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PREFAZIONE

Ho voluto delineare in questo libro il sistema dei principi, che governano un istituto giuridico al quale non si è volta abbastanza, nell'odierno diritto italiano, l'attenzione degli studiosi.

A sperare che il lavoro non sarà inutile mi conforta il benevolo giudizio di Oreste Regnoli, cui professo gratitudine di discepolo.

LAMBERTO RAMPONI.

<< I presente studio sulle presunzioni è uno dei più no<< tevoli fra quanti furono sottoposti all'esame della Facoltà « legale della Università Bolognese pel concorso al premio << Vittorio Emanuele II. Il tema a prima vista potrebbe « parere arido; ma lo svolgimento ne è fatto con tanta larghezza di vedute e precisione di concetti, che, dopo

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<< cominciatone l'esame, non si può non approvare e la << scelta dell'argomento e il modo col quale fu trattato. << Nella prima parte è esposta a lungo la materia delle «prove e delle presunzioni: e premesso che l'accerta<<mento della verità assoluta in senso puramente oggettivo << non possa raggiungersi dall'uomo attesa la imperfezione «< dei mezzi di cui dispone si vien dimostrando che per << stabilire la verità dei fatti con cui si intendono giustificare << le azioni giudiziarie, cioè per salire dal noto all'ignoto, << sia sempre necessario, procedere per induzione; ma con << questa differenza: se il rapporto fra il noto e l'ignoto è << diretto, immediato ed evidente, si avrà la prova; e se << invece esso è indiretto, ossia non possa pervenirsi al << convincimento se non in forza di una più laboriosa ope<< zione mentale, di una ulteriore induzione, si avrà la « presunzione. Onde l'A. è tratto a concludere che, sebbene << l'effetto della prova e della presunzione sia da ultimo lo << stesso, cioè il convincimento nell'animo del giudice, non « appare esatta la definizione che della presunzione ne << danno il codice francese e l'italiano nell'art. 1349 sic<< come quella che conviene tanto alla prova che alla << presunzione.

<< Era manifesto che in questa materia si presentasse << come punto più importante quello che riguarda la dif<< ferenza fra le presunzioni semplici e le legali. Ed è pre<< cisamente questa distinzione che l'A. tratta con maggiore << ampiezza e con particolare studio ed amore. Mentre le << presunzioni semplici, egli dice, rette dal diritto comune, «mirano alla scoperta del vero secondo le circostanze é << secondo la maggior probabilità, poichè appunto ducuntur « ex eo quod plerumque fit, e sono quindi necessariamente

IX

<< rimesse per la loro definitiva valutazione al prudente << arbitrio del giudice, ossia alla certezza morale ch'egli ne << deduce invece le presunzioni legali muovono da un << altro principio, o almeno un diverso e prevalente ele<<mento concorre a stabilirle — in quanto che il legislatore << stesso le pone in ragione di un utile publico morale, << politico od economico -o in ragione di un generale << utile privato - come si verifica anche per altre materie, <«< come in quelle delle servitù legali, dell'interesse legale << ed altre. Da ciò deriva, che siffatte presunzioni, essendo << stabilite dalla stessa legge in determinati casi, costitui«<scono un jus singulare non invocabile in altri casi per << quanto analoghi, ed essendo la loro forza probatoria « attribuita ad esse dalla legge, non si richiede nel gin<«<dice per applicarle altro che una certezza legale, ossia << il suo compito si limita a riconoscere se si tratti del << caso contemplato e regolato dalla legge.

<< Non ommette il diligentissimo scrittore di avvertire << come non debba confondersi colla presunzione legale «< la finzione di diritto poichè per quanto anch'essa sia << suggerita da ragioni di pubblica utilità, non tende già, « come quella, a indagare il vero, ma suppone che sia << vero ciò che si sa non esserlo. Ed è poi degna di << nota la osservazione del giovane A. che non sieno vere «<e proprie presunzioni e non vi si possano applicarne le << regole, certe disposizioni di legge, benchè fondate esse << pure su ragioni di utile pubblico e su largo concetto di probabilità ed informate ad ipotesi logiche; quali sono « quelle che si riferiscono alla maggiore età, alla inter« dizione, alla inabilitazione e alle conseguenti incapacità, << e così alla limitazione nella donna dell'esercizio di alcuni

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<< diritti, e alla responsabilità delle persone da cui altre «< dipendono (").

« La seconda parte tratta delle presunzioni legali se<«< condo il nostro Codice civile: con molta copia di argo<< menti sono esaminati e commentati gli articoli 1352 e « 1353, e le profonde distinzioni fra le presunzioni legali << che ammettono prova contraria e quelle che non ne << ammettono alcuna. In questa parte l'A. muovendo da << concetti propri contraddice con fondamento all'opinione «< di riputati autori italiani e stranieri.

<< Sarebbe lungo riferire tutto quanto si contiene in << questa seconda parte e nella terza riguardante le pre<< sunzioni semplici. Basti accennare che la monografia << ha trattato la intera materia con rara diligenza e con << profondo studio si delle scarse fonti romane sì degli << scrittori antichi e moderni i quali o insieme ad altre << parti del diritto o come oggetto di speciale trattato eb<< bero ad occuparsi delle presunzioni (").

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PROF. ORESTE REGNOLI.

(*) Vedi il capo I, della parte II.

(**) Estratto dalle Relazioni sulle memorie presentate pel concorso al premio Vittorio Emanuele II per l'anno 1889 nella R. Università di Bologna. Bologna, Tipografia Monti, 1889. Annuario della R. U. di B. (anno scolastico 1888-89), pag. 200.

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