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gerli per tal modo, anche prima del tempo, a dichiararfi colpevoli di quei delitti, dei quali non fono forfe ancor prevenuti: Li tormenta anche confeffi per iscoprire la loro intenzione e credulità interiore: Tace loro i nomi dei Testimonj, ed in tutta la fua condotta conferva un certo mifteriofo contegno, ed affettato filenzio, che fem bra contrario a quella ingenuità e candore, che ufar deve un Tribunale, il quale procede con lealtà e giustizia. Troppe cofe voi avete affastellate in poche parole, ed in un fiato avete raccolto tuttociò che diftingue il Tribunale del S.. Offizio da ogni altro, e ferve ai fuoi. Nemici di più forte argomento per oltraggiarlo. Non è poffibile, che in quefta Lettera, la quale tocca ormai i foliti confini delle altre, io dilegui. un folo dei dubbj proposti; nè potrò scioglierli tutti in una fola Lettera. Abbiate adunque la bontà di aspettare qualche altro Ordinario, e preparatevi a leggere più di una mia Lettera, che fpero così di foddisfarvi anche in quefto; e farò conofcere, che le opposizioni, le quali fono più apparenti e viftofe, non pefano più di quelle, che avete fcoperte finora ripugnanti e ridicole; e vi refterà poco più da defiderare per opporvi gagliar

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damente a quanti impoftori e maligni incontrere te in appreffo preparati a fcreditare quel Tribunale, di cui hanno tutto il motivo di paventare l' autorità e la forza, ma contra del quale non hanno da opporre ragionevolmente che impofture e fciocchezze. Parlerò prima del giuramento, che nel S. Offizio fi dà anche ai Rei, e della tortura, alla quale vengono foggettati per iscoprire la loro intenzione e credulità; poi del Silenzio, che fi offerva dai fuoi Miniftri e col Reo, tacendo i nomi dei Testimonj, e con tutti, nascondendo gelofamente quanto nel Tribunale fi tratta, e nella maggior diligenza, che uferò parlando di quefti punti, voi avrete sempre maggiori motivi di credermi quale colla folita ftima mi dico ec.

LET

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LETTERA XXIV.

Il Giuramento, che il S. Offizio dà a i
Rei, e qualunque altra maniera par-
ticolare che ufa, scostandofi dal-
la pratica degli altri Tribu-
nali, non riefce loro
di aggravio.

C

Ento anni fa voi, non avrefte proposto al

cun dubbio fopra il giuramento, che dà il S. Offizio ai Rei, per obbligarli a dire la verità, e confeffare il delitto, del quale o fono legittimamente prevenuti, o pienamente convinti: Questo era allora il costume di quafi tutti i Tribunali d'Italia; e febbene dopo i Decreti dei rispettivi Sovrani fia ceffato queft' ufo in Tofcana, in Savoja, ed in Mantova, e finalmente per ordine del Concilio Romano dell' anno 1725. anche nello Stato del Papa, fi conferva però tuttora in qualche altro, nè mancano Autori, che lo difendono come giuftiffimo, dove non è dal le Leggi proibito. Ch! vedete il gran difetto, che opponete al S. Offizio: O non è tale, o non può nuocere a lui senza ferir prima tutti i Tribunali paffati, ed alcuni di quelli, che fuffiftono

tut

tuttora in varie parti del Mondo. Io non voglio riprendere la caritatevole moderazione, che ha ufata il Santo Pontefice Benedetto XIII. levando quefto coftume nel fuo Stato, nè quella degli altri Principi, proibendolo nei respettivi loro Tribunali, nei quali il confeffare il delitto punto non giova ai colpevoli. Ha la difpofizione nell'amor proprio di ognuno di costoro, che li guida fovente a cercare la propria impunità e falvezza anche a cofto di menzogne e fpergiuri, qualche ragion fufficiente, che la spalleggia e difende; fono tolti così al pericolo di fpergiurare, fe hanno quello di mancar gravemente al proprio dovere non confeffando il delitto, del quale vengono interrogati legittimamente Ma quefta ragione nel S. Offizio non regge; ed è stata affai commendevole l'eccezione, che lo fteffo Sommo Pontefice ha fatto delle Caufe, che alla Fede appartengono. In quefte non folo il bene della Fede, che intereffa fopra di ogni altra cofa, vuole che fi ufi ogui poffibile maniera per ifcoprire chi può offenderla maggiormente; ma non è vero il pericolo di fpergiurare, come negli altri, perchè il confeffare il delitto a chi è nelle forze del S. Offizio non ferve, che a ren

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derlo meno reo, e meno punibile. O confefla egli cofe delle quali non è prevenuto; ed è fpedito come fponte comparente con generofa liberalità e perdono: O le confeffa dopo che sono ftate ridotte negli Atti quelle prove ed indizj, che baftano, perchè poffa aver luogo tra i Rei, e gli fi poffa conteftar la lite legittimamente; e tanto è lungi dal nuocergli, che anzi lo giova mirabilmente; giacchè fe non fi ha come chi non prevenuto comparifce a confeffare il fuo mancamento, fi ha però come fponte confeffo, il quale, giusta l'insegnamento di varj Dottori preffo il Carena (1), mitissime tractatur. Tanto può giovare ai Rei del S. Offizio la loro confeffione, che in qualche caso di abbondante convizione, e certezza può trasportarli dallo ftato d' impenitenti a quello di ravveduti, e cambiar loro l'eftremo fupplicio in poche, e difcretiffime penitenze. Vedete dunque qual gran divario paffa in quefta parte tra il noftro, e gli altri Tribunali, e quanto poco militi in quefto quella ragione, che difpenfa negli altri il Reo dal giuramento fuddetto. Në mi dite, che in virtù di quefto giuramento viene ad effere obbligato a manifeftare i fuoi difetti anche

(1) Part. 3. Tit. 8. de Confeff. §. 7.

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