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della quota che spetta ai germani. » Ed all'interpretazione analogica ripugna anche lo spirito della legge. Perchè, bene o male, la finzione degli articoli 744 ed 815 tende a conciliare il rispetto alla dignità del matrimonio e della legittimità coi diritti di natura e di sangue (1) ed implica il concetto di una pena che ricade sui figli della colpa; mentre la disposizione degli articoli 740 e 741 è informata all' ipotesi che la ragione dell' unico o doppio vincolo dia la misura proporzionale dell'affetto (2). Non c'è nulla di comune nel fondamento di queste due norme giuridiche, nulla di comune vi può essere nella loro interpretazione.

Dunque il sistema impropriamente detto della quota facti è l'unico che si possa e si debba accettare (3).

In altro campo da quello dei diritti successori sono finzioni legali: il riconoscimento dei corpi morali onde si attribuiscono i diritti civili ad un ente immaginario che non è persona (4); l'adozione che per quanto temperatamente ammessa dal nostro codice è pur sempre « un'artificiale fattura dei rapporti di paternità e di figliazione in contraddizione del vero » (5); il riparto dei frutti civili in tante produzioni separate e distinte quanti sono i giorni pei quali dura il titolo donde essi derivano (6); la

(1) Relazione della commissione senatoria, 213; Discussioni parlamentari, 136.

(2) Rel. min., 75.

(3) C. Palermo, 3 dicembre 1881, Ortoleva c. Ortoleva-Lusigna, Circ. giur., 1882, 360; C. Napoli, 27 novembre 1883, Acampora c. Avitabile, Filangieri, 1884, 117; A. Palermo, 9 febbraio 1884; Sileci c. Sala, Foro it., 1884, I, 1114 (con nota in senso contr. di P. A. Borrè); A. Torino, 30 aprile 1884, Giarra c. Lanti, Legge 1884, II, 341.

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(5) Discorso del Min. guardasig. Pisanelli, 19.

(6) Art. 481.

A. Brescia, 28 febbraio 1878, Zanardi c. Redolfi, Annali, 1878, 84.

tradizione simbolica dei mobili mediante consegna delle chiavi degli edifizi che li contengono (1); e molte altre disposizioni che non importa annoverare.

CAPO VII.

Limiti di efficacia della legge

nel tempo e nello spazio quanto alle presunzioni.

La determinazione del posto che conviene alla teoria delle presunzioni nell'ordinamento enciclopedico-giuridico apre l'adito a segnare i limiti di efficacia della legge in ordine al tempo ed allo spazio. Questi limiti riguardo alle prove in genere si fissano con una distinzione non controversa. Il diritto di fornire questa o quella prova, le condizioni di ammissibilità, il valore, le conseguenze giuridiche dipendono dalla legge del tempo in cui avvenne il fatto (2) e del luogo in cui si fece l'atto (3); i modi con cui le prove debbono essere fornite dipendono dalla legge del tempo (4) e del luogo (5) in cui avviene il giudizio. Ora le presunzioni non hanno forme di procedura, sono materia di diritto probatorio sostanziale (6), dunque la legge del tempo e del luogo in cui avviene il giudizio non ha sopra di esse alcuna

(1) Art. 1465.

(2) Art. 2 disp. prel.

(3) Art. 10 cap. 1° disp. prel.

(4) Perchè non si tratta più di diritti acquisiti.

(5) Art. 10 pr. disp. prel.

(6) V. parte 1, cap. 1, § 3.

influenza quando in virtù dei principi generali debba spiegare il suo impero una legge di altro tempo o di altro stato.

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« La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo » (1). Da questo principio scendono in materia di presunzioni le conseguenze che formuliamo.

1. Ai fatti accaduti sotto l'impero della legge vecchia che loro attribuisce una presunzione, questa si applica nel giudizio vertente sotto l'impero della legge nuova che abbia cancellato o modificato la detta presunzione.

Nel 20 giugno 1837 fu sanzionato il codice Albertino che cominciò ad aver impero dal 1° gennaio 1838 nel Piemonte e nella Liguria dove fino a questo giorno era stato in vigore il codice francese. Il quale stabilisce all'articolo 1283: « La consegna volontaria della prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura d'obbligo fa presumere la remissione del debito o il pagamento, senza pregiudizio della prova in contrario ». Il codice Albertino cancellò questa presunzione (2). Ma bene avrebbe potuto allegarla il debitore citato dopo il 1837 al pagamento se prima del 1838 gli fosse stata volontariamente consegnata dal creditore la prima copia autentica in forma esecutoria dalla scrittura d'obbligo. Questa consegna produce ipso facto et ipso jure il diritto nel debitore a giovarsi della presunzione che la legge vigente le attribuisce, nè la legge nuova può togliere un diritto acquisito.

Il codice francese agli articoli 721 e 722 stabilisce un sistema di presunzioni della sopravvivenza nel caso d'infortunio in cui

(1) Art. 2 disp. prel.

(2) Non ristabilita dal codice italiano.

più persone chiamate dalla legge a succedersi periscano senza che si possa accertare quale sia morta la prima. Ed il codice Albertino, cogli stessi criteri modifica il sistema nel senso di una maggiore complicazione (1). Ora nel giudizio seguito dopo il 1837 avrebbero dovuto applicarsi al caso d'infortunio accaduto prima del gennaio 1838 le presunzioni del codice francese anzi che quelle dell'Albertino. Ed oggi che l'Albertino è abrogato e vige dal 1° gennaio 1866 il codice italiano, il quale ha sostituito alle presunzioni di sopravvivenza un'unica presunzione di commorienza (2), si applicheranno tuttavia nel Piemonte e nella Liguria al caso d'infortunio accaduto prima del 1866 le presunzioni del codice Albertino.

2. Ai fatti accaduti sotto l'impero della legge vecchia che loro non attribuisce alcuna presunzione non si applica la presunzione loro attribuita dalla legge nuova sotto l'impero della quale verta il giudizio.

Una importante applicazione di questo principio fu fatta con rettitudine di criterio giuridico dalla Corte d'appello di Torino in una sentenza della quale giova riferire la parte che ci interessa. « La corte... considerato in merito, e nei rapporti tra i Levi e la Berruto, che la tesi da quelli sostenuta puossi riassumere nei seguenti termini: la nostra proprietà si estende fin contro il muro in questione, il quale divide un giardino da un orto; il muro ha il piovente verso il nostro giardino, e quantunque costruito sotto l'impero della legislazione anteriore al codice Albertino, gli è applicabile l'articolo 547 del codice civile italiano, secondo il quale la direzione del piovente è presunzione di proprietà prevalente ad ogni altro segno o presunzione contraria... : Che però l'assunto dei Levi, anche date per vere

(1) Art. 964, 965, 966.

(2) Art. 924; v. parte 1, cap. 111, § 1.

le circostanze di fatto sovra enunciate, non ha fondamento legale; - L'articolo 547 del codice civile non si applica ai muri costrutti prima dell'attuazione del medesimo; la legge nuova non può senza manifesta violazione d'ogni principio di giustizia, imprimere ad uno stato preesistente di cose, che sia emanazione del fatto volontario dell'uomo, il carattere di presunzione di proprietà che non aveva dalla legge sotto l'impero della quale ebbe vita; — l'inclinazione del piovente di un muro divisorio che per l'articolo 547 del codice italiano è segno presuntivo di proprietà prevalente ad ogni altro, non era tale sotto il diritto patrio vigente quando il muro de quo venne costrutto, ed in base al quale la questione attuale deve essere definita ; Nel diritto romano non s'incontrano particolari disposizioni che regolino questa materia. A tale mancanza provvide la patria giurisprudenza antica; e fu il senato del Piemonte che pronunziò in argomento magistrali sentenze, dettando norme che si osservarono sino al sopravvenire del codice Albertino; Secondo le medesime lo stillicidio o piovente del muro o sporgenza del tetto in un muro divisorio non avevano valor presuntivo che escludesse quello contrario derivante da altri segni esistenti nell' altra parte del muro, come finestre, cornicioni, stemmi, decorazioni, sfondati o incavi, travi infisse e fienili; ed era l'apprezzamento della importanza di questi segni quello che determinava la decisione sulla proprietà del muro in favore piuttosto dell'uno che dell'altro vicino; quando poi la cosa fosse assolutamente dubbia, si rispondeva per la comunione; Ora, applicando queste norme al caso concreto, si rende manifesto che ben fecero i primi giudici ad accogliere le deduzioni della Berruto, colle quali essa si proponeva un duplice scopo: di mettere cioè in essere particolari circostanze di fatto escludenti dall'inclinazione del piovente del muro in contesa ogni valore induttivo di proprietà, e derivare invece

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