azione contro l'erede o il parroco per domandare o sindacare l'adempimento della volontà del defunto (1). 2. Altre presunzioni di questa categoria sono date dagli articoli 874 (2), 896, 898 pr. del codice civile.

[ocr errors]

II.

CONTRATTI

In materia contrattuale abbondano le presunzioni di questa categoria. Esse riconoscono in un rapporto obbligatorio già costituito la esistenza di una condizione o la designazione di un termine od altra modalità.

·ན

A.

<< La vendita col patto di precedente assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva » (3).

È dunque una vendita condizionale, ben diversa da quella di cui parla l'articolo 1452. Finchè il compratore non ha assaggiato il vino, l'olio o le altre cose delle quali si usa fare l'assaggio prima della compra non vi è contratto di vendita, nemmeno condizionale, vi è una semplice promessa unilaterale che non trasferisce la proprietà, perchè a trasferire la proprietà si richiede il consenso di entrambe le parti. Invece nel caso dell'articolo 1453 la vendita esiste, sotto condizione ma esiste, e verificandosi la condizione la vendita produce i suoi effetti dal giorno in cui fu stipulata (4).

(1) C. Torino, 26 gennaio 1886, Congregaz. di carità di Cairo c. Carena, Giur. Tor., 1886, 95.

(2) Diritto romano: contr. La scelta apparteneva al legatario: 1. 34, § 14, D., De legatis (1o), XXX; 1. 23, D., De legatis (2o), XXXI; 1. 10, D., De usu et usufr. leg., XXXIII, II.

(3) Art. 1453. C. Torino, 30 giugno 1885, Ditta Bale et Edwards c. Oriani, Foro it., 1885, I, 795. Diritto romano: cfr. 1. 20, § 1,

D., De praescr. verb., XIX, V.

(4) Cfr. art. 1163.

2. << L'annotazione in conto corrente di un effetto di commercio od altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione «< salvo incasso » (1), cioè pro solvendo e non pro soluto fino a prova contraria (2).

3.

B.

« La locazione di un appartamento mobiliato si intende fatta ad anno, se la pigione è pattuita a un tanto per anno; a mese, se è pattuita a un tanto per mese; a giorno se è pattuita un tanto per giorno. Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione è stata fatta ad anno, a mese, a giorno, s'intende fatta secondo l'uso dei luoghi » (3).

Questo articolo è applicabile anche ai contratti di dozzina : << la stessa ragione che indusse il legislatore a stabilire che la locazione di un appartamento mobiliato si intende fatta ad anno se la pigione è pattuita ad un tanto per anno, a mese se è pattuita ad un tanto per mese, a giorno se è pattuita ad un tanto per giorno, milita a fortiori quando chi affittò l'appartamento o camera mobiliata (che è poi la stessa cosa in quanto che la detta denominazione di appartamento mobiliato comprende evidentemente anche una sola camera) abbia insieme pattuita la somministrazione del vitto» (4). E se il pagamento delle corrisposte dovute dal conduttore o dozzinante è pattuito a mese si deve intendere fatto a mese l'intero contratto, nè può il locatore provare che, non ostante questo modo di pagamento, il

(1) Cod. comm., art. 345, 1°,

(2) A. Genova, 14 ottobre 1886, Marvaldi c. Bossaglia, Eco gen., 1886, comm. 334.

(3) Art. 1608.

T. Roma, 31 gennaio 1883, Milanesi c. Wells, Temi som., 1883, 245.

(4) T. Bologna, 23 marzo 1881, Monsignani-Sassatelli c. Franzini, R. giur. bol., 1881, 141.

contratto era fatto ad anno per la consuetudine dei luoghi, giacchè la prova di questa consuetudine è ammessa solo in difetto di qualunque criterio atto a stabilire le epoche fissate pei pagamenti in questione (1).

Alla presunzione dell'articolo 1608 vogliono aggiungersi quelle degli articoli 1607, 1622, 1664 pr. perchè hanno lo stesso obbiettivo e si riferiscono allo stesso contratto di locazione.

4.

Altre presunzioni legali di questa categoria sono date dagli articoli 1708 del codice civile (2), 64 pr. del codice di commercio.

5.

C.

Nelle obbligazioni a tempo determinato «< il termine si presume sempre stipulato a favore del debitore, se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze che si è stipulato egualmente in favore del creditore » (3).

Ma ciò deve intendersi nel senso che non possa il debitore essere ritenuto in mora se non dopo scaduto tutto il termine fissato, e non già nel senso che scelto da lui per la consegna della cosa dovuta il giorno e l'ora che più gli piaccia, il creditore sia per ciò solo costituito in mora a riceverla (4).

6. La convenzione con cui l'affittuario di fondi rustici si assoggetta ai casi fortuiti che danneggino i prodotti dei beni locati

(1) Stessa sentenza.

(2) Diritto romano: cfr. § 4, I., De societ., 111, XXVI.

(3) Art. 1175.

Dir. rom.: 1. 41, § 1, D., De verb. oblig., XLV,

I, cbn. colla 1. 43, § 2, D., De legatis IIo, XXXI.

(4) C. Torino, 20 maggio 1879, Vismara c. ditta Parodi, Legge, 1879, 1, 612.

« non s'intende fatta pei casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o una inondazione a cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che l'affittuario siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti e impreveduti » (1).

La corte d'appello di Bologna ebbe occasione di applicare questo articolo a controversie fra locatori e conduttori occasionate dal gelo straordinario che nell'inverno del 1879-80 afflisse parte d'Italia danneggiando immensamente le viti, delle quali molte perirono, altre furono rese per qualche tempo incapaci di pro. duzione. Decise la corte che la formula dell'affittanza a fuoco e fiamma contiene una effrenata rinunzia a qualsiasi compenso e diminuzione di corrisposta per infortuni d'ogni specie, anche superiori a memoria d'uomo, e che tale rinunzia non solo è legittima ed incensurabile, ma consuona coi regolamenti sugli affitti delle opere pie (2).

7.

« Il mandato è gratuito se non vi è patto in contrario »> (3).

Questo patto può essere espresso o tacito, ma deve risultare da circostanze tali che non lascino alcun dubbio sull'intenzione del mandante di pagare il salario e del mandatario di riceverlo (4). Così la qualità stessa nel mandatario di esercente una

(1) Art. 1621. Dir. rom.: cfr. 1. 78, § 3, D., De contr. emt., XVIII, I. (2) A. Bologna, 23 giugno 1881, Congreg. di carità di Bagnacavallo c. Galletti ed altri; Amministraz. dell'istituto Trisi di Lugo c. Galletti e Baldi, R. giur. bol. 1881, 189, 194. In senso conforme: T. Bologna, 20 giugno 1881, Catucci e Rusconi c. Ludergnani. R. giur. bol., 1881, 205; A. Modena, 25 novembre 1882, Bellei c. Bisbini, Annali, 1883, 159.

(3) Art. 1739.

Dir. rom.: 1. 1, § 4, D., Mandati vel contra, XVII, I. (4) A. Casale, 18 marzo 1882, Torre c. Dellatorre e Ottolenghi, Giur. cas., 1882, 109.

« PredošláPokračovať »