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REQUISITI FONDAMENTALI PER L'ACQUISIZIONE
DI UNA RAGIONE PREDIALE DI ACQUE

CAPITOLO PRIMO

DELL'

DELLA VERA NATURA DEL ACQUIDOTTO

(403)

§. I. Se l' acquidotto si debba annoverare
fra i beni stabili.

L'ACQUA nuda non è acquidotto, ma un fluido di una data

specie. Parimenti un canale senz' acqua non è acquidotto, ma uno scavo, o una galleria, un tubo o altro manufatto. Dunque il concetto reale e naturale dell' acquidotto è di ragion composta, ma individua, perocchè a costituire il concetto di lui concorrono sì la idea dell'acqua che del condotto, e vi concorrono di modo che una sola di esse non somministra l'idea di acquidotto. Così l'idea del corpo e dell' anima congiunte concorrono a costituire l'idea dell' animale. Dunque l'idea complessa dell' acquidotto non si può scindere ed attribuire il nome di acquidotto sia all'acqua presa per se sola, sia al suo nudo recipiente. Queste idee si possono discernere, ma non disgiungere.

pro

Il far correre un' acqua giusta una data direzione, priamente ufficio delle date ripe, delle date gallerie, dei dati doccioni. Nell' agraria economia questa funzione viene eseguita da dati canali o sotterra, o in terra, o sopra terra, i quali tutti sono edifici e manufatti pari alle case e per comune appellazione e consenso riguardati come immobili. Oltracciò nella ragion prediale la condotta delle acque è primariamente desti

nata a servire sia alla fertilità delle terre, sai a movere opifici stabili, sia a delizie stabili e sopra beni stabili Dunque sia per ragion materiale, sia per ragione finale, l'acquidotto prediale si deve qualificare e porre nel novero dei beni stabili. Per ragion materiale, perchè la qualità del recipiente e rispettivo dirigente e che dà forma e direzione all'acqua è per se stabile. Per ragione finale poi perchè la destinazione e il servigio dell' acqua la rende addetta e consacrata a bonificare uno stabile possedimento.

Invano si vorrebbe insistere sulla natura fluente dell' acqua e sull'ufficio suo di già annotato nella ragione di quest'opera pag. 5 e 6. In tutte le legislazioni la qualità di immobile di una cosa non viene assunta, e adoperata nel solo senso fisico e rigorosamente logico, ma viene applicata secondo vedute e posizioni diverse. Imperocchè secondo diversi aspetti e relazioni l'attributo d'immobile si applica a cose diverse. Così esistono cose immobili:

I. Per la loro natura, come i campi e le case.

II. Per la loro accessione, come le piante ed altri prodotti agricoli.

fissi.

III. Per la loro congiunzione, come i così detți in

IV. Per la loro destinazione, come gli attrezzi rurali o di una fabbrica d' industria (1).

(1) Rispetto alla suddivisione dei beni immobili nella Romana legislazione si possono vedere le citazioni concordanti al Codice civile italiano stampate in Milano nel 1809 al tomo primo pag. 195 e seguenti, a cui ci riportiamo per brevità. Noi ci limiteremo qui a citare l'articolo 523 di detto Codice, in cui si dice: « I condotti che servono a tradurre le acque <«< in una casa o altro fondo sono immobili e fanno parte del << fondo medesimo a cui sono annessi. » Questo testo concorda perfettamente colle seguenti leggi romane, cioè:

Leg. 12, §. 24, dig. de instructo vel instrumento legato. Leg. 15, c. leg. 38, §. 2, dig. de actione empti et vendit. I quattro modi suddetti di qualificare come immobili le cose vengono pure dichiarati dai §§. 293 fino al 298 del Codice civile austriaco.

Sotto di qualcheduna di queste qualificazioni cadrà certamente l'acquidotto; e cade di fatti sotto molte ad un sol tratto. Prendi tu la costruzione sua materiale? Egli cade sotto la prima e la seconda. Prendi tu la sua destinazione? Egli cade sotto la quarta. Vuoi tu contemplare anche per se acqua contenuta ? Essa è una cosa utile tramandata dalla terra sulla sua superficie, e però a norma del §. 295 del Cod. civ. austriaco, finchè non sia distratta, è immobile.

S. II. Considerazioni speciali sull'

acqua condotta.

La natura corrente di un'acqua viva ha imbrogliata la testa di taluni, i quali involti nella bassa sfera del volgo forense prammatico, confondono il morale e il legale col materiale delle cose, perchè mancano del criterio necessario a discevrare le particolarità ed i rapporti delle idee. Io sono quindi costretto a soggiungere le seguenti considerazioni.

Finchè a modo del selvaggio tu stai contemplando il corso di una corrente tu non vedi che una successiva massa

di un fluido passare da un luogo ad un altro senza interruzione, di modo che non puoi sapere quanta acqua in un dato tempo e in un dato spazio sopravvenga e sorta dalla terra e passi olure. Ma quando tu devi irrigare in un dato tempo una data superficie di un tuo prato e di un tuo campo, tu vedi allora tantosto di abbisognare in un dato tempo e in dato luogo d'una determinata quantità disponibile di acqua onde saziare la sete, dirò così, del tuo prato e del tuo campo, e tenerne per tanto tempo viva la loro vegetazione, come il bere dell' animale sostiene la sua vita. Ma siccome tutta la massa che ti abbisogna non può nè deve essere trasportata in un sol fiato sul tuo terreno, ma a poco a poco; così il tempo misurato del deflusso entra come condizione essenziale dell' uso di quella corrente, e vi entra per costituire la quantità necessaria a soddisfare al bisogno del tuo prato e del tuo campo.

In questa posizione di cose è vero o no che un' acqua, sia

che provenga da un recipiente che la contenga, sia che scaturisca continuamente dalla terra, per te è lo stesso, purchè in date stagioni e in date circostanze tu ottenga quella quantità che ti abbisogna? Il lago di Meride dicesi che in Egitto fosse un serbatoio stabile di acqua il quale doveva servire nei mesi asciutti a somministrare acque irrigatorie ai fondi fruttiferi. Nella ragione rurale economica e legale non è l'acqua viva o morta che conclude all'uso, ma bensì l'acqua buona e bastante ai bisogni campestri, che distribuire si può dove fa d' uopo.

Ciò posto, come qualificheresti tu l'acqua di una cisterna? Sotto di un aspetto la qualificheresti come stabile finchè la consideri formante un tutto col suo recipiente: sotto l'altro aspetto poi la giudicheresti come mobile quando distaccata da un secchio tu la levi dalla massa e la trasporti altrove (1). Ora lo stesso avviene dell'acqua viva di un condotto. Una data massa fluente posta in dominio di un privato si deve considerare rispetto al dominio come una data massa non fluente. Il padrone ha diritto all'acqua viva che sempre sopravviene, come ha diritto sull'acqua morta che giace nella cisterna. Siccome egli contar deve per i suoi bisogni su di una data massa adoperabile, così egli ha diritto colla quantità che sempre sopravviene di supplire alla quantità che sempre si perde collo scarico, talchè la sorte della sua corrente viene parificata ad una massa stabile che sta sotto alla sua mano disponibile secondo i bisogni de' suoi fondi e di altri usi.

Questo modo di contemplare il possesso di un'acqua è essenzialmente economico e legale, stantechè contempla l'utilità che nei possessi e nelle contrattazioni forma lo scopo, l'anima e il titolo pei quali si statuisce e si contratta

(1) Questo doppio aspetto è consacrato da tutte le legislazioni dei popoli civili e viene espressamente sanzionato nelle produzioni tutte del suolo, fra le quali contasi anche un'acqua viva. Portio autem agri videtur aqua viva, dice la legge 11, dig. quod vi aut clam.

sulle cose materiali. Distaccare la mente e prescindere da questo punto di vista egli è lo stesso che annientare la scienza, o dirò meglio, egli è lo stesso che escire dal campo della giurisprudenza e della civile economia per perdersi in arguzie scolastiche e puerili. Il possesso proprio di un'acqua poi ravvisato a dovere è tale che qualunque sia la proprietà del fondo, è inconcludente per affermare o negare i diritti di un conducente o utente di un' acqua. Tu tieni nella tua cantina una botte imprestata piena di vino tuo, o nella casa tenuta in affitto una cisterna di un'acqua raccolta da te. Forsechè perchè i recipienti sono di altrui ragione tu non hai l'esclusivo possesso del tuo vino e della tua acqua? La massa di questi fluidi è tua e tutta tua. Il valor loro risulta dai beneficj da te aspettati e dai servigi che essi ti rendono come qualunque altro bene materiale. Per questi titoli e per questi motivi la legge ne guarentisce a te il dominio come di qualunque altro bene materiale. Il fluido e il solido non entra per togliere o diminuire il diritto reale, come l'alto e il basso della statura, il bianco e il bruno nel colorito, non toglie o diminuisce i diritti personali.

Conchiudasi dunque che l'acqua corrente viva per se stessa forma una proprietà esclusiva del suo possessore o utente simile alle cose inerenti al suolo quantunque di altrui, e riveste la doppia qualità in senso diviso di stabile e mobile. Essa è bene stabile considerata nella supposizione legale ed abitualmente formante una massa naturale : essa è un bene mobile allorchè venga distratta.

§. III. Se sopra una corrente si verifichi il furto.

Se da un pozzo di vino o da una cisterna di acqua venisse da un terzo senza saputa e contro l'assenso del padrone sottratto vino od acqua, si commetterebbe o no un furto pari a quello dei frutti di una campagna? Dico pari ai frutti di una campagna onde far sentire che la qualità di stabile di un fluido unito ad un recipiente non può togliere la qualificazione di furto alla sottrazione figurata. Tu mi dici che

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