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tori di vedere in questi fatti approvate fin dal quarto secolo non che le più violente coazioni in affari di Religione, ma le crociate istesse dell' undecimo secolo e le guerre del Messico, per le quali si movono ai di nostri tanti rumori: ma converrà che lo soffiano in pace, non essendovi luogo a dubitarne dopo che da Teodoreto (a) e Niceforo (b) sono stati sì bene autenticati e giudicati ancora ragionevoli e giusti, senza che alcuno abbia ardito di criticarli per molti secoli; tanto più che non queste sole ma confermano mirabilmente il mio assunto le maniere usate coi Donatisti nell' Africa, cogli Ariani in Oriente, coi Gioviniani in Italia e co' Priscilianisti nelle Gallie, dove troviamo la Chiesa sempre eguale a se stessa occupata in questo genere di coazione. Esortati più volte senza profitto a ravvedersi i Donatisti, furono poi chiamati in giudizio, privati della comunione de'Fedeli, e da Costantino e da altri sovrani atterriti con multe e confische (c). Furono gli Ariani dal Concilio Niceno percossi coi più solenni anatemi; indi furono abbruciati da Costantino i loro libri (d), ed essi stessi banditi da Teodosio (e); Gioviniano ed i suoi seguaci dopo le condanne di alcuni Concilj e di Siricio Romano Pontefice (f) furono colle piombate percossi per ordine di Onorio, e confinati in un'isola della Dalmazia ed in altri disagiati paesi (g). Condannati i Priscilianisti delle Gallie da varj Sinodi, furono in più guise dall' una e dall'altra podestà riconvenuti giudizialmente; e per le importune istanze del

Vescovo Idacio furono alla fine da Massimo strascinati all' estremo supplicio (h) e se riuscì ad Urbico di scansare il rigore del Tiranno, non potè però evitare quello del popolo fedele, dal quale fu lapidato.

Anche nel quinto secolo s'incontrano giudizj a questi conformi e tutti quei Papi, i quali con varj castighi, che partecipano del temporale, si opposero con grande zelo e coraggio

(a) lib. 5.cap.39. (b) lib. 14. cap. 19. et 20.

(c) S. Optatus Milevit. lib. 3.

(d) Sozomenus lib. 1. cap. 20.

(e) Baronius ad ann. 383.num. 34. et 35.

(f) Epist. 2. Mediol. Ec. tom. 2. Conc. Labbei pag. 1218. (g) Baronius ad ann. 390. num. 47..

(h) S. Prosper in Chronico part. 2. et Sulpitius Severus lib. 8.

ai Manichei, Pelagiani, Nestoriani ed Eutichiani, e furono nelle loro risoluzioni assistiti dai fedeli sovrani, esercitavano l' autorità e diritti, di cui vi parlo, e la forma seguivano di quel formale giudizio, che v'ho indicato finora : ed è assai verisimile, che abbian fatto anche di più quell' Attico Vescovo di Costantinopoli, il quale, a detta di Socrate (a), interdum terribilem se Haereticis exhibebat e quel Sinesio Vescovo di Tolemaide, che tanta parte attribuisce in affari politici alla vescovile destà, e tanti combattimenti descrive nelle sue lettere da se intrapresi in difesa della Religione, delle sagre sue leggi e de' beni ecclesiastici (b).

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Troverete lo stesso nel sesto secolo; e fin dal suo nascere incontrerete l'esilio decretato da Simaco e da Ormisda contro i Manichei, ed i flagelli che fu costretto soffrire il soddiacono Ilario (c). Troverete nel suo progresso oltre le molte leggi severissime, che per insinuazione di Pelagio e di altri Pontefici e Vescovi furono promulgate da Giustiniano, Giustino ed altri sovrani contro i Monoteliti condannati prima dal sesto Sinodo ecumenico poi percossi con più pesante mano dall' Imperator Costantino Pagonato (d), troverete, dissi, la morte data all' empio apostata Dunaan dal fedele Re d' Etiopia Elesbaan (e), la lingua tagliata da Giustino al bestemmiatore Severo (f), e la morte decretata in Oriente da quel Basilio Mago, di cui parlò S. Gregorio ne' suoi dialoghi (g): e nel suo cadere finalmente le pene severissime, riportate da Niceforo (h) contro Anatolio.

Comincia il settimo secolo colle commissioni date da S.Gregorio al Vescovo Colombo di servirsi del braccio di Giannadio Patrizio per frenare l'ereticale perfidia; e colle riprensioni fatte da lui ad Agnello Vescovo di Terracina per l'indolenza che usava cogl' Idolatri; e col comando fatto a Genadio Vescovo di Cagliari di procedere contro gl' indocili con rigore, e, se fossero

(a) lib. 7. cap. 41. (b) Epist. 108. 113. 125. 132.

(c) Th. Richinius in V.Monetam diss.1.cap.1.et Baronius ad ann. 523. num. 6.

(d) Edict.pro sext. gener. Synod. adv. Monothelitas tom. 6. Conc. Labb. pag. 1131. (e) Baronius ad an.523. num. 26. (1) Niceph. lib. 17. cap. 2. (g) lib. 1. c. 4.

(h) lib.18.c.3.

servi, di procurarne l'emenda colle battiture, se liberi, con una competente carcerazione (a). Nè men severe si possono credere in questo secolo le ordinazioni e pratiche d'altri Vescovi e Pontefici, se il Papa Eugenio volle che tutti i Vescovi avessero le carceri (b), e se furono costretti il Concilio Toletano XI. ed il Bracarense III. (c) a fare alcune ordinazioni per frenare il trasporto del loro zelo nel punire i colpevoli.

Così universale è stata ne' due secoli susseguenti e così applaudita la punizion degl' increduli, che vennero da tutti i Fede li riputate meritevoli degli onor degli altari quelle divote femine che incontrarono in Costantinopoli il martirio per aver fatto in pezzi quell' indegno Giovino, che con sagrilega mano ebbe l'ar dimento di troncare il capo ad una venerata immagine del Crocefisso. Per questo si mossero i Fedeli contro Paolo Esarca in Ravenna contro Pietro Duca in Roma, contro il Comandante Esilarato ed il figlio Adriano in Napoli, ed in ogni provincia d'Italia contro i Presidi e popoli Iconoclasti. Per questo i Bulgari fecero strage de'Saraceni (d); Bonifacio cercò la carcerazione e condanna d'Adelberto e Clemente (e); l'Imperator Filippo ordinò quella del Monaco eretico, di cui parla Uspergio e i due Sinodi di Aix e di Chiersy diedero di piglio a corporali castighi per frenare la pertinacia di Felice Vescovo d'Urgel ́e del Monaco Godescalco. Era Felice Urgelitano ricaduto negli errori, che sotto Adriano I. aveva abbjurati in Roma, dove era stato mandato da Carlo Magno. Fu in seguito deposto dal Sinodo d' Aquisgrana dal Vescovato, e cacciato in perpetuo esilio a Lione, del qual' esilio fa menzione Adone Viennense nella Cronica (f). Anche Godescalco fu per la sua ostinazione e temerità nel contraddire ai sentimenti cattolici deposto dall'Ordine presbiterale, et virgis caesus, et in ergastolum destrusus (g). Lascio i Manichei abbruciati da Giustiniano giuniore, de' quali fa menzione Pietro di Sicilia nella sua storia de' Manichei, che si ha nel to

(a) lib.8.epist.18., lib. 9.epist.56...

(b) dist. 81. cap. Sacerdos

(d) Blondus dec. 1. lib. 10.

(c) cap.7., cap.6.

(e) Concil. Labb. tom. 8. pag. 301.

(Bibl. PP. edit. Lugd. Bat. 1644. tom. 16. pag. 806. (g) Conc. Lab. tom. 9. pag. 1056.

mo decimosesto della biblioteca de'Padri; chè non la finirei mai se tutti volessi addurre i fatti, che si raccontano di questi due secoli su questo proposito.

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Se non che à nulla dissimulare con voi devo ora confessarvi ingenuamente che per quanto ripetuti e frequenti siano stati i castighi dati ne' precedenti secoli agli Eretici, sono però da paragonarsi con quelli, che s'incontrano ne'secoli undecimo e duodecimo più vicini all' istituzione di quel tribunale, che ne fissò una più metodica correzione. In questi secoli abbiamo da Glauro Ridolfo (a), che in Orleans ed in alcuni paesi d'Italia furono condannati alle fiamme alquanti Manichei convinti d'eresia. Così finirono i loro giorni i Bogomili in Costantinopoli sotto Alessio Comneno (b) e varj altri fatti consimili si leggono presso Pietro Cluniacense nella sua lettera o trattato adversus Petrobusianos (c), e nell'autore della storia Trevirense impressa nello Spicilegio del Dacherio (d), Nel Concilio Lateranense II. (e) e nella lettera scritta da Innocenzo II. ai Vescovi di Francia (f) si hanno i giudizj pronunciati dalla Chiesa e contro Pietro de Bruys empio dommatizzante, che arrestato al porto di S. Egidio fu abbruciato, et zelus Fidelium flammas dominicae Crucis ab eo succensas eum concremando ultus est (g), e contro l'altro Eretico ritrovato nella diocesi di Treveri, che digna iniquitatis suae morte peremptus est (h), e contro gli Arnaldisti ed i Patareni, de' primi de'quali decise il Sinodo Lateranense II.; tamquam Haereticos ab Ecclesia depellimus, et per potestates externas coerceri praecipimus: e degli altri si dice generalmente nella Bolla di Lucio III., che ejecti fuerant dalla Città di Rimino; e si duole il S. Pontefice, e minaccia severi castighi, perchè suppone che siano colà, ritornati per improvvida connivenza del nuovo Podestà e con disprezzo

(a) Storia. Lib. 3. cap. 8. presso il Dacherio.

(b) Anna Comnena Alexiados lib. 15.p.491. et seq. edit. Paris. (c) Biblioth. Cluniac. Marier. pag. 1118. et seq.

(d) ton. 12. p. 244. edit. veter., et tom. 2. p. 221. edit. nov. (e) tom. 12. Concil. pag. 1505.

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(f) tom. 12. Concil. pag. 1454,

(g) Biblioth. Cluniac. pag. 1119.

(h) Histor. Trevir. tom. 12. Spic. Dacher. pag. 222.

di quel giuramento, che prescrivevano i pubblici editti, ed obbligava anche i Prefetti a castigare l'ereticale baldanza (a).

Non ho parlato finora del secolo decimo, perchè questo appunto è il secolo che qualche poco scarseggia di questi fatti, o perchè non vi sia stato il bisogno di rinnovarli, o perchè manchi chi ne abbia tramandata a noi la memoria. Non pochi però ne accenna il Padre Becchetti nella continuazione della storia del Card. Orsi (b): ed a provare che non fu in questo secolo diversa dagli altri la pratica delle Chiesa servono mirabilmen te e il fatto di Eduardo cattolico Re d'Inghilterra, che ebbe in sì alto pregio le cose sagre che stimò ben' impiegate le sue armi a difesa di una sagra Vergine rapita dal suo empio parente Atelvaldo (c), e la morte data in Ravenna all' Eresiarca Vilgardo e ad altri suoi scolari ed Eretici in Italia e nelle Spagne, de' quali parla il Baronio nell'anno seguente, e la decisione in fine di Gioanni IX. (d), il quale interrogato da Erveo Arcivescovo di Rems come doveva spedire quei Normanni, che battezzati di fresco non si erano di molto scostati dall' antico sistema di vita pagana, rispose, che essendo convertiti di nuovo, si potevano supporre poco istruiti nella Religione; che però non si dovevano trattare secondo i rigori de' canoni. Sussisteva adunque anche nel decimo secolo il rigore de' canoni, ed anche allora usava la Chiesa, dove mancava la pertinacia, quella moderazione che usa ai dì nostri, prontissima a ricevere con somma clemenza i colpevoli, che si mostravano pentiti, ed a trattare con ogni severità coloro, che dopo il pentimento ricadevano ne' medesimi delitti.

Anche questo fu in uso ne' primi tempi; e ne dà una sicura testimonianza l'autore del Commonitorio attribuito a S. Agostino dove dice, che un Manicheo pentito neque de superiore tempore aliquam molestiam vel publicis legibus vel disciplina ecclesiastica patiatur: ma poi vuole, che sentiat justitiae severitatem, si post ipsum diem aliquibus inditiis Manichaeus apparuerit (e) V' accordo che in questi ed anche ne' tempi an

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(3) Garampi Memorie della B. Chiara diss. 4. pag. 171.

(b) Tom. 8. lib.61.

(c) Baronius ad an. 901. num. 11. et 1000. num. 4.

(d) Epist. 1. ad Heriveum Archiep. Rhem.t.11.Concil. p.678. (e) Common. tom. 8. Antuerp.edit. pag. 33.

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