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zio per accertarfene; ma escluso ancora l'effetto, troppo resta da purgare alla Strega prima che posfa pretendere di andare impunita: E fe nel punirla vi è in quefto Tribunale qualche cofa, che meriti riprenfione, questa è certamente la troppa dolcezza. Non mi diffondo di più su questo argomento, perchè il Torreblanca, il quale ne ha trattato diffufamente (1), vi potrà fornire di più utili cognizioni, che non ho quì tempo di esporre più a lungo. Quello, che ho detto, è più che fufficiente a dileguare quei dubbj, che avevano rifvegliati in voi le dicerie di quei Libercoli, che a parer mio non per altro motivo hanno prefo a difendere le Streghe, fe non perchè fi lufingano, che, meffo in falvo quefto orrendo attentato, tutto debba andare impunito: E fpero, che sempre più farete convinto, che il Tribunale del S. Offizio non è mai ftato crudele colle Streghe, ma dolce anzi e mitiffimo, e che io fono, e farò fempre immutabilmente ec.

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(1) Juris fpiritualis practicabilium Lib. 15.

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L'Editto del S. Offizio è ragionevole

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e giusto.

I fate torto con premettere tante fcufe,

e complimenti al quefito, che avanzate nell'ultima voftra Lettera, cercando fe fi poffa o no attribuire a crudeltà l'Editto del S. Offizio che obbliga tutti i Fedeli a denunziare gli Eretici, e fofpetti di Erefia, e a denunziarli anche senza aver premeffa quella fraterna correzione, che è tanto conforme allo fpirito della Carità Evangelica. Io vi ho promeffo di prestarmi prontamente ad ogni voftra ricerca, e voi dovete fervirvi di quella libertà, che vi accorda e l'antica nostra amicizia, e la mia promeffa fenza tante fcufe, e complimenti importuni. E quefto fia detto una volta per fempre. Rifpondo ora alla interrogazione, e dico, che l' Editto del S. Offizio non folo non è crudele, ma provido, e giufto e chi penfa al contrario, moftra o di non averlo ponderato abbastanza, o di non averne comprefa l'importanza, e lo fcopo. Altro non è l'Editto del S. Offizio, che una provi

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denza, e difpofizione della Chiefa, che ufando di fua autorità procura di fcoprire quei nemici che riuscir poffono più perniciofi, ed infefti alla Cattolica Società, nè ad altro tende, che a prefervare il Divin Gregge da' lupi infidiatori, e dalla corruzione, e rovina la Fede di Gesù Cristo. E qual di questa può darfi mai più giusta, e lodevole disposizione? Se fu faggia la providenza d' Arcadio, e di Onorio, che affoggettò a caftighi graviffimi chiunque confapevole di qualche fedizione, o congiura non la manifesta (1), nè osano di riprenderla i noftri Contraddittori, con qual coerenza, o ragione pretenderanno poi di condannare il Tribunale del S. Offizio, che con pena di Scomunica obbliga i Fedeli a denunziare gli Eretici? Basta a detta di S. Tommaso ( 2 ) il grave danno temporale, che fovrafta al ben pubblico per indurre in chi lo sà l'obbligo di denunziare il colpevole danneggiatore; e non bafterà la fovverfione e rovina, che l' Eretico minaccia alla Chiefa, per giuftificare quell' Editto, che obbliga a denunziarlo? Non può celarfi giufta lo fteffo S. Dottore (3) nè pure chi

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(1) Lib. 9. C. tit. 8. ad leg. Jul. Majeft. L. Quifq. 2) 2. 2. quast. . a. p. ad 2. (3) Ibidem.

tende aguati, e procura la morte di qualche pri vato innocente; e non fi dovranno manifeftare gli Eretici, che cercano la rovina fpirituale delle anime, e come fi fpiega S. Paolo (1), mali homines, & feductores proficiunt in pejus errantes, & in errorem mittentes? Furono ben diffimili da quefti i fentimenti degli antichi nostri Santi Padri, e Maestri, i quali incoraggiti dalle espressioni della Sacra Scrittura, che in tanti luoghi del Vecchio Teftamento ne prefcriveva lo fcoprimento (2), e moffi dall' evidente pericolo, cui nella noftra inazione restava esposta la Cattolica Religione, conobbero la neceffità di manifeftar sì fatti colpevoli, e li pubblicarono espreffamente; e non sì tofto acquiftò la Chiefa all' ombra de' Sovrani fedeli libertà, e pace, che non mancarono di fcoprire a tutti quefto precifo dovere, e di ricercarne ben fpeffo un puntuale adempimento. Magna eft pietas, diceva S. Leone (3), prodere latebras impiorum,& ipfum in eis, cui ferviunt, Diabolum debellare.... Cavendi funt, come fiegue a dire poco dopo, ne cuiquam noceant, perdendi funt, ne in aliqua Civitatis noftræ parte confiftant; e $. H 4

(1) 2. ad Timoth. Cap. 3. v. 13.

Am.

(2) Deuter. Cap. 13. v. 6. & Levit. C. 5. v. I. (3) Ser. 8. de Collectis 4.

Ambrogio (1) aveva già insegnato, che in caufa Dei, ubi contaminationis periculum eft, etiam disfimulare peccatum eft non leve. E fpecificando anche meglio S. Agostino quelle accuse, delle qua. li parliamo, avvifa il Vefcovo Deuterio (2), co. me udiste dalla XVI. mia Lettera, a non affolve re, e riconciliare alcuno, fe prima non ifcopre tutti coloro, che conofce infetti del proprio errore: petenti autem pænitentia locum tunc credatur, fi & alios, quos illic novit effe, manifeftaverit vobis, Nè l'infegnò folamente, ma praticò anche religiofamente la fteffa maffima S. Epifanio, e fi vanta (3) d'aver ufata diligenza per iscoprire, e manifeftare ai Vefcovi quei laidiffimi Eretici, de' quali aveva conofciuti gli errori e delufe eroicamente le infidiofe violenze: ftudium adhibuerim, ut etiam Epifcopis illius loci illos oftenderem, & nomina in Ecclefia occultata deprehenderem, quo ii. dem Civitate ejicerentur. E S. Leone (4) non contento d'avere ripetuta più volte la fteffa maffima minaccia in oltre dal più alto della fua Apoftolica Sede i giudizj di Dio a chi avete avuto l'

(1) Lib. 2. Offic. Cap. 14. (2) Epift. 136. al. 74.

(3) Haref. 26.

(4) Ser. 15. & 5. de Jejunio

ardi.

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