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quaereretur, et diversae professiones proferuntur, ea potissimum stare, quae nocet: sed causa cognita veritatem excuti oportet; et ex eo potissimum annos computari, ex quo praecipuam fidem in ea re constare credibilius videtur ». 1. 13, D., De probationibus et praesumptionibus, XXII, III.

Anche la credibilità dei testimoni si fonda sopra un complesso di circostanze, delle quali spetta al magistrato determinare il valore nei singoli casi. Il giudice deve attribuire ai testimoni ex sententia animi sui la fede che meritano secondo la loro condizione sociale, la onestà della vita, i rapporti coi litiganti, il modo di deporre, la natura della causa, la verosimiglianza delle deposizioni, ed anche secondo il numero, benchè quest'ultimo sia un criterio subordinato :

<< Testium fides diligenter examinanda est..... Ideoque D. Hadrianus Vivio Varo Legato provinciae Ciliciae, rescripsit, eum qui judicat magis posse scire quanta fides habenda sit testibus... Eiusdem quoque principis extat rescriptum ad Valerium Verum de excutienda fide testium, in haec verba: Quae argumenta ad quem modum probandae cuique rei sufficiant, nullo certo modo satis definiri potest: sicut non semper, ita saepe sine publicis monumentis cuiusque rei veritas deprehenditur: alias numerus testium, alias dignitas et auctoritas, alias veluti consentiens fama, confirmat rei de qua quaeritur fidem. Hoc ergo solum rescribere tibi possum summatim: non utique ad unam probationis speciem cognitionem statim alligari debere, sed ex sententia animi tui te aestimare oportere, quid aut credas aut parum probatum tibi opinaris ». 1. 3 pr., §§ 1, 2, D., De testibus, XXII, v.

E nello stesso senso la 1. 21, § 3 eod. tit.:

<< Si testes omnes eiusdem honestatis et existimationis sint, et negotii qualitas, ac iudicis motus cum his concurrit, sequenda sunt omnia testimonia: si vero ex his quidam (eorum) aliud dixerint, licet impari numero, credendum est: sed quod naturae negotii convenit, et quod inimicitiae aut gratiae suspicione caret: confirmabitque judex

motum animi sui ex argumentis, et testimoniis, et quae rei aptiora, et vero proximiora esse compererit. Non enim ad multitudinem respici oportet: sed ad sinceram testimoniorum fidem, et testimonia, quibus potius lux veritatis adsistit ».

Finalmente le leggi

10, C., De rei vindicatione, III, xxxII;

4; 12, C., De probationibus, IV, XIX;

1; 5; 7, C., De fide instrumentorum, IV, xx1;

consentono che al difetto di instrumenta si supplisca aliis argumentis; quibuscumque aliis legitimis, manifestis, evidentibus probationibus; quibus potes jure proditis probationibus, le quali possono essere anche semplici congetture, da che la legge 19, C., De rei vindicatione, III, XXXII, dichiari:

« Indicia certa, quae jure non respuuntur, non minorem probationis quam instrumenta continent fidem ».

Indicia certa, ossia presunzioni gravi, chè vi sono argomenti, i quali non bastano a far prova. Se ne ha un esempio nella 1. 10, C., De probationibus, IV, XIX:

<< Neque natales tui, licet ingenuum te probare possis, neque honores, quibus te functum esse commemoras idoneam probationem pro filiae tuae ingenuitate continent: cum nihil prohibeat, et te ingenuum et eam ancillam esse »>.

Queste leggi, che abbiamo raccolte, accennano all'ammissibilità della prova congetturale senza limite alcuno. Ond'è a concludere che, come la prova per testimoni (1), così le presunzioni semplici erano ammesse in qualunque controversia civile. Nel procedimento civile romano, dice il Bethmann Holweg, << l'oratore soleva riportare i fatti dal punto di vista del suo cliente in una narrazione storica sintetica (narratio), per dare

(1) 1. 1 pr.; 7 § 12, D., De pactis, II, XIV; 1. 3 § 2, D., De testibus, XXII, V; 1. 15, C., De fide instr., IV, XX1; nov. LXX111, c. 111.

allora la prova singolarmente (probatio), parte per mezzo di prove dirette (probationes inartificiales), parte per induzioni (probationes artificiales, praesumptiones) » (1).

§ 3.

Legislazioni moderne.

« La materia delle presunzioni, su cui giureconsulti di sterminato sapere versarono tanto inchiostro, si presentava molto confusa e indeterminata ai nostri legislatori, che si consigliarono di spendervi intorno poche parole. Ma convien dire che la materia sia resistente, poichè sappiamo che gli articoli 1350 ss. del codice Napoleone non appagarono i critici meno severi, si trovarono imperfetti nel concetto e nella forma; e i legislatori sardi, che non se ne accorsero, li fecero propri negli articoli 1462 ss. » (2). E non solo il codice sardo (Albertino), ma e il parmense e l'estense e quello delle Due Sicilie e finalmente, salvo lievi modificazioni, il codice civile del regno d'Italia fecero propri gli articoli 1349 e seguenti del francese. Al quale bisogna far merito di avere regolato con disposizioni generali una materia tanto vasta ed importante. Disposizioni certo manchevoli, che il legislatore italiano accettò colle loro inesattezze di concetto (3), colle loro improprietà (4) ed oscurità di forma (5). Non tanto ad occhi chiusi per altro che egli non portasse e nel concetto (6) e nella forma (7) qualche miglioramento con opportune soppressioni.

(1) II, § 108, n. 5.

(2) Pisanelli, Scialoia e Mancini, III, n. LXXXVIII. (3) V. parte 1, cap. 1, § 2; parte 11, cap. V, § 1.

(4) V. nota precedente.

(5) V. parte 11, cap. 1V, § 2.

(6) V. parte 11, cap. V, § 1.

(7) V. parte 11, cap. IV, § 3; parte 111, cap. 1, § 3.

1.

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Codici abrogatì (anteriori al 1866):

Codice civile del Regno d'Italia, ossia Codice Napoleone (traduzione ufficiale), 30 marzo 1806 (Ducato di Lucca). Articoli 1349 a 1353. Codice civile generale austriaco, 1° giugno 1811 (Regno Lombardo-Veneto). Nessuna disposizione generale sulle presunzioni.

Codice per lo Regno delle Due Sicilie, 26 marzo 1819. Parte prima: Leggi civili. Art. 1303 a 1307.

Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, 10 aprile 1820, art. 2313 a 2316.

Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (Codice Albertino), 20 giugno 1837 (Piemonte, Liguria, Sardegna, Romagne, Marche, Umbria). Art. 1462 a 1467.

Codice civile per gli Stati Estensi, 25 ottobre 1851 (Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara, Lunigiana). Art. 2391 a 2397. Legislazione Toscana dopo il 1814: leggi diverse. Nessuna disposizione generale sulle presunzioni.

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Codice civile del Regno d'Italia, 25 giugno 1865, entrato in esecuzione il 1° gennaio 1866. Art. 1349 a 1354.

Codice di commercio del Regno d'Italia, 31 ottobre 1882, entrato in esecuzione il 1° gennaio 1883. Art. 44.

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Diritto positivo straniero (1).

EUROPA.

Codice civile (1807): articoli 1349 a 1353 (= cod.

(1) Cfr: Anthoine de Saint Joseph, Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon. Paris, 1856.

M. G. Blaxland, Codex legum Anglicanarum. Londres, 1839. Giulio Fioretti, Manuale di legislazione universale, Napoli, 1886-89. Gustave Tripels, Les codes Neerlandais, la loi fondamentale, la loi sur l'organisation judiciaire, et leurs modifications jusqu'au 1" september 1886, Maestricht, 1886.

Olanda.

Cod. civ. (1838): art. 1952, 1953, 1954, 1958, 1959

(= cod. it., art. 1349 a 1354).

Il codice olandese non tratta le prove con parziale riferimento alla materia delle obbligazioni, ma in un titolo a sẻ (1).

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art. 1349 a 1354).

Diritto comune alemanno: art. 688 a 692 (= cod. it.,

Legge che regola l'applicazione dell'ordinamento della procedura civile del 30 gennaio 1877, § 14, n. 3: « Sono specialmente abolite... le disposizioni secondo le quali determinate presunzioni debbono rendere più o meno verosimile un fatto ». § 16: « Rimangono ferme le disposizioni del diritto civile, secondo le quali un fatto dev'essere ritenuto vero, ad esclusione della prova contraria o fino a prova contraria. Sempre che la prova contraria sia ammessa, questa può essere fatta, secondo le disposizioni dei SS 410 e ss. dell'« Ordinamento giudiziario » anche col deferire il giuramento.

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Entrwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, ausgearbeitet durch die von dem Bundesrathe berufene Kommission. Berlin und Leipzig, 1888. (Progetto di un codice civile per l'impero Germanico, elaborato dalla commissione nominata dal consiglio federale); § 198: « Quando la legge préscrive che un fatto sia presunto, questo si ha per provato; tuttavia è ammessa la prova del contrario, in quanto non sia altrimenti disposto ».

Sassonia (Regno di). Das bürgerliche Gesetzbuch für das Königreich Sachsen. Leipzig, 1887-88. (Il codice civile per il Regno di Sassonia); § 173: « I fatti non abbisognano di prova quando parla per essi una presunzione legale. Questa viene annullata dalla prova del contrario, a meno che tale prova non sia esclusa da speciali disposizioni »>.

Baden (Granducato di).

Cod. civ. (1809): art. 1352 a: « La prova contraria è sempre riservata contro i fatti risultanti da presunzioni

legali » (cfr. art. 1353 del cod. it.).

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