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menico abbia proceduto giudicialmente contra gli Eretici in qualità di Suddelegato d' Arnaldo Legato del Papa, nè può negarfi senza contraddire a que' ficuri monumenti di abjure e condanne fatte da lui, che fuffiftono tutt' ora. Per verità ella è cofa per noi affai indifferente il fapere, fe il Tribunale del S. Offizio fia stato inftituito da uno piuttofto, che da un altro Papa, e foftenuto prima da uno piuttosto che da un altro Delegato Apoftolico. Il perchè fenza prender partito in un punto di non molta importanza mi atterrò ad un ficuro ripiego al quale niuno potrà opporfi ragionevolmente, e fifferò la ftabile inftituzione del Tribunale del S. Offizio in quell'anno stesso (non molto distante dal termine prefcritto da tutti) in cui trovo Bolle Pontificie, che danno a' Religiofi Domenicani, e Francefcani il carico di procedere ftabilmente contra gli Eretici, e li arma d' autorità permanente, e d' iftruzioni opportune all' intento. Tra tante che fi poffano vedere nel Bollario Domenicano, e negli Annali del Vadingo, io non trovo la più antica, e la più efprimente una durevole fuffiftenza di Tribunal permanente della Bolla di Gregorio IX., che comincia Ille humani generis, diretta al Provinciale de' Domenicani di Tolofa in data dei

22. Aprile 1233. (1). In quefta fi dà al Provinciale fuddetto la facoltà di dichiarare Inquifitori quanti Religiofi fuoi fudditi crederà neceffarj alla eftirpazione delle Erefie, e fi comunica agl' Inquifitori non folo l' Apoftolica Autorità neceffaria a tal fine, ma fi vuole ancora, che procedano giudizialmente in quella forma, che era stata prefcritta dal Pontefice ifteffo. A fronte di sì autentiche é chiare Pontificie difpofizioni, chi può negare che in quefto tempo, e fotto quefto Pontefice fuffifteffe l' Inquifizion delegata? E quefta è l'Epoca, che piace a me di fiffare dell' incontraftabile fuo incominciamento, senza impegnarmi a dileguare i dubbj di chi voleffe di qualche anno anticiparne la data.

Veramente non può negarfi, che prima dell' anno 1233. non foffe ftato delegato e dallo fteffo Gregorio IX., e da qualche altro fuo Anteceffore, alcuno a combattere gli Eretici in fua vece. L'Abbate Arnaldo, da cui fu fuddelegato S. Domenico, ebbe certamente da Innocenzo III. una tale incombenza, e l'ebbe dallo fteffo Gregorio IX. nell'anno 1231. quel Padre Andrea, di

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(1) Bull. Ord. Prædic. Tom. I. pag. 47. num. 72.

cui parla l'Echard (1), e prima ancora furono deftinati per la Germania Corrado di Marburg, Alberico, ed altri, che s'incontrano nel Bollario Domenicano (2). Anzi fi ha nella legge fteffa di Federico data a favore degl' Inquifitori probabilmente li 22. Febbraro del 1224., che fin d'allora erano già ftati deputati i Domenicani a questo Officio per tutto l'Impero. Ma di questi fondamenti, che non escludono affatto il timore o di qualche limitazione nella loro maniera di procedere, o di qualche Legazione pu ramente interina e paffaggiera, se ne serva pure chi vuole internarfi più feriamente in questo af fare. Io mi contento della indicata origine, e la credo tanto più ben fondata, quanto ne vedo più lungamente continuata la pratica, e rinovate le difpofizioni più facilmente e da Gregorio ifteffo, che replicò l'ordine nel 1237. al Provinciale di Lombardia e da Innocenzo IV. nel 1246. nella Bolla 46. diretta al Generale, e Provinciale, che comincia Odore fuavi, ed al Provinciale d'Aragona, e a S. Raimondo nel 1248. e da Aleffandro IV. nella Bolla Cupientes, e da

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) Tom. 1. Script. Ord. Prædic. pag. 102. Bullar. Ordin. Prædic. Tom. I. pag. 20. 41. 45. 47. 51. 52. 55.

Urbano IV. nella Bolla Licet ex omnibus, e nell' altra Pra cunctis, e da molti altri, che fucceffivamente ne continuarono per lungo tempo, ed eftefero per tutto il Mondo cattolico l'instituzione, e la pratica. Fiffata per tal modo l' origine del Tribunale del S. Offizio, febbene non abbiamo quanto farebbe neceffario per dileguare ogni dubbio, che muover poffa un critico più fevero fopra le più minute circostanze di questa lodevole inftituzione, ci liberiamo però da inu tili controverfie, ed abbiamo quanto bafta per fmentire le groffolane impofture, che hanno fparse contro di lui i fuo maliziofi, e mal informati nemici, e quella in primo luogo del Gazzettiere di Venezia, il quale ripete l' Origine del S. Of fizio da un difcorfo, che fece a Teodofio Imperatore l'Erefiarca Neftorio, e fi ha preffo Socra te (1) efpreffo in quefti termini: Da mihi, Im`' perator, terram hæreticis purgatam, & ego tibi Calum retribuam: mecum hæreticos debella; ego terras tecum debellabo. Prima di Lui aveva detto lo fteffo fpropofito Gafparo Barleo (2), e il Gazzettiere con varj altri lo ha copiato ignoran

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(1) Lib. 7. Hiftor. Ecclef. Cap. 29. (2) Epift. Perenet. ad Illus. & Potent. confederat. Provinc. Ordin. anno 1620.

temente fenza riflettere, che in neffuna fuppofizione può reggere una così arbitraria, e chimerica inftituzione. O per nome di principio intende qualunque moffa fatta nei primi Secoli contra gli Eretici, e pianta un' Epoca affai più recente di quello che conviene. Prima di Neftorio anche gli Apoftoli hanno combattuto contra gli Eretici, e da S. Agostino era ftato ftimolato Gennadio a pubblicar le leggi dell' Imperatore contra i Donatifti, e varj Concilj dell' Affrica ne avevano già ricercata la eftenfione (1), anzi avevano proceduto contro di loro giuridicamente. Se poi per nome di origine, o principio del S. Offizio intende il Tribunale, che abbiamo prefentemente, fornito di ftabile autorità giudiciaria, e delegata dai Romani Pontefici, che fecondo le leggi e metodo fuo proprio condanna gli Eretici, e coll' ajuto della poteftà Secolare li affoggetta a' più feveri caftighi, lo fa troppo più antico di quello che fia veramente, non effendovi tra i difcordi pareri de' Critici più eruditi, e meritevoli di qualche confiderazione, chi lo faccia anteriore al XII, Secolo, ed

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(1) Concil. Afric. an. 404. 405. 407. 408. 410. Tom. 3. Concilior.

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