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tratta come vada edificata la casa, coltivato il campo, fabbricata la manifattura; ma si tratta solamente di pareggiare fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà, così pure nelle leggi e nelle dottrine riguardanti i servigi godevoli, e i mezzi difensivi delle acque si tratta unicamente di ottenere questo pareggiamento. Egli forma, infatti l'unico scopo della civile legislazione, e però, come forma il fine unico al quale vengono subordinati i mezcosì pure determina il carattere, i limiti e la direzione delle dottrine legali.

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Per la qual cosa se egli è utile il conoscere tutte le pratiche materiali le quali servono a procacciare i beneficj, e ad allontanare i danni provenienti dalle acque, egli è dal l'altra parte manifesto che queste pratiche non vengono assunte legalmente in considerazione fuorchè per quelle circostanze le quali si riferiscono al pareggiamento suddetto delle utilità.

S. II. Sua distinzione e divisione in relazione
al fine ed ai modi.

Fin qui abbiamo parlato dell'oggetto logico proprio della ragione civile delle acque, de' suoi limiti, e quindi della maniera di considerarlo e di esporlo. Ma quest' oggetto fu da noi riguardato in un senso unito, conglobato e uniforme a guisa di una mappa indistinta. Ora conviene passare a riguardare per un momento questa ragion civile in un senso distinto, onde determinare precisamente l'indole e la latitudine dell' argomento da noi impreso a trattare. Ognuno sa consister esso nelle Dottrine legali riguardanti la condotta delle acque nel senso comunemente inteso. Posto questo assunto, che cosa veggiamo noi? Che la massima parte della ragion lucrativa e della ragion difensiva delle acque non entra nella nostra trattazione; ma vi entra soltanto un solo rumo della ragion totale delle medesime. Ciò risulta dalla sola intestazione la quale si riferisce alla rurale economia. Considerando infatti le cose anche in senso

positivo, noi veggiamo per esempio, che partendo dallo stillicidio e giungendo fino alle opere difensive dei grandi fiumi havvi una moltitudine di oggetti legali i quali non entrano nelle nostre ispezioni. Così pure considerando la parte lucrativa, noi ci accorgiamo che la trattazione nostra è ristretta ad un solo ramo della medesima. Varie infatti sono le servitù, o sia meglio i servigi lucrativi prestati dalle acque, i quali possono formare oggetto di legislazione e di giurisprudenza, e che la formarono infatti.

E qui per illustrazione dell'argomento delle presenti osservazioni conviene avvertire, che altro souo i servigi delle acque, ed altro gli uffici riguardanti la ragione delle acque. I servigi utili veng no dedotti dalla facoltà intrinseca dell'oggetto materiale, o sia dalla sua capacità a procurarci un beneficio. Gli uffici poi consistono in atti dell' uomo relativi a questi stessi servigi, o alla tutela od alla conservazione o al libero esercizio riguardante questi stessi servigi materiali. L'officium dei Latini che corrisponde a dovere morale, inchiude appunto questo seuso. Fare od omettere qualche cosa a pro d'altrui, costituisce l'entità propria dell'ufficio sia morale sia legale. E siccome in questi uffici l'uomo rende un reale servigio all' altro, così, al complesso degli atti che costituiscono l'ufficio, fu attribuito il nome di servitù.

E qui conviene prima di tutto cogliere la differenza fra il dover legale di precetto e la servitù civile privata quale viene intesa nella civile giurisprudenza. Nel dover legale e nella servitù intervengono è vero un diritto ed una rispettiva obbligazione, e per questo lato la servitù ed il dovere suddetto si rassomigliano. Ma dall' altra parte il dovere legale imposto per precetto della legge differisce dalla servitù pel suo titolo originario. Imperocchè nel dovere legale di precetto l'obbligazione viene imposta a tutti e per fatto del legislatore. Per lo contrario nella servitù suddetta questa obbligazione non viene stabilita che per un atto particolare volontario delle parti. L'oggetto dunque sul quale per fatto dell' uomo cade la servitù è per se stesso libero, prima di essere assoggettato a servitù. Nel precetto legale per

lo con

trario il fare o non fare non è mai libero a piacere degli interessati. Ecco la differenza fra il dovere legale di precetto e le servitù civili.

Parlando in materia di acque queste servitù si possono ridurre a quattro classi principali, cioè :

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1.o Servitù di prestazione.

2.° Servitù di transito.

3. Servitù di tolleranza..

4. Servitù di divieto.

Queste quattro specie di servitù possono esistere o separate o riunite, e quindi formare oggetto o principale o subalterno di convenzione, di legislazione e di giudizi. Qui sarebbe fuor di luogo l'entrare in particolarità dottrinali, perocchè ciò forma appunto l'argomento di speciali dettami. Il presente discorso versando solamente su i limiti propri e su lo spirito generale dell' assunto nostro, ci obbliga solamente qui a cogliere quegli aspetti e quei rapporti che riguardano il presente argomento. Proseguiamo.

§. III. Sue cause costituenti, o sia titoli giuridici.

L'indole degli uffici riguardanti le acque importa necessariamente di distinguere la parte morale dalla parte materiale dei medesimi uffici, perocchè da questa parte morale traggono origine, sussistenza e forma gli uffici mẹdesimi. Considerata la condotta delle acque sotto di questo rapporto, la teoria delle cause costituenti il rispettivo diritto è comune a tutta specie di uffici o sia di servitù legali. Ora queste cause ridur si possono alle quattro seguenti, cioè :

1.o Alla proprietà o sia al dominio reale personale.
2.° Alle convenzioni espresse.

3. Alla prescrizione legittima.

4. Alle attribuzioni delle leggi e dei pubblici regolamenti.

Ciò è notorio ed ammesso senza disputa e per comune

sentenza.

Ma considerando ben addentro queste diverse cause co

stituenti, noi ci avveggiamo che esse realmente si riducono ad una sola, e' questa si è la volontà o propria o concordata sia dei proprietari, sia dei governi.

Questa volontà poi si annunzia o espressamente (come nelle concessioni esplicite), o tacitamente come nelle prescrizioni.

I diversi atti di questa volontà danno il carattere positivo ai diversi uffici in materia di acque. La maniera colla quale vengono stabiliti, decide della loro sussistenza. Essa è o irrevocabile o rivocabile a piacere del concedente. Con questa maniera si stabiliscono questi uffizi o temporariamente o in perpetuo.

« La facoltà di valersi di questi uffici autorizzata e gua«rentita dalle leggi costituisce appunto il diritto rispettivo « di servitù. »

Nel concetto comune l'argomento della condotta delle acque si suole per lo più restringere alle sole servitù perpetue ed obbligate. Ma tutti i buoni scrittori non si sono limitati entro questo angusto cerchio, ben conoscendo, che nell'uso comune intervengono altri rapporti indipendenti e distinti dalla perpetuità e dalla irrevocabilità. Ciò ha luogo nello stesso diritto convenzionale riguardante la ragione delle acque. Tutto di si fanno dispense di acque semplici. Tutto di si accordano i così detti precari in materia di acque. Ognuno sa che il precario « altro non è che una con«< cessione libera dell'uso di un' acqua rivocabile a piacere cc del concedente». Ognuno sa del pari che frequente è l'uso di siffatte concessioni. Ma il precario si suole forse collocare fra le servitù ? È troppo noto che no. Ma l'escludere il precario della servitù in genere, è forse cosa che possa accordarsi dalla buona ragione? Noi lo vedremo fra poco. Io mi contenterò qui di osservare, che l'omissione di questo argomento in un trattato della condotta delle acque costituirebbe un sommo difetto nell' istruzione. Ognuno dun. que vede di leggieri, che la dottrina legale sulla condotta delle acque, non può essere ristretta esclusivamente alle servitù perpetue ed obbligate.

S. IV. Sua latitudine.

Poste queste osservazioni, quali sono le conseguenze che ne nascono in mira di determinare l'indole e l'estensione della condotta legale delle acque ? Procedendo in ordine logico, noi troviamo che la dottrina così detta della condotta delle acque abbraccia due parti: la prima materiale, e la seconda morale. La prima consiste nei possibili servigi utili che ci vengono resi dalle acque, e che possono venire contemplati sì dalle convenzioni che dalle leggi. La seconda consiste nelle determinazioni delle volontà colle quali a guisa di decreti si determina ciò che fare o non fare si debbe, onde ottener l'intento della contemplata utilità. Gli uffici riguardanti la condotta delle acque, comprendono sì l'una che l'altra parte. Ciò riguarda il carattere intrinseco di fatto di questa specie di servigi. Quanto poi ai caratteri di ragione, essi risultano dalla loro conformità colla norma fondamentale di pareggiare fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà. In forza di questa conformità, l'ufficio diventa legittimo, e però approvato e sanzionato dalla pubblica autorità.

Questa conformità altro veramente non è che una pura relazione logica, o per dirlo altrimenti, altro non è che lo stesso fatto conforme ai dettami della legge sanzionata. Allorchè dunque si parla della forma legittima della condotta delle acque, devesi sempre comprendere anche questa relazione di conformità ; dalla quale appunto in ultima analisi dipende la di lei legittimità. Ma nello stesso tempo non conviene mai perdere di vista la sostunza stessa del fatto, nè per una viziosa astrazione conviene separare cose che sono essenzialmente e per necessità di natura sempre inseparabili.

Tutto questo riguarda la natura propria della dottrina della condotta delle acque. Passando ora ad esaminare la sfera, noi troviamo costituire essa un ramo particolare dei servigi utili delle acque, e però se dessa vien regolata da

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