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sultato che le così dette presunzioni legali erano non solo di nome, ma anco di fatto straniere al diritto classico. Le norme circa la prova in materia matrimoniale sono dettate dalla stessa natura più etica che giuridica dell'istituto. Quanto concerne l'interpretazione degli atti giuridici e la cosi detta volontà presunta non forma, come abbiamo largamente esposto pel diritto classico materia di propria e vera presunzione. Se alcuno tuttavia da qualche testo si lasciasse indurre ad ammettere per questo argomento alcuna legale praesumptio voluntatis, s'avrebbe pur sempre il notevolissimo fenomeno che tali presunzioni sarebbero a questo campo ristrette. E si comprenderebbe come un diritto che respinga la presunzione legale in genere, ammetta tuttavia qualche praesumptio voluntatis nei negozî giuridici. Poichè la volontà è un fatto interiore, che necessariamente sfugge all'esterno controllo ; il modo di agire è un indizio dell'interno volere e può il diritto, in vista della sicurezza degli umani rapporti, ordinare al giudice di ammettere come provata una volontà in presenza di uno di tali indizî. Se non che l'idea del diritto classico, come io l'intendo, mi pare più corretta. Chi vive nella comunione giuridica non può prescindere dal significato che la sua parola o i suoi atti hanno pei terzi; in varî casi sarà questo significato che prevale alla sua personale intenzione. Il diritto constata quale significato hanno nella comunità da esso retta certe parole e certi atti; ma da ciò esula ogni concetto di presunzione.

CAPO III.

OSSERVAZIONI SUL DIRITTO GIUSTINIANEO.

24. Già delle cose dette appare quanto sia diversa la posizione del diritto giustinianeo; in esso il nome di "praesumptio, appare in un significato novello, e indica preferibilmente quello che noi diciamo praesumptio iuris e da esso la cosa col nome passò nei diritti moderni. - Il diritto giustinianeo trova naturalissimo che si determini per legge un'inversione nell' ordine naturale della prova, che la legge imponga di ritenere come provato quanto non lo è; tanto naturale, che, come dicemmo, le interpolazioni dimostrano che i compilatori vede

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vano opera di presunzione là, dove si trattava del processo ordinario del sistema probatorio e dell'applicazione delle regole generali. Abbiamo p. e. visto come con queste spiegasi benissimo la decisione papinianea in fr. 26 pr. D. 23, 4; i compilatori pensano invece a presunzioni e inseriscono "quia verisimile videbatur ante matrem infantem perisse Più avanti assai si spingono in questa via i bizantini; basta dare un'occhiata al commento di Stefano ad tit. D. XXII, 3 perchè sia chiaro il nostro pensiero. P. e. qual'è la рóλntis eɣypapos πρόληψις ἔγγραφος mentovata da Stefano ad fr. 15 h. t., donde quest'autore ricava anche una certa sua teoria generale circa tale maniera di prolessi, cui espone nel commento ad fr. 1 ibid? Nulla più che una vana idea del commentatore. Un tale succede come figlio a Gajo Sejo e paga de' fedecommessi ai fratelli di costui che rilasciano la cautio: più tardi questi ultimi si persuadono che il preteso erede non è figlio del defunto e chiedono se il documento, ch'essi hanno rilasciato, osti alla ripetizione dell'eredità: cautione exsoluti fideicommissi statum eius, qui probari potest a fratribus defuncti filius mortui non esse, minime confirmatum esse; sed hoc ipsum a fratribus probari debet Nulla fin qui che diverga dalle norme generali del diritto probatorio, nè ciò deriva dalla cautio fideicommissi exsoluti, ma dalla stessa natura delle cose.

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25. È inutile rammentare le numerose presunzioni legali introdotte per via di interpolazioni o di costituzioni; ne citeremo solo qualcuna, che meglio serve a illustrare il presente tema. Alcune di esse sono fallaci estensioni di concetti erroneamente supposti ne' classici. Abbiamo le presunzioni di premorienza per cui si suppone che il figlio pubere morto in un infortunio con uno dei suoi genitori gli sia sopravissuto e viceversa che il figlio impubere nelle stesse circostanze sia premorto. La presunzione che in un duplice parto di maschio o femmina, il primo sia anteriormente venuto alla luce. La presunzione per cui si suppone che chi ha negato a torto d'avere ricevuto un pagamento abbia ricevuto un indebito. Le varie presunzioni circa l'origine ex bonis paternis o maternis della dote. Quella, per cui "miles non creditur in aliud quidquam pecuniam accipere et expendere nisi in causas са

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Quella, per cui le militiae acquistate da figli o parenti degli argentarî s'intendono pagate coi denari dei loro creditori (cf. anche Nov. 136, 2 per la reciproca presunzione). Può darsi che qui il legislatore pensasse alla così detta praesumptio muciana [c. II, n. 20]; ma quanta diversità intima fra le due cose!

26. Un'intera serie di testi classici ricevette in diritto giustinianeo con novello significato e una novella importanza Accenno a quella lunga serie di testi parlanti dell'applicazione e degli effetti di atti giuridici, dove i classici vedono couseguenze delle formole usate dalle parti o dell'uso comune (e quindi conseguenze che si rannodano ope iuris al negozio giuridico, sia per la responsabilità delle parti, sia per alcune tendenze del diritto obbiettivo] e il diritto giustinianeo vede invece presunzioni di volontà. Tale divergenza non ha solo importanza teoretica. I giuristi classici contemperano in vario modo negli atti giuridici le conseguenze della volontà, quelle della responsabilità, quelle derivanti da esigenze obbiettive dell'ordine giuridico; talune volte prevale la prima nel senso, che, ove venga dimostrata, essa viene attuata, altre volte prevalgon le altre nel senso che nulla gioverebbe provare una diversa volontà delle parti. Non è qui, che si possano ulteriormente svolgere tali principî i quali del resto se non ugualmente formulati, pure sostanzialmente identici si trovano in varï autori moderni. Invece, data la concezione giustinianea, la volontà acquista un impero ben più lato e potente; le decisioni delle fonti in tanto stanno, in quanto non si provi una diversa volontà, appunto perchè esse si riconducono ad una presunzione di questa. Donde i continui emblemi " se non appare una diversa volontà se il testastatore non ha voluto il contrario, etc. Si dice che molte presunzioni iuris et de iure dei classici sono divenute" iuris tantum, nel diritto giustinianeo; v'ha molta verità in questa osservazione, per quanto espressa in modo inesatto. Gli è che si considerano in diritto giustinianeo come interpretazioni e presunzioni di volontà regole, che nel diritto classico hanno diversa tendenza e natura e ciò stesso fa sì che diventi relativa una norma dianzi assoluta.

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Non si creda del resto che il diritto giustinianeo abbia creato di sana pianta il concetto di presunzione (legale) ignota ai classici. Il concetto si sviluppò e fissò evidentemente nelle scuole; ivi i testi ricevettero a poco a poco l'interpretazione accennata, contribuendovi la tendenza a semplificare le categorie e l'imperfetta considerazione del negozio giuridico.

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