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avrà il coraggio di porre in dubbio che la pena di morte non sia per riuscire agli Eretici istessi di qualche vantaggio?

Ma non resta escluso in tal guisa, direte voi, ogni spazio. al pentimento? quello spazio appunto, che S. Agostino raccomandò a Donato e ad Apringio, perchè non si troncasse ai Donatisti i più sanguinarj e ribaldi; inimicis Ecclesiae viventibus relaxa spatium penitentiae (a)? No, vi rispondo colla maggiore asseveranza, non resta escluso il modo di pentirsi, se la giustizia venga eseguita colla dovuta moderazione e riserva: si tronca piuttosto la strada a sciagure peggiori; e chi abbandonato nelle solite forme passa impenitente dal patibolo alle fiamme infernali, quantunque il potesse, non si sarebbe convertito giammai, e solo avreb be differita l'eterna sua dannazione per renderla con nuove colpe più tormentosa e molesta. S'ammonisca pure ogni giudice, perchè con indiscreto zelo non affretti il colpo fatale : si lodi la preghiera di S. Agostino che procurò di sottrarre all' estremo castigo non che gli Eretici impenitenti, ma ogni altro facinoroso e colpevole e si conservi in fine, checchè ne dicano i nemici del nostro tribunale, la lodevole pratica della Chiesa, che prega per la vita di quelli stessi che abbandona; chè cosa non v' ha più coerente a quella soavità e dolcezza, che Gesù Cristo ha istillato nel seno di Madre così amorosa: avrebbe torto però chi volesse inferire da ciò, che S. Agostino e la Chiesa abbiano disapprovato il rigore di quelle leggi che prescrivono un tale abbandono. Non tamen legum severitatem, qua tales morte plectuntur, non observandam docuit così si legge nel Decreto di Graziano (b); e quicumque te occiderit secundum potestatem legitime a Domino datam, juste fecerit, così risponde a Petiliano S. Ago stino (c): ed io soggiungo che più che alla penitenza si chiude in tal modo il varco alla colpa, e si tolgono tanti altri a quella irreparabile rovina, alla quale l' Eretico si è già incamminato a gran passi e si possono bensì addurre alcuni casi di Eretici ravveduti all' aspetto del loro supplicio, come dell' Anabattista Giovanni Layde e dello Spadaro convocatore di Luterani in Parigi rac

(a) Epist. 100. al. 127. ad Donatum num. 1. Epist. 134. al. 160. ad Apringium Procos. num. 4.

(b) Quaest. 5. caus. 23. can. 47. (c) Lib. 2. cap. 23.11. 43.

conta il Varillas (a), ma non è possibile ritrovarne un solo, in cui le umane disposizioni abbiano impedite quelle del Cielo.

Nulla v'è dunque, che renda inconveniente ed ingiusta la morte, che hanno stabilita le leggi contro gli Eretici; anzi dalle cose dette fin qui si deve inferire, che come dell'altre, così si verifica anche di questa ciò che scrisse S. Agostino (b), che magis pro Haereticis leges sunt, quam illis videantur adversae; quoniam multi per illos correcti sunt, & quotidie corriguntur, & se esse correctos & ab illa furiosa pernicie liberatos, gratias agunt ed io conchiuderò con S. Bernardo, che a punir l'eresia non solo non è eccedente la pena di morte, ma conveniente e proficua non che all' una ed all'altra società, ma anche agli Eretici istessi, i quali melius gladio coercentur, illiùs videlicet, qui non sine causa gladium portat, quam in suum errorem multos trajicere permittantur (c). Voi non vi scostate da sì giuste massime; e se trovate chi dal Limborch o dal Voltaire ha ricavato sentimenti contrarj, dite col solito vostro coraggio, che i Concilj, i SS. PP., le Scritture e la S. Sede, e non costoro, sono stati dati a voi dalla provvidenza divina ad istitutori e maestri; e che voi non sarete mai per preferire ad una celeste dottrina, che illumina, una filosofia, che accieca. Altro non mi resta a dire su questo argomento; e pregandovi a conservarmi il vostro amore, mi dichiaro al solito

(a) Storia delle rivoluzioni pag. 382.435.
(b) Epist. 85. al. 5c. ad Bonif. cap. 2.n.7.
(c) Ser. 66. in Cantic. num. 12.

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LETTERA DECIMAQUARTA.

Anche dopo morte gli Eretici formali possono essere
condannati senz' ingiustizia.

di

Dopo che m' è riuscito di farvi conoscere che a punire gli Eretici si adopera con giustizia in certi casi anche la pena morte, non trovo più alcuna difficoltà nel vedermi obbligato dal nuovo vostro quesito a giustificar que' giudizj, che di loro si fanno talvolta anche dopo morte. Pochi lumi aggiunti ai già dati, o piuttosto una semplice applicazione degli addotti principi a questo caso individuo basta ad escludere l'irragionevolezza di quella disapprovazione, che ne fanno Gerardo Noodt e varj altri settarj Prima però d' inoltrarmi nell' argomento permettetemi che dissipi alcune tenebre, che a tutto involgere nelle sognate loro oscurità hanno procurato d'aggiungervi i perfidi Giansenisti, confondendo queste condanne colle saviissime provvidenze, che ha presa la sagra e civile podestà nel rimovere dal sepolcro di Giansenio la lapide che lo encomiava, nel negare l'ecclesiastica sepoltura ad alcuni suoi notorj aderenti e seguaci, e nell' occultare le ceneri e proibire il culto del Diacono Paris e di qualch'altro refrattario insolente, che il fanatico loro partito avrebbe voluto sollevare all'onor degli altari. Non sono queste le condanne, delle quali parliamo: ma fu il primo una saviissima risoluzione del Vescovo d'Ipri per impedire che si vedesse in una pubblica chiesa encomiata una dottrina, ch'era stata condannata dal la S. Sede. L'altro è stato non una pena data dopo morte, ma una conseguenza di quella scomunica, che refrattarj ai comandi del Romano Pontefice avevano incontrata in vita senza curarsi neppure in morte di ottenerne l'assoluzione. Il terzo finalmente è stato e una legittima conseguenza dell' indicata censura, ed un' opportuno riparo somministrato contro il culto superstizioso che loro si dava, e che ad altro non poteva servire, che a fomentare la disubbidienza, accreditare gli errori ad a rendere il partito più sedizioso e fanatico. In quest' incontri non può astenersi lo zelo de' fedeli Pastori dal dare simili provvedimenti; e tanto sono lungi dal trar seco la condanna delle persone e della lo

ro memoria, che si usano talvolta per impedire il culto irregolare dato ad uomini morti in qualche concetto di santità, ed alle immagini stesse della Vergine e de' Santi, se avvien che si scopra che da tutt' altro principio il loro culto è promosso, che da spirito di divozione, e che ad altro non mira che a fomentare l'avarizia e l'orgoglio. So che avranno pregiudicato non poco al nome degli indicati novatori e settarj le provvidenze suddette: ma questo qualunque siasi pregiudizio è da attribuirsi piuttosto al preventivo discredito che si erano procacciato presso i buoni colle perverse loro dottrine e cattiva condotta, che a quelle provvide disposizioni, che hanno impedita la violazione de' sagri Canoni, e posto freno ai disordini,

Del resto, torno a ripeterlo, tutt'altro è l' indicata condanna, che si fa dopo morte di un' Eretico, cui sia riuscito in vita di evitare il meritato castigo: ed è così antica la costumanza d'usarne, che non è difficile il dimostrarla, come è stato fatto di molt' altre, coerente ai costumi di tutti i tempi, e che col crescer degli anni non ha fatto altro che prendere miglior consistenza e figura. Questa condanna è preceduta adesso da una diligente inquisizione di quell'errore, nel quale il defonto è vissuto senza che abbia lasciata alcuna prova del suo ravvedimento: chè non i Sospetti di eresia, ma i soli formali Eretici restano esposti a questi giudizj. Non si procede, se le prove non sono piucchè abbondanti, per compensare in tal modo quelle difese, che i defonti non possono fare per se stessi. Non si condannano finalmente se prima non sono stati chiamati a difenderli tutti quelli che aver possono un qualche interesse nella loro riputazione: ed allora solo si dichiarano incorsi in tutte le pene fulminate contro gli Eretici, quando nulla risulta in loro favore, ed è più che evidente il delitto. Per questa dichiarazione e sentenza resta infamata la loro memoria, che più d'ogni altra cosa è presa mira in queste condanne; e ne viene in seguito l'abbandonamento delle loro immagini e cadaveri al braccio secolare, che li ab brugia; e si spargono talvolta le ceneri al vento, e si demoliscono le case e si confiscano i beni, se hanno le case prestato asilo ad empie adunanze e conventicole, e non è troppo antiquato il delitto di chi resta processato.

di

Le quali cose ben ponderate mostrano ad evidenza il gran divario che passa tra queste condanne e le provvidenze già dette, e il gran torto che hanno coloro che osano criticarle. E' ve

ro che mors omnia solvit ; e che cessa ogni azione dopo morte • già intrapresa o da intraprendersi (a): questi legali principj però, che si applicano così utilmente a norma e governo de' giudizj, ne'quali si tratta di delitti privati, e se pur pubblici, non così importanti che giungano ad interessare la stessa divina ed umana maestà, a nulla servono allorchè trattasi di delitti sì gravi. La legge ha disposto invece che si proceda contro i rei di ribellione anche dopo morte (b); e se è ascoltata con giubilo e plauso universale allorchè resta offesa la sola maestà del sovrano, chi ardirà criticarla allorchè trattasi di lesa divina maestà tanto maggiore d'ogni altra, quanto Dio è maggiore d'ogni creata cosa? Platone nella decima sua legge vuole che si proceda dopo morte contro chiunque ha ascoltato alcuno a sparlar degli Dei senza correggerlo, e dopo averlo separato in vita dal commercio di tutti lo condanna dopo morte a restar' insepolto: nullus cum ipso civis colloquatur, et extra regionis finem insepultum ejiciant. Così Platone contro i violatori, anzi i soli tolleranti dell'offesa idolatrica superstizione; e saranno riprensibili i Cristiani se castigano dopo morte i formali e diretti oltraggiatori dell' ineffabile divina maestà? E' vero che è stata contrastata talvolta una così lodevole costumanza; e trattandosi di condannare dopo morte la persona di Teodoro di Mopsuestia, l'ostinazione de'suoi protettori e parziali ha dato motivo a varj disturbi e contese: l' essersi però tra questi assai meglio schiarita la cosa ha tolto a noi ogni ragionevol motivo di dubitarne; e non può ai dì nostri essere impugna ta, se non da chi non pago d'avère in vita vestite le bugiarde divise di mansueto agnelletto per divorare lupo rapace con maggior sicurezza le pecorelle del sagro ovile, vorrebbe anche dopo morte nascondere sotto le sembianze medesime il suo furore per seguitare ad ucciderle. Chi in vita ha edificato il suo prossimo coll' eroico esercizio d'ogni virtù, è giusto che tramandi ai posteri la gloriosa memoria delle sue gesta per indurli ad imitarle; e perciò con grande avvedimento solleva la Chiesa i suoi eroi all' onor degli altari. Chi con eccessiva baldanza ha oltraggiata in vita la divina ed umana maestà, ed è morto impunito, è giusto che

(a) L. 1.& 3. C. Si reus vel accusator mortuus fuerit, Nov. 22. cap. 22., L. Defuncto 6. ff. de pub. judiciis.

(b) L. Majestatis 6. Cod. ad L. Juliam Majestatis.

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