Obrázky na stránke
PDF
ePub

traddittori, e che imparino da S. Agostino (1), che aliud eft charitas feveritatis, aliud charitas manfuetudinis: una quidem charitas eft; fed diverfa in diverfis operatur; coi caparbj e rivoltofi Eretici è rifoluta e fevera, non per odio che porti alle Perfone, ma perchè ama il loro rav vedimento, e difapprova l'errore; con gl' ignoranti e pentiti è mifericordiofa e paziente, perchè più non teme il danno di alcuno, fi compiace del loro ravvedimento, e và così cambiando ftile e maniere fecondo che efige il bifogno, senza cambiar giammai natura e fembianze. Non perSequitur, fcriveva Pelagio Papa a Narsete (2), nifi qui ad malum cogit; qui vero malum vel factum jam punit, vel prohibet ne fiat, non perfequitur ifte, fed diligit. Chi fu più mite di Mosè, che nelle proprie ingiurie punto non fi alterò, e pose in dimenticanza se fteffo per ottenere il perdono al diletto fuo Popolo? Ma quefta fua dolcezza, e carità ammirabile punto non impedì, che per falvare la maggior parte, e placar lo fdegno della oltraggiata Divinità non eseguiffe fopra molti Idolatri le più severe vendette. Chi di S. Paolo più

[blocks in formation]

Cont. Epift. Parmeniani lib. 3. Cap. 1. n. 3.
Epift. 3. Tom. 6. Conc. Labbei pag. 467.

benigno e pietofo, che fi fece tutto a tutti per guadagnarli Eppure minacciò a quelli di Corinto i più feveri caftighi, acciecò il Mago Elima, e consegnò l' Incestuofo in mano dei Demonj, perchè ne foffriffe i trattamenti più dolorofi. Ma dopo gli esempj di Gesù Cristo, che ha unita in fe fteffo una inalterabile moderazione, e dolcezza con i più giusti risentimenti, e caftighi, non è da addurfi altro efempio, e dobbiamo confeffarci convinti coll' ifteffo Coccejo nelle note ad Ugon Grozio (1), dove fcioglie appunto quefto ifte flo argomento: mifericordiam Dei in utraque lege obtinere; eam autem in neutra Dei juftitiam impedire. Sane Deus mifericors manet, etfi juftitiam exerceat, & nocentes puniat. Magiftratus igitur qui vices Dei gerit, falva mifericordia, & in veteri Teftamento punire crimina potuit, & in novo Fœdere poteft.

Nè vi faccia fpecie quella maggiore piacevolezza, che, come fi è detto, conviene alle Perfone Ecclefiaftiche che rende la dolcezza e lenità maggiore, ma non diffimile da quella degli altri Fedeli, e le confeguenze, che deve avere la fua maggior perfezione, voi le dovete impa

(1) Lib. 2. cap. 2. §. 11. pag. 347.

rare

[ocr errors]

rare non dagli Eruditi moderni, che non fanno quel che fi dicono, ma dalla Chiefa, che è colonna e firmamento della verità. Quefta ha giudicato, che niun genere di pena è incompetente al delitto di Erefia; e nei due Concilj di Laterano III. IV. (1) ha stabilito, che le fole cruente efecuzioni difdicono alla Ecclefiaftica lenità. Quefte fole voi dunque dovete riputar proprie di quella maggior perfezione, che aver deve nei Tribunali Ecclefiaftici, non quella viziofa indolenza, che fognano i Nemici della giurifdizione della Chiefa. Rifpetterete così nella Chiefa quella maestosa Sovrana, che, al dire dei Profeti, nelle giufte fue collere divien terribile, come un efercito preparato a combattere: Ammirerete nei Sovrani quei valorofi Campioni, che fono deftinati dalla Providenza divina a preftare al Regale fuo Trono l'opportuno foccorfo: E lasciando al/la Chiefa quel privativo diritto, che ha ricevuto

da Gesù Cristo, di giudicare nelle Caufe di Fede, e quella difcreta coazione, che è infeparabile da ogni vera giurifdizione efteriore, giacchè

[blocks in formation]

(1) Lateran. 3. Cap. 26. de Haret. pag. 430. & Lateran. 4. Cap. 3. de Hæretic. Tom. 13. Concil. Labbei.

Jurifdictio fine modica coercitione nulla eft (1), e riconoscendo nei Sovrani quell' obbligo, che han no incontrato nell' arrolarfi al divin Gregge, di ajutarlo e proteggerlo, anche come Sovrani, colla loro forza e potere, nè ftenderete la manfuetudine della Chiefa a quelle efecuzioni, che difdicono alla maggior perfezione dello ftato degli Ecclefiaftici, nè l'autorità dei Sovrani a quei giudizj, che ripugnano alla loro condizione e carattere. Ma quefto è appunto ciò, che vi ha recato molta apprenfione, e vi fa temere, che una tal diftinzione di Giudice, e di Efecutore non convenga per se steffà alla unità della caufa, e proveda assai male al decoro del Principato, che di Sovrano e indipendente, come è, diviene nel cafo pediffequo ed efecutore dei giudizj Ecclefiaftici Ma quefto è appunto un altro fogno, fvanirà toto che nel venturo Ordinario vi avrò dimoftrato, che tanto non pregiudica alla Maeftà dei Sovrani Cattolici quefta decorofa affiftenza, che fomminiftrano alla Chiefa a difefa della Cattolica Religione, e tanto non disdice alla integrità delle Cause, quanto l' esterior coazione,

:

come

che

(1) Lib. 1. Tit. 21. de Officio ejus cui mandata eft jurifdictio, L. 5.

come abbiam veduto, non pregiudica alla lenità della Chiefa. Amatemi intanto che fiete ben corrifpofto; e non lascerò mai di effère quale colla folita amorevolezza mi protesto ec.

LETTERA XIV.

La Poteftà Secolare non ba altra incom-
benza che di giovare o proteggere
i Giudizj Ecclefiaftici .

D

UE difficoltà abbraccia la feconda parte

della oppofizione che avete fatta alla XII. mia Lettera. La prima batte l' indipendenza, che ho accordata alla Chiefa nel decretare, ed infligere pene anche temporali, quando fono medicinali, e difcrete: l'altra l'esecuzione, che folo ho rifervata ai Sovrani, quando trattafi di mutilazione e di morte. In quella pare a voi, che non fi falvi la fubordinazione, che in tutte le cofe tem. porali è dovuta alla Poteftà de' Sovrani; nell' altra penfate che non vi ftia bene la loro Dignità, e l'unità della Caufa. Ma quanto alla prima, avete già dalla stessa Lettera quanto bafta per liberarve. ne. Vi hò dimoftrato chiaramente, che la Spofa

« PredošláPokračovať »