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dell' altro. Altronde siccome la legge non può impedire la fuga de' cittadini, perchè non può agire su tutti i punti della circonferenza dello Stato, e meno in tutti i tempi, nè svelare i falsi pretesti; quindi se in questo caso ella ricusasse il divorzio, il suo effetto si risolverebbe in mero danno pel conjuge rimasto; ella produrrebbe una serie di mali senz'ombra d'indennizzazione. Una giovine sposa, per la fuga del suo indebitato e corrotto marito è vicina a mancare di sussistenza, e voi vorrete impedirle di ricercarne un altro, spingendola o tra le spine dei bisogni abituali non soddisfatti, o in mezzo alla folla delle meretrici? — Ma la lontananza o la fuga sarà effetto della collusione de' conjugi.-Replico che le accennate ragioni provano l'improbabilità di tale consenso fraudolento. La prospettiva de' futuri disagi durabili per varj anni's'oppone alla partenza del marito; le pene del celibato, o dello scredito pubblico ritengono la donna dal consentirvi. Se l'uno e l'altro s'inducono a superar questi osta coli, è segno evidente d'una situazione conjugale all'estremo infelice. Dunque è minor male permettere in questi casi il divorzio che proibirlo.

IV. La prigionia o a vita, o per un tempo considerabile debb'esser causa di divorzio, perchè sebbene non sia affatto impossibile la prole, pure è tolta del tutto, e senza colpa del conjuge libero, la comune abitazione, il reciproco soccorso, la mutua cooperazione nell' educazione de' figli, e

quella somma di vantaggi che nascono tanto dai piaceri della vita che comunicati s'accrescono, quanto dai mali che versati nell'altrui seno scemano d'amarezza. Altronde il divorzio diviene una pena condegna del delitto; e il conjuge che lo chiede, aggrava la sanzione morale e civile che pesa sul reo. In questo caso, a me sembra che il divorzio dovrebbe essere permesso senza dilazioni e formalità al momento istesso, in cui è chiesto.

Resta ora da determinarsi la quantità di tempo che ho designata antecedentemente coll' espressione vaga tempo considerabile. Si può dimandare, se questo tempo debba essere una quantità costante ed invariabile, quattro, cinque, sei anni, a cagione d'esempio, ovvero una quantità maggiore o minore a norma dell' età de' conjugi chiedenti divorzio per le cagioni sopraespresse. La ragione di questa dimanda si è, che la vita è composta d'una serie di momenti, il cui valore è in ragione inversa del numero dei momenti che ci restano, ossia si sperano secondo le comuni eventualità mortuarie. La giovine, al cui pensiero s' apre una lunga prospettiva d'anni, non sente alcun dispiacere a scialacquarli prodigamente. All'opposto la donna che già arrivò al meriggio della vita, vorrebbe a così dire arrestare la ruota del tempo, e la perdita d'un mese riesce a lei di maggior pena che all'altra la perdita d'un anno; tanto più, che trascorrendo sì per l'una che per l'altra lo stesso numero d'anni, scema per la donna GIOJA. Opere Minori. Vol. IX.

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attempata la probabilità d'un nuovo matrimonio in una proporzione molto maggiore che non scemi per la più giovine; altronde più s'accumulano gli anni, più si moltiplicano, e si rinforzano i bisogni, e più diminuiscono i prodotti del travaglio. Perciò sarei di parere che questa quantità di tempo, passato il quale devesi concedere il permesso del divorzio, fosse calcolata sulle tavole mortuarie, a norma dell'età del conjuge petente, cioè che fosse maggiore per le età più giovani, minore per le più avanzate. Mi pare che questa quantità dovrebbe essere un sesto, o un settimo della vita sperabile dal conjuge chiedente divorzio. Se l'indifferenza e l'incapacità dicono che negli affari umani conviene calcolare all'ingrosso, e contentarsi di vaghe approssimazioni; all'opposto il savio legislatore persuaso di dover condensare il massimo numero di piaceri sulla vita de'cittadini, e ridurre al minimo i dolori, non trascurerà giammai nè un anno, nè un mese, nè un giorno, giacchè per determinarli non ha bisogno che d'un semplice travaglio aritmetico. Non s'attennero a questa esattezza gli autori del Digesto, allorchè fissarono in generale che fosse causa di divorzio la lontananza di un uomo partito per l'armata, senza che siasene sentita più nuova dopo scorsi 4 anni. S'espresse ancora più vagamente Giustiniano, e lasciò luogo all' arbitrio, allorchè nella novella 117, cap. 12 dichiarò causa di divorzio la cattività d'un conjuge per un cerlo tempo. Egli era ben giusto di determinare questo tempo, e determinarlo maggiore o minore secondo l'età del conjuge libero.

SEZIONE II.

Cause morali.

1. Eccessi di fierezza, attentati alla vita... Convien dire che la bella Teodora non palpasse la barba al feroce Giustiniano, allorchè costui dichiarò che il marito avrebbe potuto lacerare il corpo della moglie a colpi di bastone, senza che questa potesse trarne una giusta causa di divorzio. Egli lo condanna solo a pagare in argento il terzo dei doni nuziali, se ha usato di questa barbarie fuori de' casi che l'avessero potuto autorizzare a repudiarla. (Non esse causam divortii si vir uxorem fustibus aut flagellis ceciderit; sed virum, nisi hoc fecerit ex causa quæ repudio locum dare posset, condemnandum erga mulierem, in quantitatem pecuniæ usque ad tertiam partem sponsalitiæ largitatis. Nov. 117, cap. 14).

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"On ne sait ce qui doit le plus exciter l'indignation, ou l'atrocité et l'impunité du traite» ment dans tous les cas, ou la faible réparation "accordée à la femme innocente (1) ».

Che che sia dell' opinione di Giustiniano, egli è certo che la felicità dei conjugi essendo la primaria condizione del contratto maritale, le percosse atroci, gli atti di barbarie, le ingiurie gravi,

(1) Abrégé méthodique du droit Romain, tom. III.

gli attentati alla vita divengono legittime cagioni di divorzio. Sarebbe superfluo l'osservare che non si tratta qui di semplici moti di vivacità, d'alcuni rifiuti anche inopportuni, d'espressioni pungenti sfuggite in momenti di scontento e di rancore, ma di veri eccessi, di trattamenti crudeli, d'ingiurie portanti evidente marca di fierezza. Appartengono a questa classe le gravi percosse corporali date al conjuge innocente da una terza persona ad istigazione del conjuge crudele; i necessarj alimenti, e le medicine negate, le apparizioni notturne inducenti a grave timore e tristezza, le calunnie portanti danno notabile all'onore, ed alla proprietà del conjuge innocente.

L'unica obbiezione che siasi proposta contro questa causa di divorzio è la seguente: « La dis» solubilità del matrimonio darà al più forte de' conjugi una disposizione costante a maltrattare » il più debole per forzarlo al divorzio ».

Ma svanirà quest' obbiezione, se si riflette che la legge, la quale, minaccia una pena a ciascun cittadino che commette contro gli altri delle gravi ingiurie, questa legge, dico, debb' essere più severa contro il conjuge crudele: 1. perchè questi delitti sono più difficili da provarsi, allorchè vengono commessi tra le domestiche mura; 2.o perchè possono eseguirsi più facilmente; 3.o perchè un atto crudele contro la donna mostra maggior carattere di gravità (1).

(1) Di fatti in generale più la parte lesa è impotente a difendersi, più il sentimento della compassione dovrebbe ritenerc.

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