COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE ITALIANO DEL COMMENDATORE LUIGI BORSARI GIA PROFESSORE DI DIRITTO E DI PROCEDURA CIVILE E PENALE CODICE CIVILE ITALIANO LIBRO TERZO DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE LE PROPRIETÀ E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 710. La proprietà si acquista coll'occupazione. La proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono per successione, per donazione e per effetto di convenzioni. Possono anche acquistarsi col mezzo della prescrizione. § 1513. Dell'acquisto e trasferimento della proprietà in generale. A. Sul contenuto del libro III e del metodo. B. Dei modi di acquistare. La occupazione, riconosciuta legittima dal consenso universale, costituisce la proprietà primitiva. § 1514. Continuazione. Anteriore ad ogni istituzione di diritto civile, la proprietà ha origine dal diritto naturale, o delle genti primarie. Nell'ordine del diritto positivo, diviene inutile risalire ai modi originari d'acquisto; ma essi formano ancora oggetto della scienza, non solo ad effetti speculativi, ma pratici eziandio e reali. § 1515. Continuazione. Del titolo o causa dell'acquisto; e dei modi. Generalmente il titolo inchiude anche il modo dell'acquisto medesimo. Talvolta il modo procede distinto dalla causa; come in quei contratti nei quali la tradizione è necessaria. Nella dottrina del Codice la occupazione, è modo originario o primario dell'ac quisto; derivativo o secondario, la trasmissione. Indole della prescrizione. Di altri modi di acquisto. § 1513. I principii delle obbligazioni che si svolgono così largamente e magnificamente, abbrac Dell'acquisto e trasferimento della proprietà ciano tutta la comprensione del diritto volon in generale. A. Sul contenuto del Libro III e del metodo. L'arte analitica non è ancora pervenuta a tal grado di perfezione da potersi classificare le materie del Codice civile in guisa che corrispondano esattamente all'enunciato delle categorie, o nella esposizione loro in qualche parte non si confondano. Questo secondo veramente, anzichè difetto del metodo, può dirsi necessità atteso le naturali e necessarie attinenze dei concetti giuridici e la convergenza delle teorie che più o meno concorrono nel saldare o illustrare certe regole di ragione in altre sedi collocate (1). Quanto alla distinzione delle materie esposte dal Codice in generale, il Libro I è quello che ha i suoi contorni meglio delineati e più indipendente il proprio soggetto, imperocchè i diritti delle persone si concepiscono astrattamente dai beni, dal rapporto colle cose materiali e dallo stato economico considerato in tutto il resto del Codice. L'epigrafe del Libro II sembra enunciare dei concetti generali e voler fare della teoria sui beni, sulla proprietà e sulle sue modificazioni, ma siamo costretti a scivolare nella materia dei contratti. L'usufrutto, per esempio, non è solamente una modificazione della proprietà, è anche una relazione contrattuale; le servitù non sono soltanto disposizioni di legge sono ancora fatti dell'uomo e convenzioni, e come tali sono regolate sino alle ultime loro conseguenze. Al Libro III si propone la materia della proprietà in quanto si acquista e si trasmette; ma anche nel Libro II si è dovuto parlare dell'acquisto della proprietà; e valga, per tacere di altri, l'esempio della specificazione che colla teoria dei modi d'acquistare è generalmente designata per uno di essi (2). E nel Libro III non si tratta in ogni parte della proprietà, propriamente detta, ma ben anche di modificazione della proprietà come nella società, nella enfiteusi e nella ipoteca, e altresì di diritti personali come nelle fideiussioni, nei vitalizi, e in tanti altri luoghi. (1) Così tante volte si discorre della prescrizione e si esamina la dottrina della prescrizione nel 1 e 11 Libro del Codice, tanto ancora lontani dal luogo dedicato a quell'istituto. (2) La specificazione è un modo di acquistare ex jure gentium espresso nel § 25 delle Istituzioni, de rerum divis. tario, le azioni reali e le personali, la proprietà e il credito; onde abbia a dirsi che colla voce proprietà ogni cosa si assume che al governo del patrimonio appartiene. Una partizione dottrinale meritevole di essere ricordata e proposta è quella del prof. Fiore nel suo aureo volume del diritto internazionale privato (3). Nel più proprio e ristretto suo senso patrimonio denota tutto « ciò che è esteriore alla persona e può essere < estimato in valore pecuniario; e che ci ap< partiene direttamente e assolutamente sia << sotto tutti, sia solamente sotto alcuni rap< porti come obbietto dei nostri diritti civili, < e comprende le cose corporali e le presta<zioni, ossia i servigi estimabili in valori pe« cuniari che una persona è obbligata prestare << a nostro profitto » (p. 253). Quindi adottata alla parte seconda della sua opera la epigrafe di Diritti patrimoniali, la viene opportunamente distinguendo in queste tre sezioni: 1o dei diritti patrimoniali reali, « quali possono avere < per oggetto la cosa propria o la cosa altrui »; 2 di quei diritti che hanno per oggetto una prestazione, cioè l'adempimento di un'obbligazione (4); 3a della facoltà di disporre a titolo gratuito della totalità o di una parte aliquota del patrimonio; e in questa trova luogo il diritto di successione. E convien dire che subbietto del libro terzo del Codice sono i diritti patrimoniali nella più vasta loro estensione, e in quanto concerne le relazioni giuridiche che per essi o in occasione di essi si vengono formando, ritenute le basi, le nozioni, e i principii sulla natura dei beni e sui caratteri legali che vi corrispondono, già statuiti nel Libro II. Ora qualunque sia, più o meno perfetta, la economia del Libro III anche nel rapporto della sistemazione generale delle materie, a noi basterà il ben comprender quello che il legislatore ha voluto e prescrive nell'ordine da lui divisato. B. Dei modi di acquistare. La causa generale della proprietà precede la distinzione dei modi dell'acquisto; idea trascendente rispetto alla legislazione civile che |