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le chapelain n'a aucune juridiction dans sa chapelle, c'est bien en vain qu'on l'établit. Les usages de Rome sont suivis presque partout. Il ne reste qu'à les appliquer à notre cas. >>

D'autre part, l'avocat des curés représente que l'absoute est un droit paroissial. Elle est la conséquence du droit de sépulture que les curés exercent dans le cimetière public. D'après l'ancien droit canon, le droit de sépulture appartient exclusivement aux églises paroissiales, les autres églises ne peuvent l'acquérir que par un privilége. La loi civile qui a supprimé les cimetières paroissiaux pour des raisons d'hygiène publique, en prescrivant un cimetière public dans chaque ville, n'a pu porter aucun préjudice aux droits paroissiaux qui sont indépendants de l'autorité laïque. La S. Congrégation du Concile, dans la cause Derthonen du 24 mai 1821, a déclaré que le cimetière public apporte un simple changement matériel de lieu, et laisse les droits paroissiaux intacts. Ce cimetière représente les cimetières des paroisses. Lorsque le curé conduit solennellement un de ses paroissiens au cimetière public, il est comme dans un lieu soumis à sa juridiction; il est investi de la juridiction pleine et entière qu'il aurait dans son cimetière particulier. C'est donc aux curés et non au chapelain qu'il appartient d'exercer cette juridiction, même en ce qui concerne l'absoute qui est faite avant de déposer le corps dans la tombe. Le chapelain ne peut avoir aucun titre pour exercer une juridiction, encore moins exclusive, dans la chapelle du cimetière, car il n'est qu'un simple gardien de l'église. Puis, s'arroger une juridiction qui empêche le ministère des curés dans la sépulture de leurs paroissiens, équivaut à enlever aux curés le jus sepeliendi et funerandi que le droit 'commun leur réserve exclusivement. Le chapelain ne peut avoir cette juridiction à raison de l'église tumulans; car, ainsi qu'on l'a dit, le cimetière public remplace le cimetière paroissial; et admettant même par hypothèse que la chapelle du cimetière puisse être considérée comme une église tumulans, le droit de faire. l'absoute sur les corps appartiendrait toujours au curé. En effet, dans une telle hypothèse, le chapelain du cimetière peut en quelque sorte se comparer au chapelain d'une confrérie dans l'église de laquelle on doit ensevelir le corps d'un paroissien. Le droit d'accomplir le rite funèbre appartient au curé, même en ce cas spécial; la S. Congrégation des Rites l'a décidé formellement dans le vingtième article du décret général de 1703.

D'ailleurs, le curé a le droit d'accompaguer le corps de son paroissien, même avec une pompe funèbre, jusqu'au lieu de la sépulture; ce droit est tellement certain qu'il s'étend au pouvoir de passer par d'autres paroisses et d'autres diocèses avec l'étole et la croix haute, comme l'a prescrit Innocent XI par le bref du 11 décembre 1676. Ce droit de conduite posé, c'est le curé qui doit accomplir aussi au cimetière le rite funèbre que l'établissement du cimetière public a empêché de faire intégralement dans l'église paroissiale. Ainsi, l'absoute dans la chapelle du cimetière étant le complé

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ment du rite prescrit pour les obsèques dans le lieu de la sépulture, doit être faite par le curé et non par le chapelain.

Seconde question. Les quatre cierges qui sont placés autour de la bière pendant la conduite au cimetière appartiennent-ils au chapelain ou bien au curé?

Voici les prétentions du chapelain. La seconde conduite, depuis l'église jusqu'au cimetière, n'a lieu que lorsque la famille la demande, au lieu de se servir du corbillard. Les funérailles étant terminées, les cierges qui ont brûlé autour du cercueil appartiennent au curé, qui n'est pas obligé de les laisser pour la conduite. En ce cas, la famille n'entend pas refuser quatre nouveaux cierges. Ici, le curé ne peut être considéré que par rapport au droit d'accompagnement, pas autre chose. Le règlement du vicariat de Rome D'accorde aux curés qu'une légère taxe d'accompagnement, et rien autre. La famille prend soin d'orner le cercueil de la quantité de cierges qu'elle croit. C'est là une dépense du surérogation que l'on fait pour accompagner le corps au cimetière. Il semble qu'en bonne justice cette seconde cire doit être laissée soit à la chapelle du cimetière pour laquelle on la demande ou bien être restituée à la famille qui en a fait la dépense. Il n'est pas juste de la donner au curé qui a déjà reçu, quant à la cire, tout ce qui pouvait lui revenir. Dans la ville d'Assise, on donne une demi-livre de cire à la chapelle du cimetière pour chaque corps qui y reçoit la sépulture.

D'un autre côté les raisons que l'on fait valoir pour le droit des curés paraissent solides et concluantes. Les saints canons accordent aux curés tous les émoluments des funérailles. Les autres églises n'y peuvent prétendre qu'en vertu d'un privilége. Le chapelain n'est pas en état de montrer ce privilége.

Troisième question. Le chapelain peut-il en conscience percevoir la taxe prescrite par l'arrêté du conseil municipal?

En faveur du chapelain, on doit considérer que cette taxe fait partie du modique traitement rémunérateur des obligations qui sont imposées. Loin d'être une simple gratification, c'est le salaire d'un labeur pénible. Il faut sortir la nuit, braver le froid, la pluie, toutes les intempéries des saisons, plus souvent à pied qu'en voiture. Il s'agit, d'ailleurs, d'une œuvre qui est en soi pieuse et saiute. C'est le pain d'un pauvre prêtre qui se sequestre en quelque façon de la société humaine et se condamne à vivre dans un lieu où bien souvent il doit se faire un cœur de lion pour supporter soit la fatigue des voyages soit les exhalations fétides. Il est forcé d'habiter sur la chambre mortuaire, et parfois l'enternement n'a lieu qu'après deux ou trois jours. « J'ai accepté l'emploi, dit le chapelain, par affection pour cette maison, dans l'intention de sauver ce qui reste, ainsi que le local. Les supérieurs qui m'ont pressé d'accepter ces fonctions et engagé à demeurer ferme au poste, ont entendu, je crois, que je devais accepter la juste indemnité qui m'est offerte aujourd'hui et le sera plus tard à un autre qui prendra cet emploi pour vivre. Dieu sait combien d'instances j'ai faites pour ob

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Tractu temporis controversiæ ortæ sunt circa i tenui emolumenti assegnati adesso per i defonti, che vengono trasferiti al camposanto dopo eseguite le funebri funzioni parocchiali, e già percipito ciò, che è di dritto da detti parrochi. > Ad præcavendas itaque in posterum hujusmodi lites capellanus supplici libello H. S. C. adiit, hæc dubia resolvenda proponens: ◄ 1°Il cappellano nominato e riconosciuto ha esso giurisdizione propria nella chiesa del campo santo in guisa, che a lui spetti esclusivamente esercitarla nell'assoluzione sui cadaveri portati nella stessa con pubblica e solenne associazione, oppure spetta al parroco dei rispettivi defonti o a chi per esso ?

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2° Volendosi dalla famiglia o eredi del defonto una seconda pubblica associazione del cadavere al camposanto, le quattro candele che si chieggono del curato per associarlo dalla cura a quello, e le quali sogliono ornare la bara ai quattro angoli spettano al cappellano del camposanto ovvero al curato, benchè abbia già percepito ogni suo diritto col funere celebrato nella sua chiesa parrocchiale?

3o Essendo stato stabilito l'onorario del cappellano del camposanto, parte in piccolo assegno fisso, e parte in una tassa graduata secondo le diverse categorie: cioè 1. lire 2, 2. e 3. lire 1. 50 e per gli artieri cent. 75; si domanda se il cappellano in discorso possa giustamente pretendere e riscuotere tale tassa? >

Hujusmodi libellum, ceu in more positum est, Rmo Spoletano ordinario ablegavi pro informatione et voto, auditis parochis, saltem nonnullis e principalibus, ut referat super merito propositarum consultationum, remissa particula fundationis capellaniæ, si adsit, aliisque documentis ad rem facientibus. ›

Hujus sacri ordinis mandatis obsequens Rmus archiepiscopus

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>

responsum dedit, et his relatis quæ a nobis jam exposita sunt, hæc subdit-in Cap. IX statuti municipalis § 46 et 49, ita circa capellanum disponebatur. Il cappellano è tenuto ad accompagnare i cadaveri nel loro trasporto dalla casa o chiesa dove si trovano a seconda dei casi, e dopo aver adempiuto verso i medesimi alle cerimonie religiose di pratica nella cappella del camposanto assisterà al deposito dei medesimi nella camera mortuaria. Nel dì della commemorazione dei defonti è tenuto alla celebrazione delle solite funzioni, e di una messa in tutti i giorni durante l'ottavario. Deinde statuuntur alia capellani onera circa cœmeterii custodem, circa vespillones, circa varias cadaverum classes designandas in pluribus distinctis regestis, eorumque notas ad officium çivile tertio quoque mense transmittendas et alia id generis. Pro emolumento vero capellanus habet habitationem et centum quinquaginta annuas libellas certas, deinde taxas libellarum 2 vel 1. 50 vel cent. 75 juxta civium conditionem, quas tamen orator nunquam percepit. Super merito propositarum quæstionem sacer Ordo rationum momenta perpendet, quas hinc inde partes proferunt in exemplaribus responsionum hic adnexis.

Claritatis gratia submisse observo circa secundum quæsitum duos esse modos, quibus transferuntur ad cœmeterium defunctorum cadavera; unum nempe per funebrem currum a municipio statutum, alterum per piam ac funeream associationem a defunctorum propinquis ordinatam post expletum in ecclesia funus, eamdemque plus minusve solemnem. Hanc si non omnes maxima pars civium sibi decernunt, licet aliunde inopes, eo quod translationem per currum veluti quid vile dedignantur. Super hanc parochi et capellanus inter se controvertunt. In hac enim altera associatione nova cera, præter jam pro funere datam et parochis devolutam, super feretrum ordinarie apponitur. Dixi ordinarie, siquidem aliquando parcimoniæ causa concedunt parochi quatuor illas candelas super feretrum apponi, quæ pro prima associatione ad ecclesiam jam inservierunt. Hinc in hypothesi quod capellano oratori spectet jus ceræ percipiendæ in secunda associatione, videndum an illud a parochis concedi queat. Itidem observo parochos pro hac secunda associatione taxam duarum libellarum lucrari, eam nempe quæ pro cadaverum extra urbem quandoque sepeliendorum exportatione ante cœmeterii erectionem jam vigebat; illam vero parochi non ex alia ratione hodie percipiunt, nisi ex occasione communis cœmeterii.

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Circa vero tertium quæsitum parochi opinantur satis abunde pro suo officio cœmeterii capellanum retribui. Verum tamen emolumentum pro ipso statutum est illud supra enunciatum, circa cujus sufficientiam erit non ipsorum sed ecclesiasticæ auctoritatis judicare. Ceterum observandum mihi videtur quod etiamsi justum esse statuatur gradatam taxam supradictam pro emolumento capellani rependi, erit in praxi difficile atque admodum molestum eam exigere a defunctorum propinquis, qui præter funeris expensas, præter ceram novæ associationis, et taxam parochis pro cadaverum exportatione ad cœmeterium solvendam, taxam aliam capellano solvere tenerentur. Pluribus in locis obtinet, quod capellanus a parochis post funus expletum defuncti cadaver recipiat, et ab ecclesia ad cœmeterium ipse solus adsportet, quod œconomiæ magis favet, quin impediat sive defuncti ipsius, sive ejusdem familiæ piam voluntatem solemniorem etiam cum parochi interventu adsportationem disponendi. »

Hisce absolutis causam in hodiernis comitiis disceptandam proponere duxi sub dubiorum formula in calce exscripta. Præs

tat itaque partium deductiones manu exaratas prius exponere et dein ex officio aliquid innuere ut controversiæ dirimendæ facilior semita sternatur.

«

Capellanus a municipio electus hæc pro suo jure tuendo consideranda proponit: Intorno alla giurisdizione del capellano nella chiesa del camposanto dove questa non si attribuisse al capellano stesso, restarebbe a concepirsi un' idea quasi nuova, che possa cioè darsi una chiesa di dritto comune, e un titolo ecclesiastico, che importa obblighi in un luogo determinato, senz' alcuna giurisdizione in detto luogo. Tale sarebbe e la capella del camposanto, ed il cappellano di essa; l'una di comune dritto non ostante che prende nome dal cappellano, l'altro di nome cappellano senza dritto nella sua cappella. Ciò che constituirebbe una tale contraddizione, che si manifesta dal concetto stesso delle parole, e dalle idee, che esse rappresentano. Poniamo ora per poco che la cappella sia pur di dritto dei parrocchi, ne seguirebbe, che questi a loro arbitrio potrebbero accedervi, a fine di esercitarvi quel dritto di giurisdizione che loro compete, e quindi, chi per cantarvi una messa a qualche defonto loro parrocchiano, chi a dirigervi un uffizio di suffragio, e ben facilmente in tal caso potrebbero incontrarsi più parrochi insieme, e l'uno esigere di funzionare prima dell'altro. Chi porrebbe intanto fra questi una norma per evitare disordini? Sarebbero ancora pure obbligati a portarsi dietro e paramenti e cera, e vino, ed ostie, e quanto può occorrere ad una sacra funzione non potendolo esigere dalla chiesa del camposanto essendone essi i rettori. Questi fatti non sarebbero al certo nuovi, et degni d'ogni ammirazione? In quanto a me, credo, se mal non m'appongo, che a colui possa competere la giurisdizione d'una chiesa, o d'un luogo, al quale viene commesso un obbligo diretto, che importa l'esercizio d'un sacro ministero da soddisfarsi in detta chiesa. Ora la cura la sorveglianza di questa cappella non si affida che al cappellano, per il quale vuolsi ancora dalla chiesa, che siavi nel camposanto stesso l'abitazione o residenza; come ancora al cappellano s' impone obbligo di celebrarvi la messa nell' ottavario dei defunti; a questo l'obbligo di recevere i cadaveri. Se dunque la ragione di obblighi e doveri presuppone una giurisdizione in chi n'è gravato, dovrassi pure attribuire al cappellano un tal dritto, come colui che porta la responsabilità di questi doveri. Che se questa giurisdizione deve attribuirsi ai parrochi solo perchè accedono a questa chiesa per depositarvi un loro cadavere, non si vede qual suffragio, o giovamento vi verrebbe al culto di essa. A mantenere e semper più promuovere un tal culto, vediamo perciò che la chiesa ha voluto attribuire alle cappelle dei campisanti un dritto uguale a quello delle chiese tumulanti, come si vede istituito nell' agro Verano di Roma, in quello di Perugia, ed in tanti altri. E laddove il cappellano non avesse alcuna giurisdizione nella sua cappella, vana, direi, apparirebbe l'istituzione della chiesa, che prescrive la nomina di un cappellano nei campisanti, mentre ne verrebbe meno lo scopo. Le prattiche di Roma sono presso a poco comuni, come risulta da accurate indagini, intorno ad altri camposanti, i quali sembra che in esse siansi inspirati, e ad esse conformati. Stando la cosa in tal guisa, sembrami, che per esser noi quasi ultimi nell' istituzione d'un cemeterio, non potesse aver luogo una nuova questione intorno ai dritti in parola; ma che indifferentemente poteano applicarsi queste prattiche al nostro camposanto, non apparendo da nessuna parte lesione dei dritti degli interessati, e cosi raggiungere quella unità, e confor

mità di leggi, che costituisce una delle principali aspirazioni della nostra S. chiesa, anche nelle materie di mera disciplina tutte volte che non apparisce lesione d'alcuno.

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Riguardo al 2o quesito, sembrami che la decisione di esso potrà formare una conseguenza della soluzione del primo. La questione del 2o quesito si aggira intorno alla proprietà di quelle quattro candele che vestono il feretro, se cioè si spettano al parroco, o alla chiesa del camposanto. In quanto a me dico, che siccome il secondo accompagno domandasi dalla famiglia del defonto, finito che è il funerale, sembra fuor di dubbio che nè il parroco è obligato lasciare alla bara la cera divenuta già di sua proprietà, perchè il funerale è assoluto; nè la famiglia può, nè intende ricusare di provvedere altre quattro candele nuove per la bara piacendogli ordinare, che il suo cadavere più che essere trasportato col mezzo comune del carro funebre venga condotto al cemetero con una seconda associazione. E qui il parroco, credo, che debba riconoscersi solo nel dritto di associazione, e non più, come rilevasi pratticarsi in Roma per un arto. apposito, che si legge nel regolamento a stampa del vicariato, dove si tassa al parroco il solo dritto di accompagno, e null' altro; lasciando alla famiglia il pensiero di ornare il feretro di quella quantità di cera che le piace, e questa essendo una spesa di superogazione, che si fa a fine di associare il cadavere al camposanto, porto opinione che in buona e retta giustizia questa seconda cera debba lasciarsi o alla chiesa del camposanto, per cui viene richiesta, o tornare alla famiglia che n'ha sostenuta la spesa, ciò che sarebbe una grettezza, di cui non se ne vedrebbe esempio. Chè dove si volesse attribuire ad un dritto parrocchiale parrebbe una indebita appropriazione, essendo già stato il parroco sodisfatto in quanto a cera in tutto quanto gli poteva competere: non v'ha dubbio poi che questa seconda cera si metta nuova al feretro, come ne fa fede la compagnia della Misericordia,avendolo documentato in un attestato. Ma qui mi si potrebbe opporre dai reverendi parrochi, che spesso lasciano alla bara quella cera del primo accompagno, perchè poveretti, ed io ritengo per fermo; non però potrebbesi domandare pure, se può dirsi vera carità quella che si fa ledendo il dritto di un terzo ? Noi abbiamo qui sepolti cadaveri delle più illustri famiglie Spoletine, come dei conti Travaglini, dei Bacchettoni, degli Onofri, dei Leoncilli, degli Antonelli, degli Amici, dei Vanni, dei Pila, e di tanti e tanti altri di famiglie tutte cospicue, i funerali dei quali sono stati tutti splendide, ed hanno provveduto la seconda cera per il feretro del taglio anche di mezza libbra, come, non è molto tempo che ne fui richiesto dal reverendo parrocco di S. Filippo per quella cera lasciata qui, come diceami, in deposito del cadavere Sestili. In Assisi è legge stabilita, che per ogni cadavere, che va a seppellirsi nel cemeterio, si lascia mezza libra di cera alla sua cappella, forse a togliere une simile questione insorta tra i parrochi, e cappellano del camposanto.

Per ciò che riguarda il terzo quesito, se possa cioè in buona coscienza esigere il cappellano quella tassa stabilita nel regolamento a stampa che tassa i sepolti di 1 categoria di lire 2, e quelli di 2 e 3 categoria di lire 1, 50 e per gl' interrati di centesimi 75. Dico che siccome questa tassa viene assegnata come parte di quel tenue emolumento che si offre per gli obblighi, che s'impongono al cappellano, non deve riguardarsi come un incerto, ma come mercede d'un' opera, e non d'una opera qualunque. Trattasi di dover sortire di casa quando a un'ora di notte e quando a mezz' ora secondo le

stagioni affrontando ogni tempo, e sostenere o acqua o freddo, o neve ed ogni sorta d'intemperie; obbligato sovente a fare il viaggio più a piedi che in legno, come nel duro viaggio della Rocca. Se dunque per dovere di giustizia pur si deve ad ogni operajo una mercede, si dovrà negar ad un prete si giusto compenso, nell' atto che presta un' opera sì incomoda, e che è pure per se stessa pia e santa ? Ed essendo si lodevole la natura di quest' opera, non sarà pure onesta e giusta la mercede dovuta a chi la presta? Si tratta qui di stabilire un pane, che non è pingue ad un sacerdote, che si separa in certo modo dalla società, e si riduce ad abitare in un luogo, ove spesso conviene farsi petto da leone per sostenere gl'incomodi pesanti ora di viaggi, ora di nauseante fetore, trovandosi obbligato ad abitare sopra la stanza di deposito dei cadaveri, quali spesso per circostanze di tempo, stanno i due o tre giorni prima di essere sepolti, e quindi tramandano esalazioni sì disgustose che tolgono spesso la voglia anche di prendere il cibo. Credo che i superiori stessi nell' inculcarmi ad accettare questo incarico, perchè stessi fermo nel posto, che io ho accettato volentieri per l'amore a questa casa nell' interesse solo di salvare quel tanto che v'è rimasto insieme al luogo, avranno pure inteso che dovessi accettare quel giusto compenso che avrebbero oggi offerto a me, forse più tardi ad un altro, che può prendere questo incarico per vivere. Il cielo lo sa quanto ho instato per avere un piccolo aumento per rinunciare a questa tassa, ma non è stato possibile. Nè per questo ho ardito fin qui esigerla, si perchè, ho vista l'esistenza di questo camposanto sempre precaria, sì perchè, non mai per superbia, ma per una non so qual ripugnanza, non saprei indurmi a mandare per riscuoterla a mio nome. »

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E contra qui pro parochis causam agit ita proposita dubia diluere satagit. Rispondo al primo Quesito negativamente alla prima parte, affermativamente alla seconda. La ragione di ciò è una conseguenza del diritto di sepoltura che hanno i parrochi nel publico cemeterio. Imperocchè attesa la disposizione dell'antico diritto canonico il diritto di sepoltura era di esclusiva competenza parrocchiale, come la S. Rota riteneva nella decisione 15 giugno 1699, coram Molines. « Et quia de jure solum ecclesiæ parochiales habeant populum et cœmeterium, ideo ex eadem juris dispositione illis tantum competebat jus sepeliendi. » Glossa in Clement. Dudum de Sepult. Verb. Sepulturam. Innocent. in cap. 2 de Sepult. Abbas in Cap. Fraternitatem, 3 vers. Sed ego, eodem tit. de Sepult. etc. Di guisa che era sentenza comune degli antichi canonisti che le chiese non parrocchiali specialmente quelle dei regolari avessero non per disposizione del diritto comune, ma per privilegio della sede apostolica il diritto di tumulare quelli che vi avessero eletto sepoltura adeo ut communis sit antiquorum < canonistarum sententia ecclesias non parochiales, et præcipue illas monachorum et regularium, quia de jure non habebant populum, solumque retinebant cœmeterium pro se < ipsis non potuisse nisi proprios monachos sepelire ad expres< sum text. in cap. Placuit 1, caus. 16 quæst., jusque illud quo gaudent tumulandi alios qui in eorum ecclesiis elegerint sepulturam, non obtinere ex juris communis dispositione, sed ex privilegio S. Sedis apostolicæ ut probatur ex cap. Certificari 9 cap. In nostra 10 vers. E contra etc. (S. Rota luogo citato). Laonde Innocenzo assegna la seguente regola generale: Quamobrem Innocentius in cap. 1 De sepult. statuendo in hac materia regulam generalem omnibus cavendum esse monet (sunt ejus verba) quod non omnis ecclesia

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habet cœmeterium, sed illæ tantum quæ habent populum, aut illæ quibus concessum est ex privilegio. (S. Rota). Ciò premesso, la legge civile che ha abolito come in questa, così in altre città d'Italia i respettivi cemeteri parrocchiali, a causa della così detta pubblica igiene, volendo che in ciascuna città s'istituisse un pubblico cemeterio, o camposanto, non poteva portare alcun pregiudizio ai diritti parrocchiali, che di loro natura sono indipendenti dal potere laicale. Infatti la S. C. del Concilio aveva deciso nella Derthonen. 24 maggio 1821 che con l'istituzione del camposanto non deve intendersi altro che la mutazione materiale del luogo rimanendo integri i diritti parrocchiali. Rappresentando pertanto il pubblico cemeterio i cemeteri delle singole parrocchie, il parroco nella solenne associazione di un suo defonto parrocchiano si trova nel camposanto come in luogo di sua giurisdizione, competendogli in esso quella stessa piena giurisdizione che avrebbe nel suo cemeterio. Ad essi adunque e non al cappellano del camposanto spetta di esercitarla anche nell'assoluzione da farsi sul cadavere di un suo parrocchiano prima di essere tumulato.

Il cappellano del camposanto non può avere alcun titolo ad esercitare una giurisdizione, molto meno esclusiva, nella chiesa del camposanto, poichè egli non è che un simplice custode della chiesa. Arrogarsi poi una giurisdizione che escluda il ministero dei parrochi nella tumulazione dei loro parrocchiali defonti, equivale a spogliare i parrochi del jus sepeliendi et funerandi, che per dritto comune ad essi unicamente appartiene. Non può avere il cappellano del camposanto questa giurisdizione per la ragione della chiesa tumulante, perchè, come si è detto, il pubblico cemetero sta in luogo del cemetero parrocchiale, ed ammesso anche ipoteticamente che la chiesa del camposanto volesse anche considerarsi come chiesa tumulante, il diritto di far l'assoluzione sopra il cadavere spetterebbe sempre al parroco. Imperocchè in tale ipotesi il cappellano del camposanto può in qualche modo paragonarsi al capellano di una confraternita, nella cui chiesa debba esser tumulato il cadavere di un parrocchiano. Anche in questo caso il diritto di eseguire il rito funebre prescritto apparterrebbe al parocco, e non al cappellano, come fu deciso nel decreto urbis et orbis emanato nell' anno 1703, ove si legge nel Num. 20: An ad parochum spectet facere officium funebre super cadaveribus sepeliendis in supradictis ecclesiis et oratoriis? Resp. Affirmative quando tumulandus est subjectus. parocho, intra cujus fines est ecclesia vel oratorium. ›

Milita a questo proposito anche l'altra ragione, che cioè al parroco competa il diritto di associare il cadavere di un suo parrocchiano anche con pompa funebre fino al luogo della sepoltura, e questo diritto è così certo, che porta seco anche di transito in altre parrocchie e diocesi con la stola e croce elevata come fu sancito nelle lettere apostoliche d'Innocenzo XI spedite in forma di breve l' 11 decembre 1676. Posto questo diritto di associazione, spetta anche al parroco di compiere nel camposanto il rito funebre, che per l' erezione del pubblico cemeterio non si è potuto eseguire integralmente nella chiesa parrocchiale. Essendo dunque l'assoluzione che si fa nella chiesa del camposanto il compimento del rito prescritto per l'esequie nel luogo della sepoltura, essa spetterà al parroco, e non al cappellano.

Al secondo quesito credo poter rispondere che le quattro candele che ornano la bara nella solenne associazione del cadavere al camposanto spettano al parroco e non al cappellano

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del camposanto. La ragione della riposta a questo secondo è fondata in questo principio che come al parroco compete per disposizione del diritto comune il diritto di sepoltura, e del funere, così anche al medesimo appartiene il diritto di percepire tutti gli emolumenti del funere. Questo principio ha una limitazione per privilegio della sede apostolica a favore delle chiese non parrocchiali, e specialmente dei regolari, nelle quali il defonto soggetto al parroco avesse eletto la sepoltura. Ma i privilegi apostolici nel concedere anche alle chiese non parrocchiali il diritto di sepoltura, affinchè non fossero del tutto pregiudicevoli alle chiese parrocchiali, apponevano la seguente clausola salva justitia illarum ecclesiarum ex quibus mortuorum corpora assumuntur. Per la qual clausola i RR. Pontefici sempre intesero di preservare a favore della chiesa parrocchiale la porzione canonica, come interpreta la S. Rota nella decisione citata nel 1o quesito Per quam clausulam pontifices præservare intellexerunt portionem canonicam debitam ecclesiæ parochiali ex quo ipsis de jure, remotis dictis privilegiis, jus sepeliendi suos parochianos competebat privative quoad omnes regulares, ut dicitur in dicto cap. Certificari q. cum Glossa de Sepult., et notant Gonzalez, etc. in capite cum super 8 n. 11 eodem titulo, etc. Affinchè pertanto possa affermarsi che al parroco non spetta il diritto di percepire tutti gli emolumenti del funere complessivamente alle quattro candele è necessario provare che per un privilegio che favorisce il cappellano del camposanto, il parroco non può aver diritto alle quattro candele che stanno attorno la bara nell' associazione pubblica che Egli fa di un suo defonto parrocchiano dalla chiesa parrocchiale al camposanto, ed allegandosi questo privilegio, lo si deve provare in modo certo, che non se ne possa in alcun modo dubitare; il parroco ha diritto (adducendo a questo proposito i principi della S. Rota, applicati però ad una factispecie diversa) a tutti gli emolumenti del funere, comprese le quattro candele <Citra ullam ambigendi rationem debentur parocho juris assistentia suffulto ex notis principiis, quod habens pro se juris regulam dicitur habere intentionem plusquam fundatam ex relatis in decis. 151, num. 7 et 8 part. 6 recent., et allegans privilegium debet illud probare, et taliter ut de eo hæsitari non possit ex congestis per Frances. de ecclesia cathedrali, cap. 30 n. 194. Rota coram Buratto decis. 140, num. 1, et decis. 185, n. 9 coram san. mem. Alexandro VIII. »

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Ora i privilegi che limitano il diritto dei parrochi a percepire tutti gli emolumenti del funere sono quelli che riguardano l'elezione della sepoltura fatta da un parrocchiano in un'altra chiesa non parrocchiale, in questo caso al parroco è dovuta la quarta, com'è sancito nel capo cum super 8. Præsentium auctoritate statuimus, ut si aliquem parochianorum vestrorum alibi contigerit eligere sepulturam, de testamento ipsius quarta vobis portio relinquatur. Il medesimo è stabilito nel Cap. In nostra 10, nella Clement. Dudum § Verum. Fuori di questi privilegi non ne esistono altri nel corpo del diritto. Ma siffatti privilegi in nulla possono favorire la pretensione del cappellano del camposanto ad avere le quattro candele, poichè 1o nella presente vertenza non si tratta del caso, in cui un parrocchiano abbia eletta la sepoltura nella chiesa del camposanto; 2o perchè la chiesa del camposanto non è chiesa tumulante, come ho risposto nel 1° quesito, il pubblico cemeterio tiene luogo de' singoli cemeteri delle chiese parrocchiali; 3o perchè tali privilegi sono di strettissima interpretazione, e non possono estendersi da caso ad un altro caso simile; ma

come avverte la S. Rota nel voto citato i privilegi ‹ tantum suffragantur quantum litteraliter sonant Innocent. in capite Dilecto, de Offic. Archidiacon. Cap. Auditis, etc.

Dunque il cappellano del camposanto non ha un titolo ad avere le quattro candele. Oltre a ciò esso non può aver titolo alle medesime per ragione della giurisdizione, poichè è un semplice custode della chiesa del camposanto, non per l'associazione, perchè nel caso proposto v'interviene il parraco, ed è di diritto parrocchiale.

È inoltre da avvertirsi come nel quesito sono fuori di proposito le parole benchè questo abbia percepito ogni suo diritto col funere celebrato nella chiesa. Il diritto del parroco ad esigere gli emolumenti del funere non si limitano al solo funere celebrato nella chiesa, ma prendendosi nella sua integrità comprende eziandio i diritti del funere celebrato in chiesa, e di ciò che è compimento del funere ossia diritto dell'associazione al luogo della sepoltura. Questa conclusione non solo si fonda nelle ragioni già accennate, ma anche nell'altra, che cioè al parroco sono dovuti tutti gli emolumenti del funere non per la fatica che sostiene nel dare sepoltura ai cadaveri de suoi parrocchiani defonti, ma in compenso dell'officio parrocchiale, e dell'amministrazione de'sagramenti. Così la S. Rota nella citata decisione coram Molines 15 giugno 1699. < Secundam rationem petierunt Domini ex ipsius juris communis censura, juxta quam emolumenta funeralia recensenturinterjura parochialia, solisque parochis exercentibus curam animarum tributum est jus illa petendi, non jam ratione laboris in corporibus fidelibus humandis adhibiti, sed in compensationem operis officii curati et administrationis sacramentorum. E questa ragione non si restringe ad una parte degli emolumenti del funere, ma li comprende tutti, e dà al parroco il jus illa petendi non solo pel funere celebrato in chiesa, ma anche per l'associazione al camposanto, ossia dà al parroco il diritto di esigere anche le quattro candele che adornano la bara nell'associazione solenne al camposanto.

Al terzo quesito rispondo, che il cappellano del camposanto riceve per il suo non disagiato officio l'assegno di L. 150 l'anno, oltre l'abitazione annessa alla chiesa del camposanto, che stante le fatte usurpazioni non potrebbe più usufruire come parroco, ed alla stessa casa credo vi sia annesso anche un orto. Se poi il cappellano non si credesse soddisfatto di quest' assegno anzichè molestare le famiglie con altre tasse, oltre già le molte che pagano, sarei di parere che sarebbe per lui partito migliore (previa annuenza del superiore) avanzare istanza al municipio per aumento di assegno, e sono sicuro che ove il municipio riconosca la giustizia della domanda non si ricuserebbe di annuirvi. A me sembra che l'onorario fin qui goduto è equo, se și considera l'opera che egli deve prestare nel trasporto di circa cento cadaveri all'anno; poichè nella pubblica associazione intervenendo il parroco, il cappellano non deve sostenere alcuna fatica; nelle altre associazioni poi, che si fanno con il carro funebre, può evitare anche questa fatica, come spesso suole avvenire retribuendo centesimi 50 ad un sacerdote che ne faccia le veci. Alle quali cose aggiungendo le limosine delle messe che la pietà dei congiunti preferisce far 'celebrare nel luogo ove riposano le ossa dei loro defonti piuttostochè nella chiesa parrocchiale, il cappellano del camposanto potrebbe di tale onorario chiamarsi soddisfatto, e rinunziare alla pretenzione di entrare a parte degli emolumenti.

Expositis partium deductionibus operæ pretium est ut aliquid ex officio raptim innuam.

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