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la prova contraria, ed è in difetto soltanto di questa prova, che i fondi acquistati dalla moglie durante il matrimonio devono essere riunti alla massa del fallimento.

E per vero senza una tale sanzione, le attività del debitore sarebbero state in balìa di quante dilapidazioni la malizia dei coniugi avesse potuto immaginare a pregiudizio dei creditori, i quali se non fossero giovati da questa presunzione juris, e fossero invece stati posti nella necessità di produrre essi la prova diretta che il danaro impiegato nell' acquisto degl' immobili apparteneva al marito, nella maggior parte dei casi avrebbero dovuto abbandonare l'esercizio dei loro diritti, poichè una tal. prova ora affermativa ed or negativa, sarebbe stata nella maggior parte dei casi a loro impossibile.

Di questa regola, dettata dalla sapienza del romano giureconsulto Quinto Mucio, a torto si dorrebbero le mogli dei nostri commercianti, perocchè oltr' essere perfettamente giusta, tende eziandio a sottrarre da ogni ingiurioso sospetto il loro pudore. Quando non è abbastanza chiaro d'onde scaturiscano certi acquisti, certi pagamenti, la legge, più presto che avvolgersi, forse con pubblico scandalo, in indagini tenebrose, si attiene al rispettoso partito di presumere che il danaro ne sia provenuto dal marito.

Questo è insostanza il concetto della regola Muciana, che il nostro legislatore ha adottata e la cui prudenza non si potrebbe, quanto basti lodare. Ne riproduciamo il testo esplicitissimo: Cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit et verius et honestius est, quod non demostratur unde habeat, existimari a viro ad eam pervenisse. Evitandi autem turpis quaestus gratia, circa uxorem, hoc videtur Quintus Mucius probasse Leg. 51

D. De donat. inter vir. et uxor.

ARTICOLO 783. I beni mobili, sì dotali come parafernali, indicati nel contratto di matrimonio o pervenuti alla moglie in uno dei modi accennati nell'articolo 780, ritornano ad essa in natura, quando ne sia provata l'identità con inventario o con altro atto che abbia la data certa.

i beni della moglie furono alienati ed il loro prezzo fu convertito nell' acquisto di altri beni mobili od immo

bili, la moglie può esercitare su questi il diritto indicato nell' articolo 781, purchè la provenienza del danaro ed il nuovo impiego di esso constino da un atto che abbia data certa.

Tutti gli altri oggetti mobili posseduti sì dal marito come dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, si presumono appartenenti al marito, salvo alla moglie la prova del contrario.

ARTICOLO 784. La data certa di un atto, richiesta negli articoli 781 e 783, dev'essere stabilita nei modi determinati nel codice civile, ma la

prova dell'acquisto, del possesso e dell'alienazione di titoli di credito o di azioni di società commerciali, può farsi anche coi registri dei pubblici stabili— menti o delle società per azioni.

1. Le disposizioni che regolano il ritorno alla moglie dei beni mobili che le appartengono, sono in piena armonia con quelle che regolano i suoi diritti alla ritenzione degl' immobili.

2. A condizione che dei mobili reclamati ella provi la identità. Natura di questa prova.

3. Come si stabilisce la data certa di un atto privato nei modi determinati dal Codice civile? Come si stabilisce negli atti che provano l'acquisto, il possesso, l'alienazione di titoli di credito e di azioni di società commerciali ?

1. Le disposizioni contenute nell' Articolo 783 che regolano, al sopravvenire del fallimento del marito, il ritorno alla moglie delle sue proprietà mobiliari, concordano pienamente con quelle che regolano i suoi diritti sulle immobiliari. I beni mobili indicati nel contratto di matrimonio, devono appartenerle, così come gli immobili, o come dotali, o come parafernali in virtù dei titoli indicati nell'articolo 780, e cioè in dipendenza di rapporti giuridici al matrimonio anteriori, ovvero per donazione o successione legittima o testamentaria.

Giova qui osservare che giusta il nostro Articolo ritornano alla moglie i mobili dotali o parafernali indicati nel contratto di matrimonio. Ma se da questo contratto risultasse che le cose mobili dotali o parafernali furono consegnate al marito a stima senza la dichiara

zione che la stima non ne produceva la vendita, il marito col contratto di matrimonio ne divenne proprietario (art. 1401 del Cod. civ.) e conseguentemente per cagione del sopravvenuto fallimento non lo si potrebbe spogliare di un diritto acquisito di una proprietà che divenne il pegno comune dei suoi creditori, i quali hanno dovuto sovr' essa contare.

Così dicasi dei mobili che in tempo non sospetto fossero passati per opera del marito nelle mani di terzi di buona fede, pei quali il possesso produce gli stessi effetti del titolo giusta l'articolo 707 del Codice civile.

In ammendue questi casi la moglie, nel fallimento del marito, non è giovata d'alcun privilegio e non può spiegare che un'azione personale, come semplice creditrice chirografaria, perocchè se la legge ha voluto garantirle la sua condizione di proprietaria, non ha voluto, a pregiudizio dei terzi, fargliene una migliore di quella di qualsiasi altro proprietario (1).

Se i beni mobili della moglie dotali o pa

(1) Renouard. Traité des Faillites et Banqueroutes. Tomo II. Pag. 392.

Borsari Codice di commercio annotato Lib. III pag. 946

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