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foggia di tribunale ordinario. A pensare così mi persuade il vario tenore de' diplomi spediti dallo stesso Santo in tempi diversi. Riceve l'abbjura di Ponzio Rugero pentito e lo condanna alle convenienti pene verso il 1206., e si dichiara di farlo coll' autorità del Legato Arnaldo, che lo aveva a quest' officio suddelegato. Accorda indulgenze e favori nel 1213. à Raimondo Guglielmo d'Altaripa, e lo abilita a ritenere presso di se un penitenziato senza pericolo d'incorrere infamia, e non dice più di farlo a nome e autorità di alcun Legato ma lo fa egli stesto come praedicationis humilis minister. E' questo il nome col quale si distinguevano i primi Inquisitori; chè Praedicatores appunto de Ordine Praedicatorum pro Fidei negocio contra Haereticos deputatos li chiama Federico in quell' editto, col quale li dichiara accolti sotto la sua protezione e si chiamavano allora ministri praedicationis verbi Dei, o verbi Fidei, o verbi Crucis, perchè non pubblicavano altrimenti la loro delegazione che per mezzo di una predica fatta nella Cattedrale per invitare gli Eretici al pentimento, obbligare i Fedeli a denunciarli, ed i magistrati a prestar loro quell'assistenza, che prescrivevano le leggi, giurando sopra i SS. vangeli in faccia di una Croce, che ivi ergevasi a questo fine (a), e le giudiciali loro procedure non an.davano mai disgiunte, come non vanno neppure adesso, dal sagro ministero dell' apostolica predicazione. Ora io dico che non senza ragione nelle formole di un'uomo così accurato e preciso si trova una tal mutazione, e mi persuado di leggeri che prima dell' anno 1213. fosse suddelegato del Legato del Papa, è che divenisse poi per immediata permanente delegazione del Papa stesso vero Inquisitore ordinario verso l'anno 1213., nel quale costa dagli atti, che non più per altrui, ma per propria autorità le parti esercitava, che ad un vero Inquisitore compe tono E' vero che non mai si legge che abbia fatto uso della spada materiale, e che gli Eretici, che si abbruciavano allora, erano condotti sul rogo non da lui, ma da Simone di Monfort e dagli altri Crocesegnati : ma chi ha mai preteso di stendere l'autorità della Chiesa a cruente esecuzioni, o chi ha mai creduto alcun ministro ecclesiastico sfornito di vera giurisdizione solo perchè non ha in suo potere che le pene spirituali, e delle tem

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porali le sole pene medicinali e leggiere? Di queste non può negare l'Echard, che S. Domenico abbia disposto in ogni tempo ora come suddelegato d' Arnaldo, ora come umilis praedicationis minister: non può dunque negare che sia stato un vero Inquisitore: nè potrà negare il Manriquez che sia stato il primo, se vorrà fare la dovuta distinzione tra la delegazione interina e passeggera e l' ordinaria e permanente. Ma di questo abbastanza, che non può esser posto da me fuor d'ogni dubbio, e cose assai più rilevanti e premurosé interessano il nostro carteggio. Per non deludere però affatto le vostre speranze non lascierò senza veruna risposta il vostro quesito, e a scanso d'ogni illusione ed incertezza mi atterrò al sicuro ripiego di supporre la sua istituzione in quell' anno stesso non molto distante dal segno da tutti prescritto, in cui trovo Bolle pontificie, che danno ai Religiosi Domenicani e Francescani il carico di procedere contro gli Eretici, e li armano di autorità permanente e d'istruzioni opportune all' intento. E siccome tra tante, che si possono vedere nel Bollario Domenicano e negli Annali del Vadingo, io non trovo la più antica e la più esprimente una durevole sussistenza di tribunale permanente della Bolla di Gregorio IX., che comincia Ille humani generis, diretta al Provinciale de' Domenicani di Tolosa in data dei 22. aprile 1233. (a); co-. sì a quest' anno in circa io ridurrò il suo incominciamento; e lo faccio tanto più volentieri quanto trovo questo mio pensamento più conforme a quello di Guido Fulcodio, che fu poi Clemente IV., il quale non d'altronde che da questa Bolla medesima prende il principio dell' Inquisizione ingiunta ai Domenicani (b). In questa Bolla si dà al Provinciale suddetto la facoltà di dichiarare Inquisitori quanti Religiosi suoi sudditi crederà necessarj all' estirpazione dell' eresie, e si comunica agl' Inquisitori non solo l'apostolica autorità necessaria a tal fine, ma si vuole ancora che procedano nella forma, che si dice prescritta dal Pontefice stesso. A fronte di sì evidenti e chiare pontificie disposizioni chi può negare che in questo tempo e sotto que sto Pontefice sussistesse l'Inquisizione delegata? E chi vorrà riprendermi, se in questo io mi fermo per fissar l'epoca del suo

(a) Bullar. Ord. Praed. tom. 1. pag. 47. num. 72. (b) Carena ad calc. tract. de Off. S. Inquisit.

ין

incominciamento, senza impegnarmi a dileguare i dubbj di chi
volesse di qualche anno anticiparne la data? Veramente non può ne-
garsi, che prima del 1233. non fosse stato delegato e dallo stesso
Gregorio IX. e da qualche altro suo antecessore qualch'altro Dome
nicano a combattere gli Eretici in sua vece. Quel P. Andrea, che
l'Echard (a) riconosce per vero Inquisitor di Cipro, fu delegato
dallo stesso Gregorio IX. nel 1231.: e prima ancora furono de-
stinati per
la Germania Corrado di Marburg, Alberico ed altri,
che s'incontrano nel Bollario Domenicano (b). Anzi si ha nella
legge stessa di Federico data a favore degl' Inquisitori i 22. fe-
braro del 1225., come pensano più probabilmente Bzovio e Rai-
naldo contro il parere di Fr. Paolo,
di Fr. Paolo che la differisce all'anno
1244. (C), si ha, dico, che sin d'allora erano stati deputati i Do-
menicani a quest' officio per tutto l' Impero: e può servire di non
piccol' appoggio a quest'anteriorità di fondazione anche il Sinodo
di Tolosa, che nel 1228. fissò in sedici capi il metodo da usar-
si contro gli Eretici (d), stesi poi sino al numero di trentasette nel
Sinodo di Beziers del 1240. (e). Ma di questi fondamenti, che
non escludono affatto il timore o di qualche limitazione nella loro
maniera di procedere, o di qualche legazione soltanto interina
e passaggiera a foggia degli altri più antichi Legati e messi apos-
tolici, si serva pure chi vuole internarsi di più in quest' affare.
Io mi contento dell' indicata origine; e la credo tanto più ben
fondata, quanto ne vedo più a lungo continuata la pratica, e
rinnovate le disposizioni e da Gregorio stesso, che replicò l'or-
dine nel 1237. al Provinciale di Lombardia, e da Innocenzo IV.
nel 1246. nella Bolla 46. diretta al Generale e Provinciale, che
comincia Odore suavi, e al Provinciale d' Aragona e a S. Raimon-
do nel 1248. e da Alessandro IV. nella Bolla Cupientes da
Urbano IV nella Bolla Licet ex omnibus e nell'altra Prae cun-
ctis, e da molti altri, che in appresso seguitarono per lungo
tempo le medesime traccie. Se sull' origine del tribunale del S.
Officio desiderate notizie più estese ed esatte, oltre ai varj al-
tri autori che cita l' Echard nella sua biblioteca ve ne può for-

(a) tom. 1. Scrip. Ord. Praed, pag. 102.

(b) Bullar. Or. Praed.tom. 1.pag. 20.41.45.47.51.52.55. (c) Hist. Inquisit. Venetae. (d) Spondan. ad ann. 1228. (e) Concil. Labb. tom. 11.

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nire a dovizia Mons. Vincenzo Giustiniani. Domenicano, che scrisse con molto criterio ed ampiezza su quest' argomento (a). Non troverete forse in questi autori quanto sarebbe necessario per dileguare tutti i dubbj di chi volesse sofisticare con soverchio rigore; avrete però quanto basta per ismentire le grossolane imposture sparse con tutta franchezza su questo punto dai suoi maliziosi o mal' informati nemici per rendere la materia sempre più odiosa e difficile.

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Suppone il Gazzettiere di Venezia che il S. Officio debba riconoscere la sua origine da un discorso ch' ebbe con Teodosio Imperatore l'Eresiarca Nestorio, e si ha presso Socrate (b) espresso in questi termini: Da mihi, Imperator, terram Haereticis purgatam, et ego tibi Coelum retribuam: mecum Haereticos debella, ego terras tecum debellabo. Prima di lui aveva detto lo stesso sproposito Gasparo Barleo (c): e il Gazzettiere con varj altri lo ha copiato ignorantemente senza riflettere, che in nessuna supposizione può reggere una così arbitraria e chimerica istituzione. O per nome di principio intende qualunque mossa fatta nei primi secoli contro gli Eretici; e pianta un'epoca assai più recente di quello che conviene: ed il testo citato prova bensì l'incessante pratica, che è stata sempre in vigore nella Chiesa di Dio, di castigar quelli che credevano malamente, e di servirsi del braccio sovrano per castigarli a dovere, come vi ho dimostrato nella lettera precedente ma non mai che da quel detto avesse una tal pratica il suo incominciamento. Se poi per nome di origine o principio del S. Officio intende il tribunale, che abbiamo adesso, fornito di stabile autorità giudiciaria e delegata dai Romani Pontefici, che secondo le leggi e metodo suo proprio condanna gli Eretici, e coll' ajuto della podestà secolare li assoggetta ai più severi castighi; lo fa troppo più antico di quello che sia di fatto, non essendovi tra i discordi pareri de critici più eruditi e meritevoli di qualche considerazione chi lo faccia anteriore di molto al principio del decimoterzo secolo: ed io temo che sarà tacciato di

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(a) De S. Officii dignitate & origine.

(b) lib. 7. Histor. Eccles. cap. 29.

(c) Epist. perenet. ad Ill. & Potent. Confederr. Prov. Ord.

ann. 1620.

molta imprudenza chiunque cerca l'autore di questo tribunale fra gli Eretici, dei quali è stato mai sempre lo spavento e flagello.

Non è più fondata, o per dir meglio meno irragionevole di questa l'opinione del raccoglitore della storia francese più volte citato, che non del tempo ma del motivo parlando di quest' istituzione travede in lei un non so che di politica dei Romani Pontefici, pour s'en servir plus utilement sous prétexte de Religion contra ceux, qui osoient entreprendre de choquer la puissance temporelle des Papes. Ha espresso lo stesso sentimento ed anche con maggiore asseveranza la Storia del dritto Pubblico Ecclesiastico Francese, ma con non minor falsità e malizia. E per verità sarebbe stata una politica di affatto nuova stampa il disarmare i soldati, ai quali in modo speciale resta appoggiata la podestà temporale, per sostituirvi pochi Religiosi mendicanti ed inermi, che nulla possono senza il braccio e la tezione di quelle medesime podestà, che si suppongono falsamente ripugnanti e contrarie: e sarebbe anche stato più ammirabile l'ost narsi in questo nuovo metodo anche dopo di aver conosciuto per prova, ch' era tanto più debole a promovere la podestà temporale, quanto più efficace a proteggere la Religione e la Chiesa. Ha dunque avuto tutt'altro eccitamento da quello, che vorrebbero far sospettare questi favolosi indovini.

pro

Anche il Fleury non si scosta poco dal vero dove pretende (a) di trovare in un Concilio di Verona dell'anno 1184. l'origine del nostro tribunale, perchè ha ordinato, che il Vescovo visitando la diocesi, dove sentirà che dimorano Eretici, e questo da pubblico rumore e fama, lo assicuri col giuramento di tre o quattro persone degne di fede o di tutto il vicinato, e ciò faccia o per se stesso o per mezzo di un suo delegato. Confonde egli il tribunale del Vescovo con quello del Papa, e non distingue una dire zione data ai Vescovi per loro regolamento non da questo solo, ma da varj altri Concilj anche più antichi, dall'erezione di un nuovo distintissimo tribunale, che non agisce che per autorità delegata dal Papa. Chi sa che il genio, che ha sempre mostrato il Fleury, di debilitare la podestà della S. Sede e di ugua gliarla per quanto ha potuto a quella de' Vescovi non abbia in

(a) Stor. lib. 73.num. 54.

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