Obrázky na stránke
PDF
ePub

COMMENTARIO

DEL

CODICE CIVILE

ITALIANO

DEL COMMENDATORE

LUIGI BORSARI

GIA PROFESSORE DI DIRITTO E DI PROCEDURA CIVILE E PENALE
NELLE UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E FERRARA, ORA CONSIGLIERE DI CASSAZIONE

[blocks in formation]

Proprietà letteraria.

Rec. May 27, 1908

CODICE CIVILE ITALIANO

LIBRO TERZO

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE LE PROPRIETÀ

E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 710.

La proprietà si acquista coll'occupazione.

La proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono per successione, per donazione e per effetto di convenzioni. Possono anche acquistarsi col mezzo della prescrizione.

§ 1513. Dell'acquisto e trasferimento della proprietà in generale.

A. Sul contenuto del libro III e del metodo.

B. Dei modi di acquistare.

La occupazione, riconosciuta legittima dal consenso universale, costituisce la proprietà primitiva.

§ 1514. Continuazione.

Anteriore ad ogni istituzione di diritto civile, la proprietà ha origine dal diritto naturale, o delle genti primarie.

Nell'ordine del diritto positivo, diviene inutile risalire ai modi originari d'acquisto; ma essi formano ancora oggetto della scienza, non solo ad effetti speculativi, ma pratici eziandio e reali.

§ 1515. Continuazione.

Del titolo o causa dell'acquisto; e dei modi.

Generalmente il titolo inchiude anche il modo dell'acquisto medesimo.

Talvolta il modo procede distinto dalla causa; come in quei contratti nei quali

la tradizione è necessaria.

Nella dottrina del Codice la occupazione, è modo originario o primario dell'ac quisto; derivativo o secondario, la trasmissione.

Indole della prescrizione.

Di altri modi di acquisto.

§ 1513.

I principii delle obbligazioni che si svolgono così largamente e magnificamente, abbrac

Dell'acquisto e trasferimento della proprietà ciano tutta la comprensione del diritto volon

in generale.

A. Sul contenuto del Libro III e del metodo.

L'arte analitica non è ancora pervenuta a tal grado di perfezione da potersi classificare le materie del Codice civile in guisa che corrispondano esattamente all'enunciato delle categorie, o nella esposizione loro in qualche parte non si confondano. Questo secondo veramente, anzichè difetto del metodo, può dirsi necessità atteso le naturali e necessarie attinenze dei concetti giuridici e la convergenza delle teorie che più o meno concorrono nel saldare o illustrare certe regole di ragione in altre sedi collocate (1).

Quanto alla distinzione delle materie esposte dal Codice in generale, il Libro I è quello che ha i suoi contorni meglio delineati e più indipendente il proprio soggetto, imperocchè i diritti delle persone si concepiscono astrattamente dai beni, dal rapporto colle cose materiali e dallo stato economico considerato in tutto il resto del Codice. L'epigrafe del Libro II sembra enunciare dei concetti generali e voler fare della teoria sui beni, sulla proprietà e sulle sue modificazioni, ma siamo costretti a scivolare nella materia dei contratti. L'usufrutto, per esempio, non è solamente una modificazione della proprietà, è anche una relazione contrattuale; le servitù non sono soltanto disposizioni di legge sono ancora fatti dell'uomo e convenzioni, e come tali sono regolate sino alle ultime loro conseguenze. Al Libro III si propone la materia della proprietà in quanto si acquista e si trasmette; ma anche nel Libro II si è dovuto parlare dell'acquisto della proprietà; e valga, per tacere di altri, l'esempio della specificazione che colla teoria dei modi d'acquistare è generalmente designata per uno di essi (2). E nel Libro III non si tratta in ogni parte della proprietà, propriamente detta, ma ben anche di modificazione della proprietà come nella società, nella enfiteusi e nella ipoteca, e altresì di diritti personali come nelle fideiussioni, nei vitalizi, e in tanti altri luoghi.

(1) Così tante volte si discorre della prescrizione e si esamina la dottrina della prescrizione nel 1 e 11 Libro del Codice, tanto ancora lontani dal luogo dedicato a quell'istituto.

(2) La specificazione è un modo di acquistare ex jure gentium espresso nel § 25 delle Istituzioni, de rerum divis.

tario, le azioni reali e le personali, la proprietà e il credito; onde abbia a dirsi che colla voce proprietà ogni cosa si assume che al governo del patrimonio appartiene.

Una partizione dottrinale meritevole di essere ricordata e proposta è quella del prof. Fiore nel suo aureo volume del diritto internazionale privato (3). Nel più proprio e ristretto suo senso patrimonio denota tutto « ciò che è esteriore alla persona e può essere < estimato in valore pecuniario; e che ci ap< partiene direttamente e assolutamente sia << sotto tutti, sia solamente sotto alcuni rap< porti come obbietto dei nostri diritti civili, < e comprende le cose corporali e le presta<zioni, ossia i servigi estimabili in valori pe« cuniari che una persona è obbligata prestare << a nostro profitto » (p. 253). Quindi adottata alla parte seconda della sua opera la epigrafe di Diritti patrimoniali, la viene opportunamente distinguendo in queste tre sezioni: 1o dei diritti patrimoniali reali, « quali possono avere < per oggetto la cosa propria o la cosa altrui »; 2 di quei diritti che hanno per oggetto una prestazione, cioè l'adempimento di un'obbligazione (4); 3a della facoltà di disporre a titolo gratuito della totalità o di una parte aliquota del patrimonio; e in questa trova luogo il diritto di successione.

E convien dire che subbietto del libro terzo del Codice sono i diritti patrimoniali nella più vasta loro estensione, e in quanto concerne le relazioni giuridiche che per essi o in occasione di essi si vengono formando, ritenute le basi, le nozioni, e i principii sulla natura dei beni e sui caratteri legali che vi corrispondono, già statuiti nel Libro II. Ora qualunque sia, più o meno perfetta, la economia del Libro III anche nel rapporto della sistemazione generale delle materie, a noi basterà il ben comprender quello che il legislatore ha voluto e prescrive nell'ordine da lui divisato.

B. Dei modi di acquistare.

La causa generale della proprietà precede la distinzione dei modi dell'acquisto; idea trascendente rispetto alla legislazione civile che

[blocks in formation]
« PredošláPokračovať »