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un argomento a suo favore dal modo di costruzione del muro

stesso » (1).

Si avverta poi che quando anche il muro fosse stato costruito sotto l'impero del codice Albertino, la Corte d'appello avrebbe dovuto fare lo stesso ragionamento e venire alla identica conclusione. Perchè la disposizione del codice italiano che induce dal piovente la proprietà del muro divisorio (2) è in sostanza quella dell'Albertino (3) che l'induceva dal piano inclinato esistente da una parte del muro alla sommità di esso (4), ma la positura del piovente non aveva per il codice Albertino alcuna prevalenza sugli altri indizi (5).

Altro esempio. Per l'articolo 705 del codice Albertino, agli effetti della successione « nel dubbio si presumeranno vitali quelli che si proverà essere nati vivi ». Questa presunzione non è stabilita dal codice francese (6). Dunque nel giudizio istituito dopo il 1837 chi avesse reclamato una successione in nome di un fanciullo nato vivo prima del 1838, avrebbe dovuto dare la prova della vitalità senza invocare la nuova presunzione del codice Albertino.

3.- Le presunzioni legali attribuite a fatti che accaddero sotto l'impero della legge vecchia sono regolate dai principi che regolano in questa legge la materia delle presunzioni, quantunque la legge nuova sotto l'impero della quale verta il giudizio abbia cancellati o modificati quei principi.

(1) A. Torino, 10 aprile 1886, Levi c. Berruto e Chippò, Annali, 1886, 321.

(2) Art. 547.

(3) Art. 569.

(4) C. Torino, 7 novembre 1884, Marchisone c. Lattes, Giur. Tor., 1884, 802.

(5) Come non l'ha per il codice francese.

(6) Art. 725 del cod. franc. Introdotta dall'Albertino, la presunzione è mantenuta nel cod. it. (art. 724).

4. Ai fatti accaduti sotto l'impero della legge vecchia si applicano le regole di questa intorno all'ammissibilità ed al valore probatorio delle presunzioni semplici, benchè la legge nuova sotto l'impero della quale verta il giudizio abbia cancellate o modificate quelle regole.

Così, benchè il codice civile italiano non ammetta le indagini sulla paternità fuorchè in due casi (1), e vieti assolutamente le indagini sulla paternità e sulla maternità quando si tratti di figliazione adulterina od incestuosa (2), tuttavia chi è nato fuori di matrimonio sotto l'impero della legislazione pontificia può, a norma di questa, fare dopo l'attuazione del codice civile italiano le indagini sulla paternità semplicemente naturale e sulla paternità e maternità adulterina ed incestuosa, e provare con ogni mezzo, anche con semplici congetture, la figliazione (3).

(1) Art. 189.

(2) Art. 193 pr.

(3) C. Firenze, 26 ottobre 1880, Strana utrinque, Legge 1881, I, 76; A. Bologna, 14 aprile 1875, Armani ed altri c. Bozzini, Riv. giurid. bol., 1875, 127. Le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile italiano approvate con R. decreto 30 novembre 1865, n. 2606, recano all'art. 7: « Le disposizioni degli art. 189, 190 e della prima parte dell'art. 193 del nuovo codice non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione; sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori ». La legge immediatamente anteriore è il codice Albertino esteso alle Romagne nel 1860, il quale non ammetteva le indagini sulla paternità che in tre casi (art. 185). Ma tanto le disposizioni transitorie del 1837 (art. 3) quanto i provvedimenti transitori del 1860 (art. 3) stabilivano che « le disposizioni dell'art. 185 relative alle indagini sulla paternità non sono applicabili ai figli nati prima della osservanza del codice (Albertino). Per essi si osserveranno a tale riguardo le leggi anteriori », cioè le pontificie, di cui erano parte principale « le leggi del diritto comune moderate secondo il diritto canonico e le costituzioni apostoliche >> (regolamento legislativo e giudiziario 10 novembre 1834, emanato con

Ramponi

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§ 2.

Le disposizioni preliminari del codice civile stabiliscono, quanto all'efficacia territoriale della legge in materia di prove, una regola che non è completa, nè esatta. Per vero « i mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalla legge del luogo in cui l'atto fu fatto » (1), in quanto siano regolati da questa legge la sostanza e gli effetti delle obbligazioni medesime (2). Che se invece la sostanza e gli effetti o per la comune nazionalità o per la volontà delle parti sono regolati da un'altra legge (3), certamente da quest'altra legge sono regolati anche i mezzi di prova. Sarebbe strano che due francesi, i quali contendono in Italia sopra un'obbligazione stipulata in Turchia, dovessero esperire i mezzi di prova determinati dalle leggi turche, mentre la sostanza e gli effetti della loro obbligazione sono regolati dalla legge francese. Sarebbe strano, eppure si giungerebbe a questa conseguenza, partendo rigorosamente dal letterale disposto dell'articolo 10. Ma poi si domanda: e i mezzi di prova di tutti gli altri fatti che non siano obbligazioni da quali leggi sono determinati?

Dunque c'è bisogno di un principio veramente generale, conforme alla logica del diritto ed allo spirito della legge. Formuliamo il principio e vediamone le applicazioni.

moto proprio da Gregorio XVI; § 1). E il diritto canonico permetteva al figlio naturale, anche adulterino od incestuoso, le indagini sulla paternità e maternità, e la prova della figliazione con ogni mezzo, anche con semplici presunzioni, come si rileva da molte sentenze della Rota.

(1) Art. 10 cap. 1° delle disp. prel.)

(2) Art. 9 cap. 2° disp. prel.

(3) Cioè dalla legge nazionale dei disponenti, o dalla legge che essi scelgono (art. 9 cap. 2° disp. prel.)

I mezzi di prova dei fatti sono determinati dalla legge che regola i rispettivi diritti. Dunque tutte le volte che, secondo i principi stabiliti dal codice italiano (1), deve applicarsi in Italia una legge di altro Stato, le prove dei fatti che dànno origine al preteso diritto sono determinate dalla legge di quello Stato.

Onde i corollari che enunciamo in materia di presunzioni.

1. Ai fatti cui la legge straniera regolatrice del diritto attribuisce una presunzione, questa si applica nel giudizio che ha luogo in Italia, ancorchè la legge italiana non attribuisca loro alcuna presunzione, o vi attribuisca una presunzione diversa.

Supponiamo che due francesi abbiano in un paese qualunque stipulata un'obbligazione e che oggi il creditore citi il debitore davanti ai tribunali italiani al pagamento. L'obbligazione stipulata da stranieri appartenenti alla stessa nazione è regolata in Italia dalla loro legge nazionale (2), quindi anche la prova è regolata da questa legge. Nel nostro caso è la legge francese. Dunque se per avventura il creditore abbia consegnato al debitore la prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura. d'obbligo, il debitore bene invocherà la presunzione di pagamento o di remissione del debito stabilita dall'articolo 1283 del codice francese, quantunque cancellata dal nostro codice. Ugualmente nel caso in cui le parti fossero di diversa nazione ed avessero stipulato in Francia (3), oppure avessero stipulato altrove, ma dimostrando la volontà che il loro contratto sia regolato dalla legge francese (4).

Se di due persone chiamate rispettivamente a succedersi dalla

(1) Art. 6 a 12 disp. prel.

(2) Art. 9 cap. 2° disp. prel.

(3) Ipotesi dell'art. 10 cap. 1° disp. prel.; v. pagina precedente. (4) Art. 9 cap. 2° disp. prel.

loro legge nazionale francese sia dubbio quale in uno stesso infortunio abbia prima cessato di vivere, in mancanza di prova si applicheranno nel giudizio davanti ai tribunali italiani le presunzioni della sopravvivenza stabilite dagli articoli 721 e 722 del codice francese, e non la presunzione di commorienza stabilita dall'articolo 924 dell'italiano. Infatti le successioni quanto all'ordine di succedere sono sempre regolate dalla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta (1); dunque anche le prove e le presunzioni che vi si riferiscono.

2. Ai fatti cui la legge straniera regolatrice del diritto non attribuisce alcuna presunzione, non si applica nel giudizio che ha luogo in Italia la presunzione loro attribuita dalla legge italiana.

Supponiamo che alcuno reclami dinnanzi ai tribunali italiani una successione in nome di un francese. La capacità delle persone è regolata dalla legge della nazione a cui esse appartengono (2), e così la capacità dell'infante francese a succedere è regolata dalla legge francese, dunque dalla stessa legge sarà regolata la prova. Ora, tanto per il codice francese come per l'italiano, è capace a succedere l'infante nato vivo e vitale (3), ma la legge italiana presume vitali quelli di cui consta che sono nati vivi (4); la legge francese non ha questa presunzione. Dunque il reclamante, nell'ipotesi fatta, deve provare che quel francese, al tempo dell'apertura della successione, era nato vivo e vitale (5), nè può allegare la presunzione di vitalità stabilita dal nostro codice.

(1) Art. 8 disp. prel.

(2) Art. 6 disp. prel.

(3) Cod. franc. art. 725; cod. it. 724.

(4) Art. 724 cap.

(5) Presumere in Francia che siano nati vitali quelli di cui consta che sono nati vivi è introdurre una presunzione immaginaria che il silenzio della legge basta ad escludere (Laurent, VIII, 547).

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