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3. Le presunzioni stabilite dalla legge straniera regoLatrice del diritto sono soggette, nel giudizio che ha luogo in Italia, ai principi che governano la materia delle presunzioni nella legge straniera, quantunque diversi da quelli della legge italiana.

4. I principi che la legge straniera regolatrice del diritto stabilisce intorno all'ammissibilità ed al valore probatorio delle presunzioni semplici, debbono applicarsi nel giudizio che ha luogo in Italia, quantunque diversi da quelli della legge italiana,

CAPO VIII.

Legislazione.

§ 1.

Legislazioni antiche.

Altri cerca le prime tracce legislative della nostra materia nel diritto ebraico ed indiano. Si ricorda il famoso giudizio di Salomone fra le due donne. « Questo re previde i moti che avrebbe cagionato nel cuore materno l'idea della morte del proprio figlio, e ravvisando la causa dal suo effetto, giudicò dalla tenerezza dell'una che questa era la vera madre, e dalla indifferenza ed insensibilità dell'altra che il figlio non era suo » (1).

(1) Domat, V, lib. III, tit. VI, sez. IV, 6. Cfr. Seilhan, introd., in fine; Fulvio, 37.

E si trovano nella Bibbia regole di procedura ebraica dettate da Mosè, e quanto alle leggi indiane si cita il codice di Manù, ove sono distinte le presunzioni di mendacio dei contendenti, di mendacio e di subornazione dei testimoni, di acquiescenza alla domanda dell'avversario (1). Non vogliamo fermarci su queste prime fonti, nè sulle collezioni di leggi romane fatte dai barbari, come la lex romana Visigothorum o Breviarium Alarici, la lex romana Burgundiorum o Papianus e l'Edictum Theodorici, nelle quali tuttavia si trovano regole, segnatamente di procedura, che dal punto di vista storico potrebbero interessare la nostra materia.

Nemmeno crediamo il caso di fare ricerche nei pochi frammenti che rimangono degli antichi codices constitutionum, quali il Gregoriano, l'Ermogeniano ed il Teodosiano, abrogati dal Giustinianeo, di cui la seconda edizione (codex repetitae praelectionis) fa parte del Corpus juris.

§ 2.

Legislazione romana.

I Romani nella loro legislazione furono eminentemente pratici. La teoria lasciavano ai retori, agli oratori, ai maestri dell'eloquenza, e si trova non di rado trattata scientificamente qualche parte del diritto nelle opere di Cicerone e di Quintiliano (2). I quali potevano bene da particolari disposizioni assorgere talvolta ad un concetto generale, cui non risaliva la legge solita a dar ragione dei casi concreti. E la legge non vi risali, per esempio, nella materia delle presunzioni. Presunzioni

(1) Seilhan, ivi.

(2) Seilhan, p. I, 2.

legali esistono, non manca qualche accenno ad una prova per congetture lasciate al criterio discrezionale del giudice; fra le presunzioni della legge ne troviamo di assolute e di relative, quantunque tutte queste divisioni non siano formulate. Ma il sistema organico quale è dato, benchè insufficentemente (1), dai codici moderni, si cercherebbe invano nel Corpus juris e negli stessi titoli che trattano delle prove e delle presunzioni.

Il seguente specchio riunisce le principali fonti legislative della nostra materia nel diritto romano Giustinianeo.

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(1) V. parte 1, cap. 1, § 2; parte 11, cap. IV, § 2; cap. V, § 1; vedi anche il § 3 di questo capo, pag. 76.

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XXVIII, II, 5; 10; 13 pr.; 14, § 2; 25; - v, 9, § 5; vi, 41, § 5.

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§ 5; 71, § 6; 74; 84, § 7; 88; 104 pr.;

38;
44,
123 pr., § 1.

10; 77, §§ 15, 24, 25.

§ 3; 59; 73, § 3.

X, 7, § 2.

XXXIV, 11, 3; 111, 28, SS 3, 4; IV, 3, SS 7, 11; 18; 24, § 1;

II,

v, 1; 9, SS 1,4; 10, § 1; 16; 17; 22; 23; 29. XXXV, 1, 25; 34; 36, § 1; 72, § 6; 85; 102;

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II, 68 pr.

XVII, 3, §7; -— xx, 3, § 4; — xxix, 3, § 4.

-

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Che nel diritto romano Giustinianeo fosse ammessa la prova per semplici congetture e di questa fosse lasciata la estimazione al prudente arbitrio del giudice risulta da parecchi testi.

Citiamo anzitutto quello che stabilisce il principio nella forma più generale. È la 1. 114, D. De reg. jur., L, XVII:

<< In obscuris inspici solet quod verisimilius est, aut quod plerumque fieri solet ».

Si veggano, per esempio, le seguenti leggi del codice:

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Le presunzioni semplici hanno molto valore per dimostrare fatti, dei quali è impossibile la prova scritta e difficilissima quella per testimoni. II dolo e la violenza sono fatti di questa natura (1). Ora, troviamo nel codice un'apposita costituzione che avverte:

<< Dolum ex indiciis perspicuis probari convenit ». L. 6, C., De dolo malo, II, XXI.

E nel Digesto è riconosciuta esplicitamente la opportunità di ricorrere a congetture quando si tratta de probatione aetatis:

<< Cum de aetate hominis quaereretur, Caesar noster in haec verba rescripsit: et durum et iniquum est, cum de statu aetatis alicuius

(1) V. parte 111, cap. 1, §§ 2, 3.

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