Obrázky na stránke
PDF
ePub

che chiamasi incivilimento. Questo continuo procedimento forma la vita stessa degli Stati, nè può essere interrotto senza porre in convulsione ed in esterminio la esistenza stessa sociale. Dunque le leggi umane dovranno servire all'ordine di questo procedimento e di questa continuità. Le buone leggi positive non sono atti di arbitrio, ma di ragione; e questa ragione sta nella necessità e nella forza stessa delle cose insuperabili da ogni umano arbitrio.

Volendo ora conoscere quali sieno le competenze delle leggi negli affari passati e pendenti conviene richiamare la distinzione fondamentale fra i diritti originari naturali cui le leggi non professano di conferire, ma sol di tutelare, e i diritti conferiti dalle leggi in forza dei rapporti necessari sia perpetui, sia transitori dello stato sociale. Questa distinzione è già conosciuta in giurisprudenza ed accennata coi nomi di diritti naturali e civili che io già denominai nativi e dativi, come si può vedere nelle Prenozioni §. XXII. Premessa questa distinzione, e volendo sapere in primo luogo quali diritti si debbano tener fermi, ognuno sa che fermi ed irrevocabili ritenere si debbono i diritti emergenti sia da contratti o convenzioui di ragion privata e prestanti diritti quesiti irrevocabili, sia da transazioni fra le stesse parti, sia da cose giudicate e passate in giudicato, sia da possesso di un diritto acquistato per la morte di taluno avvenuta sotto l'impero d'una legge precedente, sia finalmente da un'azione o da un diritto acquistato per una prescrizione già consumata. Tutti questi titoli per i quali nascono rispettivi diritti ed obbligazioni, e sui quali non è lecito di innovare, dipendono sempre dal concorso dell'autorità privata e della pubblica, concorso nel quale la padronanza privata e la socialità indivisibilmente unite dettano le disposizioni di un illuminato legislatore.

Ora volendo sapere su quali oggetti, dentro a quali circostanze e fino a qual segno le leggi possano innovare, egli è necessario di richiamare alla memoria la distinzione già fatta fra i diritti che denominammo nalivi e dativi. Esempi

dei nativi gli abbiamo nei diritti individuali di conservarsi, di difendersi, di perfeziouarsi. Esempi dei dativi gli abbiamo in quelli di cittadinanza, degli statuti così detti personali, delle successioni per causa di morte, nelle discipline commerciali, nelle servitù legali e simili. Quanto ai nativi si considera che l'uomo li porti con se nella civile società onde essere aiutato nel loro esercizio, di modo che ogni contemperamento e restrizione assomigli ad un contratto sinallagmatico, nel quale, se si soffre da una parte una restrizione nell'idea di padronanza naturale, dall'altra si riceve un ricambio con maggiori e più durevoli beneficj. Quanto poi ai dativi, ognuno sente che fino dal principio essi inchiudono la condizione di essere modificati o tolti a norma delle esigenze sociali che li dettarono; e però come la legge gli conferì, così pure la legge gli toglie senza che a lei contrapporre si possa dal privato verun diritto irrevocabilmente quesito, nè accusar la legge di viziosamente retroagire.

La facoltà di innovare e di agire sul momento viene riconosciuta in tutti gli statuti così detti personali; come per esempio nella tutela delle donne, nella minorità o maggior età, in tutte le successioni per causa di morte, nelle servitù legali e fin anche nell'esecuzione, o sia osservanza di affari pendenti, benchè la loro origine fosse contrattuale e pel titolo della loro durata o del diritto fondamentale dativo, come per esempio nelle enfiteusi, nei patti di futura successione e in altre convenzioni, la stabilità delle quali dipendeva non dal diritto naturale generico, ma da sanzioni puramente civili. Vi ha ancor di più. In oggetti di privato dominio, la disposizione dei quali si estende ad una indefinita durata che dicesi perpetuità, lo stesso principio e lo stesso impero della legge innovatrice venne a buon diritto esteso. Imperocchè alla vivente società, e per conseguenza alla legge sola appartiene di sanzionare e mantenere atti o disposizioni le quali eccedono la vita individuale; e però come a lei spetta di conservarli se la posizione e le circo

stanze lo richiedono, così pure essa può toglierli e modificarli se le circostanze lo esigano, senza tema di retroagire viziosamente (1).

Tutto questo s'intende di un oggetto o di un affare che dura o pende tuttavia; e non di oggetti o di affari finiti e consumati. Negli affari pendenti, benchè essi abbiano una origine contrattuale, la legge che sopravviene può ragione→ volmente innovare per ridurre le cose all'armonia, ben inteso che il modo di esecuzione sia di competenza sociale. Un esempio in materia di acque lo abbiamo veduto nel caso sopra riportato (Prenozioni, §. XVI). Ivi fra il Piemontese Sozzi e la real Camera di Torino era intervenuto un contratto di censo annuale e perpetuo pel quale il Sozzi contro un dato canone annuale estraeva l'acqua dal fiume Tidone. Ma siccome il dominio dei torrenti fu da prima avocato per sola autorità della potenza imperante, e non acquistato a titolo contrattuale, così, malgrado il contratto successivo di censo, essendo cessato il detto dominio demaniale, fu abolita la continuazione del detto canone.

Quanto poi agli affari consumati o finiti, o con transa

(1) On exagérait beaucoup trop le principe de la non-retroactivité des lois, si l'on allait jusqu'à dire que le legislateur ne peut plus absolument rien à l'égard des contrats passés qui ont une longue suite d'exécution; qu'il ne peut plus imposer aucune condition nouvelle; quoique elle fut appropriée aux nouveaux besoins de la société (Repertoire de MERLIN V.o Rente constituée, §. 13, art. 3). Veggasi la conferma legale nelle Prenozioni al §. XXIII, tit. I, pag. 198.

L'imperatore Giustiniano dappertutto estremamente guardingo contro la vera retroazione (V. la Novella 18, cap. 5 in fine, la 66, la 73 ed altre) fino al segno di non dare effetto ad una legge già pubblicata, quando si poteva dubitare della di lei notizia (V. la Novella 66) ebbe forse ribrezzo di estendere la riduzione degli interessi su di un capitale pecuniario anche ai contratti anteriori alla legge da lui pubblicata, ordinando che gli interessi non ancora scaduti, ma prima stipulati, non si dovessero più pagare come prima, ma dentro i limiti più ristretti da lui ordinati? (Veg. la leg. 27, Cod. de usuris).

zioni valide, o con sentenze passate in giudicato, o con pre scrizione compiuta, sottentra una grande ragion di Stato onde consacrarne l'irrevocabilità, malgrado qualunque lesione o torto che una ragione o più illuminata, o più equa accusare potesse. La sicurezza dei possessi e la stabilità della vita sociale assorbe così ogni altra minuta e transitoria considerazione che rispetto alla medesima, il privato deve subire l'impero di fatto della legge vigente senza rivalicare più gli affari passati, finiti e transatti (1). D'altronde se consideriamo tutti questi atti in se medesimi, noi veggiamo in tutti operare il consenso, tranne le sentenze passate in giudicato, nelle quali, in forza della legge sociale che proscrive la privata violenza, il privato deve rispettare i giudicati (2). Nella transazione veggiamo il consenso libero espresso. Lo veggiamo pure nelle prescrizioni, perchè taluno non valendosi a fronte della legge della sua azione che eser citar poteva, egli l'abbandonò scientemente e rinunziò al suo diritto.

α

(1) Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis non ad facta praeterita revocari (L. 7, Cod. de Legibus). Hinc in legibus haec clausola solet inseri TRANSACTA FINITAVE EA DE RE RATA SUNTO (Vedi questa clausola nella Leg. I, §. ult. Digesto ad Senatum Cons Tertull. et Orph.). Transacta finitave intelligere debemus non solum quibus controversia fuit sed etiam quae sine controversia sunt possessa (Leg. 229, Dig. de verbor. signif) ut sunt judicio terminata, transactione composita longioris temporis silentio finita (L. 230, Dig. de verbor. signif.). = POTHIER. Pandect. ad lib. I, tit. III, sect. I, art. 2, §. 5.

(2) Riandare un affare finito con sentenze passate in giudicato definitivo pel solo motivo che fu cangiata la legislazione o la dominazione, quando sia adottato in massima, egli è lo stesso che scuotere dai fondamenti l'ordine sociale e comandare la diffidenza da una parte, la mala fede dall'altra, e suscitare tutte le frodi e l'immoralità.

V.

I limiti inviolabili fin qui contemplati riguardano il rispetto che la legge usar deve verso i privati nelle cose fra privati stabilite in un tempo anteriore. Ma fuori di questa sfera e parlando dei diritti dativi forsechè sou essi abbandonati all' arbitrario, o non piuttosto anche rispetto ad essi esistono forse altri limiti insuperabili dalle buone leggi? Ecco una questione la quale non so se dai giureconsulti e dai pubblicisti sia stata mai discussa. E per trattarla in relazione alla rurale economia prego qui di richiamare l'idea dell'associazione territoriale della quale in addietro ho fatto parola (pag. 15-19) nata dalla contiguità dei possessi alla quale conviene simultaneamente congiungere l'associazione economica personale, per la quale sorgono le classi collegate dei possidenti, dei manifattori, dei trafficanti e degli addottrinanti, le quali vanno via via suddividendosi, ma tutte formano un sol corpo con una sola vita, e quindi invocano più raffinate instituzioni. Quando un legislatore abbia sotto gli occhi non drappelli di Tartari, che cominciano qua e là a fissarsi sul suolo, ma un consorzio d' uomini con possessi contigui e collegati, potrà mai aver diritto di demolire le leggi e le ordinanze preesistenti indotte dai rapporti necessari dell'associazione personale e territoriale? Potrà forse far prevalere quelle massime astratte le quali possono sol convenire ad una incipiente società agricola ? Egli sareb be lo stesso che demolire l'edificio della civiltà per piantarvi quello della barbarie.

Quali sono le conseguenze che ne nascono? Che ai possessi anteriori vanno annessi quei diritti e quegli obblighi i quali furono dettati dalla loro contiguità per la comune convivenza. Che questi diritti e questi obblighi sono inviolabili al pari di ogni altro diritto quesito, benchè non derivino da titolo contrattuale privato. Che questa inviolabilità sta annessa allo stato di contiguità dei fondi e della convivenza dei possessori ; e però che il sostituire i principj della

« PredošláPokračovať »