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Cantone di Friburgo.

Cod. civ. (1834-1850): art. 2173 (cfr. ar

ticoli 1350, 3' e 1351 del cod. it.), 2263 (= cod. it., art. 1350), 2264

(= cod. it., 1352 e 1354), 2265 (= cod. it., 1349 e 1354).

Cantone di Valais. Cod. civ. (1853): art. 984 a 1248 (Delle obbligazioni in genere), corrispondenti agli art. 1097 a 1377 del cod. it., salvo alcune differenze estranee alla materia delle presunzioni. Cod. civ. (1854 e 1855): art. 1098 a

Cantone di Neuchâtel. 1102 (= cod. it., art. 1349 a 1354).

Gran Bretagna.

et Ad. 362.

Cod. it., art. 1350, 1° 13 Eliz., c. 5. 3 R. 5 Vesey, jun. Reports, 384. - Simons and Stuart, 315.

Cod. it., art. 1350, 2° = Coke, Commentaire sur Littleton, 15 a. Sir F. Bullers, Introduction to the law relative to Trials at Nisi Prius.

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Cod. it., art. 1351

R. 533.

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Duchess of Kingston's case. 20 Howe. H. T.

Blackman's case. 1 Salkeld's Reports, 290.

Cod. it., art. 1352 = Hambury Peerage 2 Selw. N. P. 709. R. v. Hawkins. 10 East's Reports, 216.

Cfr. anche: Sir William Blackstone, Commentaries on the laws of England (Commentari sulle leggi d'Inghilterra). Dublin, MDCCLXXI; III, c. 23, pag. 371, 372.

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Cod. civ. (1841): art. 1265 a 1269 (= cod. it.,

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AMERICA.

Luigiana. Cod. civ. (1824): art. 2263 a 2267 cod. it., art. 1349 a 1354).

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Cod. civ. (1843): art. 1401 a 1404 (= cod. it., art. 1349

Art. 1405: « L'indizio è un segno che fa conoscere la verità con maggiore o minore efficacia. Un indizio, per forte che sia, non è che un principio di prova, a meno che non costituisca un indizio necessario ».

Art. 1406: « Più indizi, indipendenti l'uno dall'altro e tutti con

correnti a dimostrare il fatto principale, faranno piena fede se ciascuno di essi è appoggiato alla deposizione di due testimoni ».

Art. 1407: « Quando più indizi sono riuniti e dipendenti l'uno dall'altro, non formeranno tutti insieme che un principio di prova o una mezza prova ».

Art. 1408: «Sono principi di prova: la conferma delle lettere o dei caratteri, la deposizione di un solo testimonio di probita riconosciuta, la confessione stragiudiziale, la fuga, e più altri fatti che non gettano lume abbastanza sul fatto principale perchè si possa decidere ».

Haiti (Isola di). Cod. civ. (1825): art. 897 a 1155 (Delle obbligazioni in genere), corrisp. agli art. 1097 a 1377 del cod. it.

CAPO IX.

Dottrina.

§ 1.

Cenni sullo svolgimento storico della teoria.

Esaminare lo svolgimento storico della teoria dalle prime origini sarebbe opera lunga, difficile, e per gl'intenti del nostro lavoro inopportuna. Inopportuna anche perchè un tale esame è stato fatto con pazientissima analisi e con sufficente larghezza nell'opera del Burckhard (1).

Noi lo riassumeremo brevemente.

(1) Le presunzioni civili. V. più avanti, pag. 84, 89.

Cominciano i glossatori (notevole l'ACCURSIO nella Glossa ordinaria e nella Summa) ed i proceduristi contemporanei alla glossa colle loro Summae (PILLII, TANCREDI, GRATIAE, libri de ordine iudiciorum).

Segue la dottrina dei commentatori che si ricollega nei primordi, a quella di Tancredi. Eccellenti DURANTIS, BARTOLUS (1), BALDUS (2), PAULUS DE CASTRO.

Poi col risveglio degli studi sulle opere dell'antichità classica viene la teoria degli umanisti, che tornano alle idee di Aristotele e di Quintiliano, DUARENUS (3) espone i principi con chiarezza e semplicità, benchè non serbi poi fede ai principi fissati. — CUIACIUS (4) e DONELLUS (5), i due più grandi giureconsulti di questo periodo, toccano superficialmente la dottrina delle presunzioni.

MASCARDUS (6) e PACIANUS nelle loro opere sulla prova debbono anch'essi toccarne, ma non si scorge un vero progresso. Se non che in questo periodo sorgono coll'Alciato e col Menochio le trattazioni indipendenti ed apposite colla loro parte generale e speciale. ANDREAS ALCIATUS nel suo Tractatus de praesumptionibus (7) tenta di circoscrivere entro certae regulae tutta la materia, e benchè queste regole siano manchevoli, pure ove dice delle presunzioni singole ha vedute assai intelligenti. JACOBUS MENOCHIUS (8), il padre della nostra teoria, nell'opera grandiosa De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis commentaria, dopo aver esposto in cento questioni le regole

(1) V. pag. 95, primo degli autori ivi citati. (2) V. pag. 95, secondo aut. cit.'

(3) V. pag. 95, terzo aut. cit.

(4) V. pag. 95, sesto aut. cit.
(5) V. pag. 95, ottavo aut. cit.
(6) V.
pag. 94.

(7) V. pag. 86.

(8) V. pag. 87.

Ramponi

generali (libro I), si occupa delle presunzioni singole, distinguendole secondo che versino «< circa judicia, circa contractus, circa ultimas dispositiones et voluntates morientium, circa delicta et maleficia » (libri II, III, IV, V) o su altri argomenti (Miscellanea: libro VI). Nessuno ha mai scritto tanto in questa materia quanto il Menochio, cui non si vuole disconoscere il merito di avere apprese con molta acutezza le questioni relative alla soggetta dottrina e di avere accumulato preziosi materiali per la loro soluzione. Dopo di lui si ha pure qualche trattazione ex professo, ma non di tutta la materia, sì bene o di alcuni punti capitali relativi al concetto della presunzione ed alle sue specie, come il libro De juris arte del CORASIUS, o di presunzioni speciali, come il Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum del MANTICA (1). Certo le opere dell'Alciato e del Menochio hanno un'importanza decisiva e perchè sono le maggiori e perchè gli scrittori che vengono dopo accettano quelle idee o ne tengon conto per combatterle.

I trattatisti dei secoli XVII e XVIII, seguendo il loro metodo, svolgono la teoria delle presunzioni quando giungono al commento dei titoli De probationibus e De probationibus et praesumptionibus; solo che invece di limitarsi ad una esegesi delle singole leggi fanno una trattazione più sistematica. Si possono citare le opere del VOET (Commentarius ad Pandectas) (2), del MEIER (Colleg. Argent.), dello STRUVE (Sytagma iur. civ.), del LEYSER (Meditationes ad Pandectas), del LAUTERBACH (Collegium theoretico-pract.). Ma non dicono, in generale, nulla di nuovo nè gli Olandesi che seguono l'indirizzo della scuola francese, nè i Tedeschi che si accostarono più volentieri all'indirizzo precedente italiano. Le vecchie teorie trovano sosteni

(1) V. pag. 92. (2) V. pag. 96.

tori e difensori, ciascuno dei quali esprime le sue idee, accennando appena qualche volta le contrarie, senza curarsi di combatterle. Per altro bisogna eccettuare J. H. BÖHMER (De collisione praasumptionum) (1), il quale svolge alcuni nuovi concetti, confuta certe idee del Menochio, e ragiona più largamente che ogni altro sui conflitti delle presunzioni.

Nel nostro secolo vogliono anzi tutto essere ricordate due opere speciali in argomento, quella del WEINDLER (Sulle presunzioni) (2) e quella del FEUERLEIN (Nuova teoria delle presunzioni) (3). I quali, levandosi al di sopra della stretta interpretazione delle leggi, costruiscono una teoria a priori su basi razionali, sistema che ha certamente il suffragio della scienza. Pure mentre essi rimprovano, e non ingiustamente, al Menochio ed agli altri casisti di avere figurati e decisi tanti casi particolari, anzi che fissare i principi generali della dottrina e di aver voluto, come avventurieri, correre il campo infinito dell'esperienza pure, dicevamo, il Weindler ed il Feuerlein sono giunti con tutti i loro principi filosofici a conclusioni men buone ed esatte che quelle dei casisti, i quali decidevano senza principi. E colla loro logica hanno ottenuto risultati ben scarsi, e nulla delle loro dottrine è rimasto nella pratica. Le dissertazioni del Weindler e del Feuerlein sono le ultime importanti nella materia speciale delle presunzioni. La quale più recentemente è stata svolta con maggiore o minore larghezza in opere che espongono la teoria delle prove, e segnatamente negli scritti del WEBER (L'obbligo della prova nel processo civile), del BORST (L'onere della prova nel processo civile), del COLLMANN (Linee fondamentali di una teoria della prova nel processo civile), del REINHOLD (nella Gazzetta di diritto e procedura civile. N.

(1) V. pag. 90. (2) V. pag. 88. (3) V. pag. 89.

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