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selvaggia padronanza naturale privata nou solo forma una funzione incompetente, ma barbarica e disastrosa. Allorchè dunque la nuova legge non revoca espressamente le pratiche legali indotte dall'associazione territoriale, e uon dichiara aboliti i diritti dativi acquistati si debbono ritenere come sussistenti.

Non confondiamo la potenza di fatto colla potenza di ragione dell'autorità legislativa. Se voi riconoscete non esser lecito far viziosamente agire l'autorità legislativa per togliere diritti ed obblighi emergenti da transazioni, da giudicati, da prescrizioni, da eredità devolute, con molto maggior ragione dovete confessare non esser lecito farla agire per togliere diritti ed obblighi emergenti dall' associazione territoriale e dalla convivenza sia il per passato che per il presente. Come esistono rapporti necessari di ragione fra privati e privati, così ne esistono fra la comunità sociale ed i privati e viceversa. La mutabilità quindi delle leggi di diritto e di ordine sociale o sia pubblico ha certi confini di diritto necessario che non si possono transcendere.

Il principio segnato qui serve in pratica non per sottrarsi dall' osservanza delle leggi positive, ma per interpretarle ed applicarle a dovere. La regola che la legge non si deve senza una speciale e chiara disposizione rendere nè spogliativa di diritti anteriormente quesiti, nè distruttiva degli ordinamenti necessari alla civiltà, è universale: e però conviene ben discernere quando parli in via di disposizione pratica ed ordinaria o in via suppletoria alla libertà naturale superstite. Data l'associazione territoriale con tutte le sue condizioni stabilite e sanzionate dalle pratiche legali, i principj del dominio naturale selvaggio non agiscono in via di regola ordinaria, ma solamente in via di residuo Il giureconsulto ed il magistrato non può far valere quei principj in altra maniera. Per lui la prima norma è il positivo, ed in mancanza di questo fa valere il razionale. Ma il positivo va assunto col suo complesso pratico, e non sbranato o annientato col cogliere un profilo parziale e rovinoso. Il razionale poi non è quello di una formola algebrica, ma di una for

mola fisiologica, cioè di una regola vitale adatta al temperamento ed all' età del dato consorzio umano. Ciò che dicesi di una legislazione primitiva si deve pur dire d' una legislazione successiva, a meno che espressamente non annienti i regolamenti preesistenti e disciplinari di quell' astralto naturale dominio. Allorchè dunque definisce nudamente un diritto non abroga i modi di esecuzione compatibili col sistema suo generale. Dunque i diritti dativi acquistati non vengono tolti, ma proseguono inviolati finchè il legislatore non dichiari il contrario.

VI.

La vita civile non è annessa e dipendente dalla divisione materiale dei codici o dalle località delle ordinazioni. All'opposto quella vita viene regolata da tutto il complesso delle disposizioni imperative che reggouo un dato popolo. L'incivile est judicare nisi totâ lege perspecta, si riferisce a tutto il corpo, e non al tale o al tal altro articolo; al tale o tal altro titolo; alla tale o all'altra tale raccolta. Il possedere dunque la legge risulta dal tenere vim et potestatem di TUTTO questo complesso. Se la legge talvolta parla in senso generale di dominio naturale, essa, altro non constando, si deve ritenere aver dichiarato, come pure dichiara in via di massima costante, che l'esercizio pratico di questo dominio è subordinato alle esigenze della convivenza ed alle ordinanze stabilite. Chi sarà tanto stolido in questo esercizio di far prevalere le definizioni e le dichiarazioni generali astratte alle quali manca il modo dell' esecuzione? Vorresti tu forse far man bassa su tutte le instituzioni e su tutte le discipline pratiche per far valere lo sperticato dominio di Hobbes? Eppure taluni lo pretendono a fronte di uno stato di particolare civiltà sviluppata e disciplinata, e ciò pel solo motivo che nel codice si legge il principio generale non disciplinato. Che cosa vi dice la ragione? che non essendo state abolite le pratiche ed i regolamenti di ragion politica, quelle definizioni e dichiarazioni di ragione

astratta naturale si debbono far valere ed applicare solamente dopo le necessarie ordinazioni e pratiche stabilite ? Usando il metodo inverso si capovolge tutta la legislazione pratica, e si fa man bassa su tutto l'ordinamento di un popolo incivilito per risospingerlo in una antichissima barbarie, e far sorgere una lotta acerba di interessi la quale si risolve in una sorda e perpetua guerra intestina.

Una mostruosità di questa natura non può essere certamente attribuita a verun legislatore ragionevole; e molto meno in secoli che conoscono che cosa sia giustizia : e però tutti coloro che si sforzano di capovolgere con commenti ed interpretazioni un testo, in modo che ne sorga una tanta devastazione, suscitano addirittura la presunzione di non avere inteso il testo da loro commentato.

A maggiore schiarimento soggiungo quanto segue. Quando la legge non vieta ma attribuisce un diritto o comanda un fatto in generale il quale può essere esercitato in diverse maniere, credete voi che sia libero al cittadino di scegliere quei modi che non fanno armonia col sistema dell'attuale convivenza? Voi mi dite che la legge tacque, e però è lecito di usare quel modo che piace meglio. Qui sta l'errore. La legge tace, ma se insorge controversia vi dice di supplire colla ragion naturale. Credete voi che questa ragion naturale sia la indefinita ragion del diritto selvaggio o non piuttosto la ragion sociale? Se voleste la prima, voi commettereste una viziosa petizione di principio, ed affermereste, che quando la legge non prescrisse il modo di esecuzione, sia libero al privato di scegliere anche modi insociali, o sia non contemperati dalla civile convivenza. Se poi sotto il nome di ragion naturale contemplate quella della civile attuale convivenza, voi siete obbligato a scegliere que' modi che sono in armonia col sistema della vigente convivenza. Dunque tutte le volte che la legge non prescrisse i modi di esecuzione convien supplirli o con quelli che non furono espressamente abrogati compatibili colla nuova legge o con quelli che la legge avrebbe dovuto aggiungere.

Mi duole di dover di nuovo insistere su di questo argo

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mento: ma pur troppo ne ho il motivo, come si dimostrerà nel seguito di questo Trattato. Per ora avendomi proposto di rilevare il modo e i limiti della legislazione in relazione ai diritti dativi risultanti da leggi di ordine pubblico, io credo che si debba tener per massima doversi considerare come tuttavia vigenti ed operativi i diritti reali quesiti in forza anche di regolamenti economici e di consuetudini precedenti. Più ancora doversi considerare come tuttavia vigenti siffatti regolamenti, a meno che non sia intervenuta la loro abrogazione nel senso già spiegato (§. XXII Prenozioni ). - Da ciò ne viene che se la nuova legge dichiarò in genere di non volere aboliti i politici regolamenti, e dall'altra parte si contentò di semplicemente definire e di dichiarare i diritti di ragion naturale astratta; non si possono tali definizioni e dichiarazioni assumere o come abrogative o come incompatibili con siffatti anteriori regolamenti, ma solamente come suppletorie e sussidiarie per regolare l'esercizio della privata padronanza in tutti que' casi ne' quali non abbisognano le discipline sociali. Per la qual cosa conviene prima di tutto far agire la legge con tutto il suo corredo di discipline esecutive come quella che propriamente è richiesta dalla necessità pratica delle cose. Nel rimanente poi in tutto quel margine che non abbisogna di discipline esecutive e regolamentari praticate, si debbono far agire i principj di ragion naturale semplice come fu di già definita (1).

Se la divisione dei codici serve a facilitare il ripartimento dei lavori, si ricordino i giureconsulti che tal divisione non gli autorizza a disciogliere il regime delle leggi, nè gli dispensa dallo studiarle e dal farle agire congiuntamente. Una è la persona ed una è la vita civile ; e però uno, connesso ed armonico, è il regime delle leggi e dell'amministrazione della giustizia. Nulla dunque di più goffo, nulla di più insensato avvi dell'uso di studiare sgranatamente il

(1) Io mi riserbo più sotto di esaminare l'obbiezione tratta dall' abrogazione delle leggi anteriori in tutti gli oggetti contemplati da un codice.

ROMAGNOSI, Vol. VIII.

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PARTE PRIMA, INTRODUZIONE.

nudo positivo d'un sol ramo della vigente legislazione e di applicarlo nudo ed isolato col grosso senso letterale del volgo: L'arte di determinare ciò che è di ragione nei casi occorrenti forma la pratica giurisprudenza. Ma il quid juris, o sia ciò che è di ragione, risulta forse dal solo ramo sbranato di quel tal codice singolare? Più ancora: anche dopo lo studio di tutti i codici non esiste forse un'ultima scienza alla quale il giureconsulto ed il magistrato ricorrer deve nel silenzio della ragione scritta positiva? I nostri antenati distinsero il giureconsulto dal leguleio. Essi poi posero in proverbio il detto: Merus legista, purus asinista. Il raccomandare dunque mio di ben concepire la ragion civile nel suo varo e pieno senso ; l' inculcare lo studio della filosofia del diritto pieno ed illuminato di uno stato di alto incivilimento, altro non è che invocare dai cultori l'esecuzione di un voto di tutti i secoli onde ottenere giureconsulti e magistrati abili, e quali vengono desiderati dai governi e dai popoli.

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