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r'origine di un tale diritto da liberale concession de sovrani: e rispondete al primo, che la sua presunzione è troppo palese, nè può smentire la solenne protesta del Concilio romano, che sin dall' anno 803. senza far menzione de' sovrani favori ha dichiache sulla scorta de' SS. PP. e della non mai interrotta costumanza antichissima si appigliava a queste penali risoluzioni: sicut a SS. PP. statutum est, et hodie synodali et apostolica auctoritate firmatur, penitus abjiciantur (i Chierici delinquenti), et exilio suis omnibus sublatis perpetuo tradantur (a). Dite agli altri che non hanno diritto d'essere creduti senza prova dopo che tante ne esigono ove trattasi di giova re alla Chiesa. Noi sì, che sulla scorta della famosa regola di S. Agostino (b) potiamo decidere, che l' imposizione delle pene temporali è d'originario diritto apostolico dopo d'aver veduto che in sostanza quest' è stata la pratica comune di tutti i tempi, anche di quelli ne' quali fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania: astiterunt Reges terrae et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus (c), e che non si incontri ne' più reconditi arcani della venerabile antichità un canone o un' editto sovrano, dal quale sia stata da principio introdotta: ed è la nostra causa così trionfante e sicura, che quand' anche riuscir potesse ai nostri avversarj di ritrovare un qualche editto o cañone dal quale traesse l'origine, non lascierebbe per questo d' essere inviolabile ed uno di que' diritti, de'quali scrisse già Zosimo Papa (d) che sine suo periculo temere nullus incessat. Anche i privilegj divengono come diritti originarj, e sono irrevocabili, giusta il comune sentimento, quando vengono accordati per ragionevoli motivi a persone non suddite non affatto gratuitamente, e la concessione è stata accettata ed autenticata da podestà superiore e confermata dalla lunga pratica di molti secoli, come sarebbe avvenuto nel caso nostro. Ma già vel dissi, che la supposizione non regge, ed il potere di castigare gli Eretici con pene anche temporali è di data più sublime ed anteriore a qualunque liberale concessione de' sovrani, i quali lo hanno bensì potuto ap

(a) Collect.Concil. Harduin. tom. 5. pag. 504• (b) de Baptism. cont.Donatist.lib.4.cap.24.n.31. (c) Ps.2. (d) Epist. 12.ad Afros int. Epist. Rom. PP. Coustant.

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provare coi loro editti, istruiti opportunamente dalla divina sorgente donde era nato, e scoperta la necessità in cui era la Chiesa di farne uso, hanno potuto garantirlo e proteggerlo, ma non mai supplire colla loro agl' impossibili mancamenti e difetti della sovrannatural provvidenza.

Questa non manca mai in ciò che è necessario: ed a farvi sempre più comprendere che non ha mancato certamente nel conferire alla Chiesa quel diritto d'infliger pene temporali necessarie al più spedito disimpegno delle sue grandi incombenze, a quanto vi ho detto aggiungo ora ciò che leggo nel Vericelli (a) e nel Diana (b), che se ne fa testimonio oculare, ed è che chiamata a diligente esame dal tribunale del S. Officio sotto Innocenzo X. la seguente proposizione; Romani Pontificis potestas, exigente fine spirituali, aut catholicae Fidei bono, indirecte ad quae. cumque temporalia non extenditur : non isfuggì la censura di ereticale, saltem reductive & secundario: e la loro testimonianza fu riputata di tal peso dal piissimo Vescovo poi Cardinale Luigi Beluga, che meritò d'essere inserita nella bellissima rimostranza che umiliò a Filippo V. Re delle Spagne (c). Direte forse che questa censura non è ancora promulgata legittimamente; ma se questa non basta, io ripiglio che più di lei vi deve movere la S. Sede, che maestosa vi si presenta davanti armata de' più solenni anatemi per abbattere il temerario ardire di tutti gl'impugnatori della sua esteriore giurisdizione e diritto. Insegnava nel decimo quarto secolo Marsilio di Padova una dottrina chiamata da Ottone Vescovo di Frisinga (d) perniciosum dogma, & venenosam doctri. nam, colla quale pretendeva di sostenere, che omnes sacerdotes, sive sit Papa, sive Archiepiscopus, sive Sacerdos simplex, quicumque sunt aequalis auctoritatis & jurisdictionis ex institutione Christi, sed quod unus habet plus alio, hoc est secundum quod Imperator concessit, vel plus vel minus ; & sicut concessit revocare potest; ed insegnava inoltre che Papa vel tota Ecclesia simul sumpta nullum hominem quantum

(a) De Apost. Mission. tit. 13. q. 182. sect. 17. num. 51. (b) Tractat. 1. append. ad part. 10. resolut. 8.

(c) Confutazione degli errori e calunnie contro la Chiesa tom.

1.num. 20.

(d) lib. 2. de Gest. Frider. Imp.

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cumque sceleratum potest punire punitione coactiva, misi Imperator daret eis auctoritatem; e finalmente, nec Clericos proprietatem, nec Episcopos regalia, nec Monacos possessionem habentes aliqua ratione salvari posse, cunctaque haec principis esse, ab ejusque beneficentia in usum tantum Laicorum cedere oportere. Si scosse allo strepito di tanti errori lo zelo del buon Pontefice Gioanni XXII., e con una Bolla dommatica i fulminò, dichiarandoli sacrae Scripturae contrarios & Fidei catholicae inimicos, haereticos, seu haereticales & erronevs (a). A Marsilio, cui si unì Gianduno, sono succeduti in appresso Marc'Antonio de Dominis, Fr.Paolo, Edmondo Richerio, Budeo e varj altri che hanno procurato di accreditare di nuovo i loro errori: ma non fu meno pronta la S.Sede a conquiderli, e l'immortal Benedetto XIV. rinnovò le condanne di Gioanni XXII. contro il pessimo libro del P. de la Borde, che posti li avea in migliore e più seducente comparsa. E perchè il recentissimo Sinodo di Pistoja avea raccolti tra tanti altri errori giansenistici e quesnelliani quanti mai se n'erano inventati a depressione della podestà della Chiesa e ad avvilimento della suprema autorità della S. Sede, e questo stesso segnatamente che la spoglia d'ogni esteriore podestà coattiva, così ben'a ragione lo zelo invincibile del gran PIO SESTO l'ha preso poc'anzi nella dovuta considerazione contro di lui ha rinnovato le giuste condanne di Benedetto e Gioanni, e ha dichiarati scomunicati tutti quelli che avessero ardire in appresso di sostenerlo e difenderlo (b). Che si ricerca di più per conchiudere che non è dunque questa un'opinione in cui si possa arbitrare a capriccio, ma un sentimento autenticato da quell'oracolo stesso, del quale Gesù Cristo ha provveduto la sua Chiesa a comune istruzione e governo? Si desidera forse che parli la Chiesa se non con maggiore autorità e vigore con maggio. re solennità almeno adunata in un Concilio ecumenico? Questo istesso non manca: c ci somministra quanto basta il Sinodo di Costanza, che avvalorato dalla presenza ed autorità del suo supremo Gerarca fulminò tra le altre anche quella proposizione di Wicleffo, nella quale l'ostinato Eresiarca aveva sostenuto che non era di diritto ecclesiastico l'abbandonare al braccio secolare chi

(a) Raynald. ad ann. 1327.n. 35.
(5) Bulla Auctorem Fidei num. 5.

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per le censure non si era voluto emendare (a). Aggiungete a tut to questo le varie altre condanne replicate sì spesso contro simili impugnatori dell' esteriore e temporal coazione della Chiesa. Unite le salutari istruzioni del Concilio di Trento che dà in più luoghi cenni chiarissimi di questa medesima coazione (b); e spero che non potrete negarmi che su questo punto la Chiesa ha parlato abbastanza, nè avrete più motivo di ricercare da me schiarimenti ulteriori per esserne persuaso: ed io pago d'aver corris posto alle vostre braine con quello che ho detto sin qui, e d' avére con sodi ed autentici documenti sostenuto il diritto che ha la Chiesa incontrastabile di decretare pene anche temporali, lascierò a chi ha più pratica e cognizione di me il decidere se oltre il potere di decretarle a lei convenga anche l'altro d'avere ministri suoi proprj che le mettano in esecuzione quando siano medicinali e leggiere, o sia meglio che in questo implori sempre l'altrui braccio ed ajuto. Pare che persuadano la prima parte motivi seguenti; 1. il timor salutare che anche per questi mezzi i sagri Pastori possono incutere nel cuore de' malvagi, utile anch'esso al miglior disimpegno del loro impiego; 2. la più facile e pronta spedizione delle loro cause; 3. la più dolce maniera colla quale sogliono essere eseguite le coazioni anche maggiori; 4. i pietosi officj e le caritatevoli istruzioni che i buoni Pastori tengono riservate per quelli che mostrano di ricavar profitto dal sofferto castigo Cose tutte che o mancano affatto o divengono difficilissime, se non hanno i Vescovi carceri e corte armata, e se data appena la sentenza resta il colpevole in mano d'altri, nè ha facile l'accesso a lui o ai suoi ministri per essere sollevato pentito, o istruito ignorante, o indocile con nuove premurę stimolato al pentimento. Ed oltre a ciò non è egli per se stes so un disordine il separare senz' urgente motivo in un tribunale l'esecuzione dalla sentenza, colla quale esser deve per sua natura congiunta, e il privare la Chiesa di una prerogativa, che il Sinodo di Magonza sin dall' anno 813. dichiarò d'antico rito e costume ecclesiastico; nos autem, qui reliquimus saeculum, id modis omnibus observare volumus, ut arma spiritualia habeamus, saecularia dimittamus, laiçis vero, qui apud nos sunt, arma portare

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(a) Diritto libero della Chiesa Introd. al lib. 1., e cap. 4. (b) Sess. 13. cap. 1. de Reform., & sess. 14. de Poenit. c, 8.

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non praejudicemus,quia antiquus mos est, et ad nos usque perve nit (a)? Chi siano questi laici, che armati stavano ai fianchi de'Vescovi, io non posso fissar con certezza: parmi però che non andrei molto lungi dal vero se credessi che fossero di questa razza alcuni de Copiati, Decani, Parabolani, Fossarj ed altri tali operarj addetti ad impieghi laboriosi, pericolosi e servili, che pen devano dalle disposizioni de' Vescovi; nè per altro motivo forse erano chiamati Chierici se non perchè addetti al servizio de Chierici e della Chiesa. Ne parlano dopo varj Padri e leggi imperiali anche il Gotofredo (b) e il Bingamo (c); e l'avere avuto bisogno delle provvidenze imperiali perchè non riuscisse d'aggravio l'eccessivo loro numero alla pubblica quiete e sicurezza (d) può servire di qualche appoggio al mio sospetto e di sodo argomento onde meglio avvalorare la congruenza di cui vi parlo Checchessia però di queste esecuzioni, siccome potrebbe taluno pretendere che anche queste dovessero aver parte in quell' onorifica incombenza di proteggere e servire la Chiesa, che la provvidenza divina ha riservata ai sovrani cattolici, così io non m' impegno, torno a ripeterlo, a sostenere la loro necessità e convenienza per ogni luogo, nè mi lagno per ora nè di quelli che non le hanno mai ammesse ne' proprj Stati nè degli altri che da qualche tempo per motivi a me ignoti ne hanno privati i Vescovi ed Inquisitori; purchè però decretate che siano dal loro foro le temporali coazioni, non rincresca alla podestà secolare di eseguirle, e dalla moltiplicità degli affari, dal vano timore di qualche aggravio o da altre inutili gelosie non vada mendicando pretesti per impedirle . Il diffidare della loro moderazione e giustizia è un far torto alla vescovile condizione e carattere Fanno torto i principi aloro stessi, se cercano di restringere l'autorità e la libertà della Chiesa, della quale per alto divin consiglio sono divenuti autorevoli protettori; ed il pretendere che fossero per riuscire più giuste le pene temporali se fossero fulminate da un laico tribunale, o meglio eseguite se affidate ai suoi ministri, è lo stesso che contraddire alle

Concil. Harduin. tom. 4. pag. 1013.

42.et

(b) in Comment. ad L. 13. de Lustrali Conlat. et ad LL. 43.de Episc. et Clericis Cod. Theod. (c) Originum lib.3.cap. 8 (d) Li 4. de Episc. et Cler. Cod. Theod.

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