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fragmento. Ecco le parole di S. Cirillo riportate da S. Tommaso: Ut membra maneamus in Capite noftro Apoftolico Throno Romanorum Pontifiсит: Reftiamo come membri congiunti al noftro Capo, che è il Trono Apoftolico dei Romani Pontefici. Da lui dobbiamo cercare ciò, che è da crederfi, e da tener fermamente; e pregarlo in ogni occorrenza con tutto l'offequio e rifpetto: A quo noftrum eft quærere quid credere, &quid tenere debeamus, ipfum venerantes, & rogantes pro omnibus. A lui folo appartiene propriamente il riprendere, il caftigare, lo ftabilire, il difporre, lo fciogliere, il legare in luogo di quello, che lo ha voluto follevare a grado così eminente e fublime: Quoniam ipfius eft reprehendere, corrigere, ftatuere, difponere, folvere,

ligare loco illius, qui ipfum adificavit. Volete una teftimonianza più chiara, ed autorevole di quefta Contentatevi adeffo, e con ulteriori comandi datemi nuovi motivi di dimoftrarvi qual fono ec.

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Si conferma quanto è stato detto con la
coftante pratica della Chiefa per tutto
il tempo, che ha preceduto l'
inftituzione del Tribunale
del Sant' Offizio.

N

ON farebbe men vero quanto vi ho ef

pofto finora intorno al diritto, che ha la Chiefa, di caftigare gli Eretici con pene anche temporali, quantunque foffe stata impedita talvolta dall' efeguirlo. Non fi fa fempre ciò, che fi può veramente; e non fono pochi i diritti, che gli fteffi noftri Avverfarj accordano alla Chiesa, i quali fono reftati talvolta in una prudente inazione, o da crudeli perfecuzioni Impediti empiamente. Siccome però la pratica, quando è univerfale e coftante, ferve a meglio confermare il diritto, così non mi difpiace di vedermi ftimolato da voi a diffondermi alquanto più sù quefto punto, ful quale non ho tralafciato di darne nelle paffate mie Lettere un qualche cenno; e a maggior vostra inAtruzione vi dico francamente, che in questa parte la pratica ha fempre corrifpofto a quella teori.

са,

ca, che ho dimoftrata finora. Non è già che io pretenda di foftenere, che la Chiefa abbia nel castigare gli Eretici confervato fempre lo fteffo ftile. Come da ogni altro Tribunale, ed in ogni altro affare di mutabile difciplina, così nella difesa della Religione farebbe ingiufta cofa il pretenderlo dal Tribunale della Fede: e fappiamo dai dottiffimi Cardinali de Lugo (1), e Brancati ( 2 ), e da varj altri Canonifti e Teologi, che colla sua folita commendevole prudenza e faviezza ha in questa parte variato affai bene regolamento e fistedi da ma, paffando da uno in altro genere pene, una in altra maniera più forte di fulminarle, ed infligerle fecondo che efigeva il ben pubblico, ed il buon ordine del Divin Gregge; e folo nell' Secolo XII, s'incominciano ad incontrare Conciliari e Pontificie difpofizioni, che obbligano i Tribuna. li Laici ad efeguire contra quelli, che l'hanno meritata, e vengono abbandonati al braccio Secolare, quella pena di morte, la quale in addietro non aveva che, come utile e giufta, permessa al loro zelo e potere: Damnati Sacularibus Poteftatibus, aut earum Balivis relinquantur animadverfione debi

X 3

【1) Disputat. 24. Section. 2.
2) Disputat, 15. art. 2. §. 2.

debita puniendi..... Et fi quis eorum contra pra dicta fecerit...... Excommunicationem incurrat; quam fi per annum fuftinuerit, ex tunc velut hæreticus condemnetur: Così fi legge nel capo 3. del Concilio Lateranenfe IV. fotto Innocenzo III. (1). Questa più forte e rifoluta maniera però di opporfi al furore degli Eretici, alla quale dopo il lungo giro di tanti Secoli ha creduto bene di appigliarfi la Chiesa, non toglie che non ne abbia avuto fempre il diritto, e che anche prima del XII. Secolo non abbia o per fe fteffa immediatamente, o per mezzo dei Fedeli Sovrani cercato di opporfi alla loro perfidia con ogni maniera di fpirituale e temporale coazione. Lo ha fatto fenza meno quante volte lo ha permeffo la prudenza, e ricercato il buon ordine. E per tacere dei tempi pofteriori al Secolo XII., nei quali la inftituzione del Tribunale del S. Offizio ha refo il caftigo degli Eretici più regolare e metodico, parlerò in quefta dei Secoli, che l'hanno preceduto, e li vedrete in tutti divenuti l'oggetto delle giufte collere dei Sagri Pastori, ed in special guifa di quelle del Romano Pontefice, che, come conveniva appunto al fuo Primato, ha avuta in

(1) Labbe Tom. 13. Concil. pag. 934.

ogni

ogni incontro più di qualunque altro una fpecial cura di fvellere dal campo del Signore le perniciofe zizzanie e di allontanare dal fagro Ovile i Lupi rapaci. A quefto fine erano diretti i molti libri, che gli Apoftoli, i Santi Padri, e tant' altri Scrittori Ecclefiaftici fcriffero fin dai primi tempi del Criftianefimo con molta forza e zelo al forgere d'ogni Erefia: L' Evangelio di S. Giovanni contra Ebione, e Cerinto; Varie Lettere Canoniche di S. Pietro, di S. Paolo, e de' SS. Giacomo, Giovanni, e Giuda contra i Simoniani, i Nicolaiti, Ebioniti, e Cerintiani; L'Opere di S. Giuftino, di Mufano, d' Appollinare, di Teofilo, e di S. Ireneo contra i Marcioniti, gli Encratiti, i Montanifti, gli Ermogeniani, i Valentiniani; anzi contra tutti gli Eretici del primo, e del fecondo Secolo, alle quali fucceffero poi quelle di Clemente Aleffandrino, dell' uno e dell' altro Dionigi, e di S. Attanafio contra i Valentiniani, i Carpocraziani, Gnoftici, Bafilidiani, ed Ariani, e per dir breve di tutti i primi Padri, e Dottori contra tutti i primi Erefiarchi, ed Increduli. A quefto medefimo fcopo furono diretti i Canoni e le Costituzioni Apoftoliche, e tante altre Ecclefiaftiche disposizioni, che

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