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da quella podestà superiore, che s'interponga per impedire che le più gravi civili discordie non prorompano in aperte sollevazioni a danno della pubblica podestà e dello Stato: e come nella rivelazione un lume acceso dalla provvidenza divina per dissipar le tenebre dell'ignoranza che ingombra l'intelletto colpevole, è nella Grazia una forza superiore che la debilitata Natura rinvigorisce, così vedo nella podestà della Chiesa un nuovo presidio che le umane società, viziate anch'esse e difettose pel peccato d'Adamo, corregge e ristora.

E' poi falsissimo ciò che voi sospettate, che divenga cioè il principe spettatore indolente ed ozioso contemplatore dell' ecclesiastiche coazioni, se qualche cosa si lascia in disposizion della Chiesa, e che questa disponendo delle cose sue indipendentemente lo avvilisca e pregiudichi. Il principe che ossequioso si presta alle ecclesiastiche disposizioni non è, come udiste da S. Pier Damiano, che un figlio che grato si mostra e riposa sicuro nel seno della madre. Il Superiore ecclesiastico, che usa dell'autorità che ha ricevuta da Dio, non è che un padre amoroso che s'interessa nei vantaggi dei diletti figliuoli, eď intrecciando in tal modo trą loro in nobil gara i vicendevoli officj di amichevole corrispondenza il trono e l'altare, la civile podestà serve di forte braccio e sostegno alla podestà della Chiesa, e più che spettatrice indolente si mostra anzi protettrice di quelle medesime coazioni che nel suo Stato si eseguiscono. E la Chiesa procura anche i vantaggi di lei nel compiere col dovuto rispetto così gelosa incombenza; ed il rispetto è sì grande che non l' intraprende giammai se non è sicurissima della sovrana approvazione e piacere, ed umile s'arresta e le tralascia al sorger di un sol sospetto che riuscir possano di rincrescimento e disturbo, assai meno premurosa dell'attuale non sempre necessario esercizio di qualche suo secondario diritto, che del favor de' sovrani.

Io non nego per questo che nascer possa e sia nato talvolta tra le due podestà qualche disparere e contrasto; chè nel burascoso mare di questo mondo non è sperabile una perfetta ed imperturbabile calma. Dico solo che la tempesta non è mai nata dalla natura di un sistema così ben regolato e divino, e che i danni açcidentali, che possono provenire dalla imperizia e malvagità di chi o nell' una o nell'altra maniera governa le cattoliche società, non sono mai da paragonarsi coi perenni ed immancabili beni che risultano da quest' ammirabile unione. Si consideri lo stato infelice

ch' ebbero le civili società pria che si vedesse inalberato nel loro seno il vessillo della cattolica Religione; si rifletta alla meschina situazione della Chiesa sotto il dominio de' sovrani infedeli, poi mi si dica se reca utile o danno alla temporal podestà quella limitata autorità che si accorda alla Chiesa, e se può la Chiesa sussistere in quell' auge sublime, cui l'ha voluto condurre dopo tante umiliazioni e contrasti l'amorosa cura del divin suo Sposo, senza quell' estensione di libertà e potere esteriore, che esige il favore de' sovrani cattolici e l'uso di pene anche temporali. I soli Pufendorfiani collo stravisarle hanno potuto vedere in loro quelle ostilità e continui contrasti, che nascer devono da due autorità che comandano sovranamente nel medesimo Stato non mai i Cattolici, i quali distinguendo l' una dall' altra società, ed attribuendo ad ognuna diversi fini ed officj primarj,nè ammettono Stato nello Stato disordinato e vizioso, e sono tanto lontani dal temere alcun danno dalla loro diversità, che hanno anzi motivo di aspet tare ogni bene e come ambe si prestano vicendevole soccorso nel facilitare le rispettive loro incombenze, così è da credersi che e per interesse e per genio si rispetteranno a vicenda, e chi le regge, se è avveduto e prudente, concepirà quegli utili sentimenti, che prescrisse a se stesso Carlo Magno il quale parlando dell' autorità del Romano Pontefice protestò che servanda est cum mansuetudine umilitas ut, licet vix ferendum ab illa S. Sede imponatur jugum, feramus, & pia devotione toleremus (a)

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In ogni evento non è mai da perdersi di vista la provvidenza divina, che non la Religione soltanto, che professiamo, ma la ragione stessa e la più sana e sola vera filosofia dichiara arbitra e sovrana di tutte le umane vicende; ed è da credersi con fermezza che dopo d' avere introdotta tra noi l'una e l'altra podestà a nostro regolamento e vantaggio ne moderi anch'essa il freno divinamente, e faccia sì che alle più gravi tempeste succedano le maggiori tranquillità, e tutto vada a terminare in un principio solo, quantunque per doppia strada sembrino le umane cose ordinate al loro fine. Quo fit, lo disse prima di me Monsig. Bossuet (b), ut sub binis licet potestatibus, res tamen humanae · minime dissolvantur, quod Deus habenas temperet, atque ita

(a) Capitul. Reg. Franc. tom. 1. pag. 357. edit. Baluz. (b) Defens. Declarat, Cler. Gallic. part. 2.lib. 5.cap.35.

non ad duo principia, sed ad unum principium omnia referun tur. Poste così in salvo le convenienze della podestà secolare nel farsi spettatrice ossequiosa e valida protettrice di quelle discrete coazioni, che la Chiesa esercita per se stessa immediatamente, ed il sovrano protegge colla sua forza ed autorità; dovrei ora inoltrarmi a sostenere la maestà e decoro del trono nel prestare che fa il suo braccio autorevole alle coazioni maggiori nella quale esecuzione voi sorpreso dai ciechi vostri condottieri dite di sospettare che non abbia il suo luogo nè la maestà del sovrano nè l'unità della causa. Ma la distinzione medesima del tribunale, al quale passiamo parlando di coazioni sanguinarie e terribili m' invita a differire ad altro ordinario la soluzione di

questo dubbio; ; e voi abbiate la bontà d'aspettarla per pochi giorni, che spero riuscir possa quanto più tarda tanto più convincente e gradita: e persuaso che voi non siate per disapprovare una pausa che è prescritta non dalla sola gravità della cosa ma dall' ordine medesimo e della distinzione de' tribunali, col solito immancabile affetto mi dichiaro

LETTERA VENTESIMA.

L'esecuzione delle pene maggiori riservata ai sovrani
nelle cause di Fede non li disonora, ma serve
loro di ornamento e decoro.

Inorridisce la dolce Sposa di Gesù Cristo al tetro aspetto delle

spade e patiboli; e sebbene giusta e verace qual'è non possa non approvare le più severe sanzioni, colle quali hanno talvolta i sovrani suoi figli procurato di rinforzare le troppo miti e qualche volta disprezzate sue disposizioni, come però dal fulminarle così è stato sempre alienissimo l' amoroso suo cuore dall' eseguire sentenze di mutilazione e di morte, ed anche i più infami col pevoli, che ha dovuto chiamare sì spesso al tribunal della Fede, sono stati risparmiati da lei con somma clemenza: e se non ha potuto vincerli colle paterne sue istruzioni e rimproveri, e se a ritirarli dai pessimi loro traviamenti sono riusciti inutili anche i castighi mitissimi, dei quali ha fatto uso più spesso, non ha mai avuto cuore d'inoltrarsi di più, ed il passo più avanzato al quale ha potuto arrivare il giusto suo zelo è stato quello di discacciarli dal troppo clemente suo foro e di abbandonarli al braccio secolare, perchè potesse senz' impedimento ed ostacolo sopra di loro eseguire ciò che prescrivono le più severe leggi del trono. Si, li hà scacciati talvolta, ma in questo istesso abbandono sempre uniforme a se stessa hà mostrato sì gran rincrescimento e ribrezzo, e tante suppliche ha interposte per salvar loro la vita, che ha fatto conoscere ad evidenza che più che il castigo de' malfattori ha avuto in mira la sicurezza di quel li che pericolavano esposti alla loro insidia e furore. Tanta moderazione però e tanta riserva non è bastata a sottrarla dalle maldicenze ed insulti de' suoi nemici. Vogliono criticarla in ogni maniera ed o faccia uso di quella pastoral verga, che le ha : posto in mano la provvidenza divina, e di cui abbiamo quel famoso verso che riporta il Macri nel suo dizionario, Curva trahit, quos virga regit, pars ultima pungit, o si serva di quella spada, che non può maneggiare che per mano de' sovrani suoi figli, opera sempre a danno o della propria o dell' altrui convenien

za, e stende nel primo caso la falce nell' altrui messe, e rende spettatori inerti dell'esterior coazione quegli stessi che sono stati costituiti da Dio arbitri di tutte le cose; trasforma nell' altro caso in una vile esecutrice dell' altrui disposizioni quella podestà, che nasce da Dio, padrona assoluta di tutto ciò che è esteriore e corporeo, nè ha il dovuto riguardo all'unità della causa, che resta per tal modo divisa tra due tribunali, uno de' quali cerca e dichiara il delitto ed il delinquente, l'altro lo condanna e castiga. Udiste dall' altra mia quanto sia irragionevole ed ingiusta la prima loro pretensione, e quanto poco discapiti in quest' incontri il diritto della secolar podestà. Sentite ora quanto più scon. cia sia e ridicola la seconda imputazione, la quale se l'orribile bestemmia non adegua di Giovanni Hus condannata già solennemente dal Sinodo di Costanza, vi si avvicina però di molto e merita anch'essa disapprovazione e censura. Diceva costui che doctores ponentes quod aliquis per censuram ecclesiasticam emendandus, si corrigi noluerit, saeculari judicio est tradendus, profecto sequuntur in hoc Pontifices, Scribas et Phariseos, qui Christum non volentem eis obedire in omnibus, dicentes nobis non licet interficere quemquam, ipsum saeculari judicio tradiderunt, et quod tales sint homicidae pejores quam Pilatus. Non s' inoltra tanto l'ardire de' nostri detrattori, e prescindendo per ora dall' equità del giudizio di chi abbandona, si ferma a criticare tutto il complesso di queste condanne per l'indecente comparsa che vi fa la podestà secolare e pel discapito che soffre la causa medesima. Due imposture sono queste non men ripugnanti d'ogni altra, le quali prendo ora a dileguare di proposito.

Mi sbrigherei in vero con ogni facilità dalla prima, se lo sbaglio adottando di quei giureconsulti, che per favorire oltre il dovere la podestà secolare hanno insegnato, che il giudice laico prima di secondare le ecclesiastiche determinazioni ha il diritto di ricercare il processo della curia ecclesiastica, di assoggettarlo a rigorosissimo esame, e cassare anche la fatta dichiarazione , se non lo trova conforme allo stile della curia: nel qual caso voi ben vedete quanta superiorità ed azione acquisterebbe nelle cause non sue la podestà secolare, e quanto poco influirebbe a scemarne il decoro la podestà della Chiesa. Mi guardi il Cielo però dall' appoggiare a mal fondate immaginazioni l'equità della mia causa: e vi ripeto di nuovo, che l'indica

Gg

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