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siccome Gesù Cristo pagò il Tributo per se e per S. Pictro, così debbono pagarlo anche gli ecclesiastici, e che in pagandolo danno al prineipe ciò, che il principe ha diritto di esigere. S. Bernardo scrive una lettera al Duca e alla Duchessa di Lorena pregandoli, che i doni fatti da loro ai suoi religiosi, ita firmiler et inconcusse teneantur, quatenus ultra fratres nostri a nullo ministrorum vestrorum timeal propter hoc disturbari. E tuttavia protesta doversi di quei fondi pagare dai suoi monaci il tributo e le gabelle che si volessero esigere: Alioquin non renuimus Domini nostri sequi exemplum, qui pro se non dedignatus est solvere censum parati et nos libenter quae sunt Caesaris Caesari reddere, et vectigal cui vectigal et tributum cui tributum (epist. XIX. edit. Paris. ap. Mivellium.).

398. Ugone di S. Vittore confermerà a meraviglia tutta la dottrina finora da me esposta sul punto dei beni ecclesiastici << la divozione dei fedeli (dice) ha donato alla Chiesa

possessioni, e beni temporali, salvo sempre per altro il « diritto del secolar principato. Così esige la ragione e l'or» dine della giustizia voluto da Dio. Imperciocchè la potestà

spirituale non è stata posta da Dio a presedere agli uomi« ni per far pregiudizio alle potestà terrena ne' suoi diritti; << siccome neppur la terrena potestà può senza colpa usur<< pare ciò che è di diritto della potestà spirituale. Sappia la << Chiesa, che i fondi e le possessioni terrene non si possono <«< sottrarre al dominio del secolar principato, in modo che « non debbano dar soccorso al medesimo, se la ragione, << o la necessità dello stato lo esigono.» Sta scritto rendete a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio. De terrenis bonis quaedam ecclesiis Christi, devotione fidelium, concessa sunt possidenda, salvo tamen jure terrenae potestatis. Sic enim rationabile est, et bonum, quia Deus noster pacis amator est, et nihil inordinatum approbare potest vera justitia spiritualis; siquidem potestas non ideo

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praesidet, ut terrenae in suo jure praejudicium facial. Sicut ipsa terrena potestas, quod spirituali debetur, nunquam sine culpa usurpat ipsas possessiones nunquam ita a regia potestate elongari posse intelligat (ecclesia), quia si ratio postulaverit et necessitas, illi (regiae polestati) ipsae possessiones debeant in necessitate obsequim etc. (Lib. 11. de sacrament. fidei par II. Cap. VII.). Sarebbe da leggersi tutto intero questo forte e chiarissimo passo di Ugone; nè può in poche parole dirsi più formalmente e più chiaramente tutto quello, che da me più a lungo si è provato su questa materia nella presente dissertazione.

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§. III. Necessità e vantaggi per gl' Imperi domi-

nati dalla subordinazione al Sacerdozio « 215
S. IV. Accordo della subordinazione colla indipen-

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S. VI. Mezzi per la Concordia dell' Impero col

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